{"id":159,"date":"2011-01-23T15:44:03","date_gmt":"2011-01-23T14:44:03","guid":{"rendered":"https:\/\/arvier.eu\/regolamento-sul-procedimento-amministrativo-e-sul-diritto-di-accesso\/"},"modified":"2021-11-22T18:24:43","modified_gmt":"2021-11-22T17:24:43","slug":"regolamento-sul-procedimento-amministrativo-e-sul-diritto-di-accesso","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/amministrazione\/regolamenti\/regolamento-sul-procedimento-amministrativo-e-sul-diritto-di-accesso\/","title":{"rendered":"Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO<\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 19 del 30\/03\/2009<\/em><br \/><em>Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 49 del 23\/12\/2009<\/em><\/p>\n<p>INDICE<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">TITOLO I &#8211; IL PROCEDIMENTO<br \/>CAPO I &#8211; OGGETTO E PRINCIPI<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art.&nbsp; 1 &#8211; Oggetto<br \/>Art.&nbsp; 2 &#8211; Definizioni<br \/>Art.&nbsp; 3 &#8211; Ambito di applicazione<br \/>Art.&nbsp; 4 &#8211; Uso della telematica<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">CAPO II &#8211; CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art.&nbsp; 5 &#8211; Conclusione del procedimento<br \/>Art.&nbsp; 6 &#8211; Decorrenza dei termini<br \/>Art.&nbsp; 7 &#8211; Sospensione dei termini<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">CAPO III &#8211; RESPONSABILITA\u2019 DEL PROCEDIMENTO<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art.&nbsp; 8 &#8211; Struttura competente<br \/>Art.&nbsp; 9 &#8211; Individuazione del responsabile del procedimento<br \/>Art. 10 &#8211; Compiti del responsabile del procedimento<br \/>Art. 11 &#8211; Responsabile dell\u2019istruttoria<br \/>Art. 12 &#8211; Servizi gestiti in forma associata<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">CAPO IV &#8211; PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art. 13 &#8211; Comunicazione di inizio del procedimento<br \/>Art. 14 &#8211; Contenuto e forma delle comunicazioni<br \/>Art. 15 &#8211; Facolt\u00e0 di intervento<br \/>Art. 16 &#8211; Diritti dei soggetti interessati<br \/>Art. 17 &#8211; Comunicazione dei motivi ostativi all\u2019accoglimento della domanda<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">CAPO V &#8211; ATTIVITA\u2019 CONSULTIVA<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art. 18 &#8211; Accordi<br \/>Art. 19 &#8211; Conferenza di servizi<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">TITOLO II &#8211; IL DIRITTO DI&nbsp; ACCESSO<br \/>CAPO I &#8211; DEFINIZIONE E TITOLARITA\u2019<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art. 20 &#8211; Diritto di accesso<br \/>Art. 21 &#8211; Titolarit\u00e0 del diritto di accesso<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">CAPO II &#8211; MODALITA\u2019 DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art. 22 &#8211; Pubblicazioni all\u2019albo pretorio<br \/>Art. 23 &#8211; Individuazione del responsabile del procedimento di accesso<br \/>Art. 24 &#8211; Identificazione e legittimazione del richiedente<br \/>Art. 25 &#8211; Accesso informale<br \/>Art. 26 &#8211; Accesso formale<br \/>Art. 27 &#8211; Presentazione della richiesta di accesso formale<br \/>Art. 28 &#8211; Garanzie relative all\u2019esercizio del diritto<br \/>Art. 29 &#8211; Esame della richiesta<br \/>Art. 30 &#8211; Esame dei documenti<br \/>Art. 31 &#8211; Estrazione di copie e tariffe<br \/>Art. 32 &#8211; Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: center;\">CAPO III &#8211; DISPOSIZIONI PARTICOLARI<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art. 33 &#8211; Procedure concorsuali per la selezione del personale<br \/>Art. 34 &#8211; Modalit\u00e0 particolari di accesso<br \/>Art. 35 &#8211; Esclusione dal diritto di accesso<br \/>Art. 36 &#8211; Documenti riservati<\/p>\n<hr \/>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I &#8211; IL PROCEDIMENTO<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO I &#8211; OGGETTO E PRINCIPI<\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1 &#8211; Oggetto<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell\u2019articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d&rsquo;Aosta) disciplina, con riferimento all\u2019Amministrazione comunale, di seguito denominata Amministrazione, e in conformit\u00e0 allo statuto&nbsp; il procedimento amministrativo e l\u2019accesso ai documenti amministrativi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2 &#8211; Definizioni<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per procedimento amministrativo si intende una sequenza di atti funzionalmente coordinati in quanto preordinati all\u2019emanazione di un provvedimento conclusivo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il procedimento amministrativo si compone delle seguenti fasi:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">fase d\u2019iniziativa, diretta a far emergere gli interessi pubblici e privati coinvolti e a predeterminare l\u2019oggetto del provvedimento;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">fase istruttoria, nella quale si acquisiscono tutti gli elementi necessari ai fini dell\u2019adozione del provvedimento finale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">fase decisoria, in cui viene determinato il contenuto del provvedimento finale e si provvede all\u2019emanazione dello stesso;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">fase integrativa dell\u2019efficacia, che ricorre solo qualora la legge non ritenendo sufficiente la perfezione del provvedimento richieda il compimento di ulteriori atti.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il procedimento amministrativo non pu\u00f2 essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell\u2019istruttoria, nei limiti di quanto stabilito dall&rsquo;articolo 7.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">I procedimenti si suddividono in semplici e complessi. Sono procedimenti semplici quelli tendenti ad ottenere, come provvedimento finale, la certificazione di uno stato. Sono procedimenti complessi quelli che, su istanza di parte o di ufficio, sottendono l&#8217;emissione di provvedimenti autoritativi o amministrativi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3 &#8211; Ambito di applicazione<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati dagli enti strumentali dell\u2019Amministrazione e ai soggetti privati preposti all\u2019esercizio di attivit\u00e0 amministrative dell\u2019ente locale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4 &#8211; Uso della telematica<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per conseguire maggiore efficienza nella sua attivit\u00e0, l&rsquo;Amministrazione si avvale delle tecnologie dell&rsquo;informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l&rsquo;uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. In particolare, l&rsquo;Amministrazione definisce e rende disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO II &#8211; CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 5 &#8211; Conclusione del procedimento<\/strong><\/div>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una domanda ovvero debba essere iniziato d&rsquo;ufficio, il procedimento deve essere concluso mediante la formalizzazione di un atto espresso.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Giunta comunale definisce i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano gi\u00e0 direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">I termini dei procedimenti sono individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilit\u00e0 in rapporto a :\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>organizzazione amministrativa dell\u2019ente;<\/li>\n<li>natura degli interessi pubblici o privati coinvolti;<\/li>\n<li>complessit\u00e0 del procedimento.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le deliberazioni&nbsp; di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito web dell\u2019ente locale.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il termine per la conclusione del procedimento, qualora non sia stabilito ai sensi del comma 3, \u00e8 di sessanta giorni.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il provvedimento, di norma, \u00e8 comunicato personalmente ai destinatari entro dieci giorni dalla sua adozione e deve contenere l&rsquo;indicazione del termine e dell&rsquo;autorit\u00e0 cui \u00e8 possibile ricorrere.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Qualora, per il numero o la difficile reperibilit\u00e0 dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l&rsquo;Amministrazione provvede tramite pubblicazione all\u2019albo pretorio, diffusione sul sito web o mediante&nbsp; altre forme di pubblicit\u00e0 idonee.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 6 &#8211; Decorrenza dei termini<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per i procedimenti d\u2019ufficio il termine inizia a decorrere dalla comunicazione dell\u2019avvio del procedimento ai soggetti interessati, in seguito all\u2019attivit\u00e0 di istruttoria interna con cui il responsabile del procedimento compie una verifica preliminare dell\u2019esistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l\u2019esercizio del potere. L\u2019eventuale atto di pre-iniziativa non produce alcun effetto ai fini dell\u2019avvio del procedimento, ma assume valenza interna. Quando sussiste un obbligo di provvedere il termine decorre dalla data eventualmente stabilita dalla legge o dalla data in cui si verifica il fatto da cui sorge un obbligo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda od istanza da parte dell\u2019ufficio protocollo dell\u2019ente. Le domande possono essere presentate a mezzo lettera o a mezzo fax o tramite posta elettronica da confermare se non certificata.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro venti giorni, deve darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione e pu\u00f2 assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni per l\u2019integrazione o la regolarizzazione della documentazione. Il termine del procedimento decorre dalla presentazione della richiesta perfezionata. Trascorsi trenta giorni senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura e archiviazione del procedimento. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l&rsquo;inammissibilit\u00e0 o la decadenza della domanda medesima.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui, essendo previsto un termine perentorio per l&rsquo;avvio del procedimento, la domanda sia presentata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da discipline di settore. Se il termine coincide con un giorno non lavorativo per l&rsquo;ufficio competente, esso \u00e8 prorogato al primo giorno lavorativo seguente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le domande od istanze rivolte ad un ente pubblico diverso da quello competente non possono essere, per tale motivo, dichiarate inammissibili e devono essere trasmesse d\u2019ufficio all\u2019ente competente.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 7 &#8211; Sospensione dei termini<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">in pendenza dell&rsquo;acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche di cui all&rsquo;articolo 20, commi 1 e 3 della legge regionale 19\/2007 e fino all\u2019acquisizione degli stessi;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">per una sola volta, per l&rsquo;acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualit\u00e0 non attestati in documenti gi\u00e0 in possesso dell&rsquo;Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">per una sola volta, in pendenza dell&rsquo;invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&rsquo;istruttoria;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">per una sola volta, in pendenza dell&rsquo;acquisizione dei pareri facoltativi di cui all&rsquo;articolo 20, comma 2 della legge regionale 19\/2007.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Della sospensione dei termini e della data a partire dalla quale i termini riprendono a decorrere \u00e8 data notizia agli interessati mediante comunicazione personale motivata.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO III &#8211; RESPONSABILITA\u2019 DEL PROCEDIMENTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 8 &#8211; Struttura competente<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;unit\u00e0 organizzativa responsabile dell&rsquo;istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincide con il servizio come individuato dai competenti organi comunali. L&rsquo;Amministrazione provvede a rendere note le strutture competenti tramite pubblicazione all\u2019albo pretorio, diffusione sul sito web o mediante altre forme di pubblicit\u00e0 idonee.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 9 &#8211; Individuazione del responsabile del procedimento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile di servizio \u00e8 responsabile dei procedimenti che rientrano nell\u2019ambito delle competenze attribuite alla struttura cui \u00e8 preposto.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile del servizio pu\u00f2 attribuire al personale assegnatogli, secondo il criterio della competenza per materia, la responsabilit\u00e0 del procedimento amministrativo e di ogni altro adempimento istruttorio inerente il singolo procedimento ovvero anche per categorie generali di procedimento.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai fini dell\u2019individuazione del responsabile del procedimento non rileva la posizione contrattuale&nbsp; di appartenenza.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per i procedimenti relativi ai servizi di anagrafe e stato civile il responsabile del procedimento pu\u00f2 essere identificato col dipendente che riceve personalmente l\u2019istanza. In tal caso il responsabile e il termine di decorrenza sono individuati, al momento dell\u2019accettazione dell\u2019istanza, con ricevuta rilasciata al soggetto richiedente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di procedimenti complessi, che interessano uffici comunali diversi, spetta al segretario comunale individuare un unico responsabile del procedimento, attenendosi a principi di efficienza e trasparenza dell\u2019azione amministrativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art.10 &#8211; Compiti del responsabile del procedimento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile del procedimento esercita le seguenti attribuzioni:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>verifica la documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;<\/li>\n<li>verifica l\u2019esistenza delle condizioni di ammissibilit\u00e0, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l\u2019adozione del provvedimento;<\/li>\n<li>acquisisce d\u2019ufficio i documenti relativi al procedimento gi\u00e0 in possesso dell\u2019Amministrazione o di altra pubblica amministrazione;<\/li>\n<li>acquisisce le informazioni o le certificazioni relative a stati, fatti o qualit\u00e0 non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera c);<\/li>\n<li>decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilit\u00e0, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l\u2019adozione del provvedimento;<\/li>\n<li>richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l\u2019integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;<\/li>\n<li>dispone l\u2019ascolto degli interessati qualora lo ritenga opportuno o su richiesta degli interessati stessi;<\/li>\n<li>propone l\u2019indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi;<\/li>\n<li>adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all\u2019organo competente per l\u2019adozione; in tale ultimo caso, l\u2019organo comunale non pu\u00f2 discostarsi dalle risultanze dell\u2019istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;<\/li>\n<li>sottoscrive, avendone la competenza, gli accordi integrativi e sostitutivi dei provvedimenti;<\/li>\n<li>propone gli atti di competenza degli organi comunali, con controfirma delle relative proposte e attestazione del completamento dell\u2019istruttoria;<\/li>\n<li>cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;<\/li>\n<li>dispone in merito alla domanda di accesso ai documenti amministrativi;<\/li>\n<li>provvede a tutti gli altri adempimenti necessari ad un\u2019adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 11 &#8211; Responsabile dell\u2019istruttoria<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile di servizio pu\u00f2 individuare tra i dipendenti assegnati alla struttura di competenza un responsabile dell\u2019istruttoria affidando allo stesso le funzioni indicate all\u2019articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), k), l) e n).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 12 &#8211; Servizi gestiti in forma associata<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito dei servizi comunali gestiti mediante le forme di collaborazione previste dal Titolo I, Parte IV della legge regionale 54\/1998, il responsabile dei procedimenti rientranti nei singoli servizi deve essere unico, e la relativa nomina, da formalizzare ai sensi dell\u2019articolo 9, deve far capo all\u2019ente gestore; al Comune compete l\u2019individuazione di un referente che cura i rapporti con l\u2019ente gestore con particolare riguardo all\u2019eventuale trasmissione documentale per il regolare completamento dell\u2019istruttoria.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In presenza di endoprocedimenti caratterizzanti, di norma, attivit\u00e0 consultive, poste in capo ai singoli enti locali, gli stessi sono comunque tenuti ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi dell\u2019articolo 9.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Qualora i servizi comunali vengano gestiti mediante le forme di collaborazione disciplinate dagli articoli 103 e 104 della legge regionale 54\/1998, l\u2019individuazione dell\u2019unit\u00e0 organizzativa responsabile del procedimento deve risultare dal testo della convenzione o dell\u2019accordo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO IV &#8211; PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 13 &#8211; Comunicazione di inizio del procedimento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Al fine di garantire l&rsquo;effettivo esercizio del diritto di partecipazione, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerit\u00e0 del procedimento, l&rsquo;inizio del procedimento stesso \u00e8 comunicato, con le modalit\u00e0 previste dall&rsquo;articolo 14:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale \u00e8 destinato a produrre effetti diretti;<\/li>\n<li>a coloro che per legge devono intervenirvi;<\/li>\n<li>a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi destinatari diretti, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolt\u00e0 dell&rsquo;Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Si prescinde dalla comunicazione qualora l\u2019interessato abbia consegnato personalmente l\u2019istanza all\u2019ufficio preposto che ne rilascia ricevuta; l\u2019interessato acconsente alla mancata comunicazione con l\u2019apposizione della firma sulla ricevuta rilasciata.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La comunicazione non \u00e8 obbligatoria per i procedimenti semplici di cui all\u2019articolo 2, comma 4.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 14 &#8211; Contenuto e forma delle comunicazioni<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;Amministrazione d\u00e0 notizia dell&rsquo;avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nella comunicazione devono essere indicati:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>l&rsquo;organo competente all&rsquo;adozione del provvedimento finale;<\/li>\n<li>l&rsquo;oggetto del procedimento promosso;<\/li>\n<li>la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell&rsquo;istruttoria;<\/li>\n<li>la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell&rsquo;Amministrazione;<\/li>\n<li>nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa domanda;<\/li>\n<li>l&rsquo;ufficio presso il quale pu\u00f2 prendersi visione degli atti del procedimento.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Qualora per il numero o la difficile reperibilit\u00e0 dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l&rsquo;Amministrazione provvede tramite pubblicazione all\u2019albo pretorio, diffusione sul sito web o&nbsp; mediante altre forme di pubblicit\u00e0 idonee.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 15 &#8211; Facolt\u00e0 di intervento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Hanno facolt\u00e0 di intervenire nel procedimento, mediante domanda motivata, i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 16 &#8211; Diritti dei soggetti interessati<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">I soggetti di cui all&rsquo;articolo 13 e quelli intervenuti ai sensi dell&rsquo;articolo 15 hanno diritto:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>di accedere agli atti del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 35 e 36;<\/li>\n<li>di presentare, in tempo utile in relazione ai termini di conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti che l&rsquo;Amministrazione ha l&rsquo;obbligo di valutare ove siano pertinenti all&rsquo;oggetto del procedimento.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il termine concesso ai sensi del comma 1, lettera b) non pu\u00f2 essere superiore a dieci giorni.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 17 &#8211; Comunicazione dei motivi ostativi all\u2019accoglimento della domanda<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nei procedimenti a domanda di parte il responsabile del procedimento comunica agli istanti, tempestivamente e, in ogni caso, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all&rsquo;accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende il termine per concludere il procedimento.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti che hanno presentato la domanda hanno diritto di formulare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, o con altre modalit\u00e0 la cui attuazione sia attestata per iscritto dal responsabile del procedimento, quali ad esempio:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>semplice esibizione di documenti firmati per ricevuta dal responsabile del procedimento;<\/li>\n<li>relazione di verbale sommario contenente le osservazioni, controfirmato dal responsabile del procedimento e dal soggetto interessato.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dalla scadenza del termine o dalla presentazione delle osservazioni di cui al comma 2. Nella motivazione del provvedimento finale \u00e8 data ragione dell&rsquo;eventuale mancato accoglimento delle osservazioni prodotte ai sensi del comma 2.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali sia in materia di affidamento di contratti pubblici sia in materia di assunzioni e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di domanda di parte.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO V &#8211; ATTIVITA\u2019 CONSULTIVA<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 18 &#8211; Accordi<\/strong><\/div>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">In materia di accordi si applica quanto previsto dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 19\/2007.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gli accordi di cui all\u2019articolo 17 della legge regionale 19\/2007 sono firmati:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>dal responsabile di servizio competente ad adottare l&rsquo;atto o gli atti da sostituire con l\u2019accordo;<\/li>\n<li>dal Sindaco qualora competente ad adottare l&rsquo;atto o gli atti comunque denominati;<\/li>\n<li>dal Sindaco o Assessore da lui delegato nel caso in cui sia la Giunta comunale competente a rilasciare l&rsquo;atto o gli atti comunque denominati.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gli accordi di cui all\u2019articolo 19 della legge regionale 19\/2007 sono approvati con deliberazione dell\u2019organo competente e sono firmati dal Sindaco.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 19 &#8211; Conferenza di servizi<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 19\/2007 in materia di conferenza di servizio fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di convocazione obbligatoria della conferenza, provvede il responsabile del procedimento; negli altri casi spetta al responsabile di servizio.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le funzioni che l\u2019articolo 25 della legge regionale 19\/2007 attribuisce al dirigente, negli enti privi della dirigenza oltre al segretario comunale sono svolte dal responsabile di servizio.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di cui al comma 2 dell\u2019articolo 27 della legge regionale 19\/2007 l\u2019Amministrazione \u00e8 rappresentata:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">dal responsabile di servizio competente ad adottare l&rsquo;atto o gli atti da sostituire in conferenza;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dal Sindaco qualora competente ad adottare l&rsquo;atto o gli atti comunque denominati;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">dal Sindaco o Assessore da lui delegato nel caso in cui sia la Giunta comunale competente a rilasciare l&rsquo;atto o gli atti comunque denominati.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui l&rsquo;Amministrazione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di pi\u00f9 atti di competenza di pi\u00f9 responsabili di servizio, essa \u00e8 rappresentata dal funzionario responsabile individuato dal segretario comunale. In tal caso, il responsabile di servizio partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei responsabili di servizio competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II &#8211; IL DIRITTO DI ACCESSO<\/strong><br \/><strong>CAPO I &#8211; DEFINIZIONE E TITOLARITA\u2019<\/strong><br \/><strong>Art. 20 &#8211; Diritto di accesso<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il presente capo disciplina le modalit\u00e0 di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell\u2019articolo 37 della legge regionale 54\/1998&nbsp; e dell\u2019articolo 1 della legge regionale 19\/2007. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai fini dell&rsquo;esercizio del diritto d&rsquo;accesso, \u00e8 considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivit\u00e0 di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 21 &#8211;&nbsp; Titolarit\u00e0 del diritto di accesso<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il diritto di accesso pu\u00f2 essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale \u00e8 richiesto l&rsquo;accesso.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019accesso \u00e8 inoltre consentito alle pubbliche amministrazioni per gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle loro attribuzioni, fatto salvo quanto previsto in materia di acquisizione diretta dei documenti dall\u2019articolo 37 della legge regionale 19\/2007.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO II &#8211; MODALITA\u2019 DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 22 &#8211; Pubblicazioni all\u2019albo pretorio<\/strong><\/div>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Tutti gli atti e provvedimenti che necessitano di pubblicit\u00e0 legale sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune ai sensi dell\u2019art. 32 della legge69\/2009. Saranno in ogni caso visionabili a mezzo cartaceo su richiesta degli interessati presso l\u2019Ufficio che ha emanato l\u2019atto stesso.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">All\u2019albo pretorio sono pubblicate:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>le deliberazioni comunali, in conformit\u00e0 alla legge regionale 54\/1998;<\/li>\n<li>gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale;<\/li>\n<li>gli avvisi del rilascio di concessioni edilizie;<\/li>\n<li>tutti gli atti che per disposizione di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gli atti elencati nel comma 2 che contengono dati sensibili o giudiziari, come definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), sono pubblicati privi degli elementi identificativi del soggetto interessato, mediante apposizione di omissis.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendano necessario, nell\u2019albo pretorio viene pubblicato apposito avviso di deposito dell\u2019atto, comprendente l\u2019indicazione dell\u2019organo che l\u2019ha emesso o adottato, l\u2019oggetto, la data, il numero e la precisazione che il documento \u00e8 consultabile presso l\u2019ufficio competente, dove gli atti predetti sono conservati in raccoglitori che ne consentono l\u2019integrale lettura, proteggendoli da danneggiamenti e sottrazioni. Piani, disegni ed altri elaborati grafici sono pubblicati in modo tale da consentire la completa visione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019incaricato del servizio di tenuta dell\u2019albo pretorio ai sensi dello statuto comunale provvede alla stampa periodica del registro cronologico degli atti pubblicati all\u2019albo con l\u2019indicazione del periodo di pubblicazione e del giorno di rilascio del certificato di compimento della stessa. Il registro cos\u00ec originato viene sottoscritto dal Segretario comunale e depositato nell\u2019archivio comunale.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il Segretario comunale pu\u00f2, con proprio provvedimento e tenuto conto della specificit\u00e0 dei mansioni svolte, incaricare gli addetti ai vari uffici interessati affinch\u00e9 curino le pubblicazioni degli atti di competenza. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Chiunque ha diritto di prendere visione degli atti pubblicati all\u2019albo pretorio di cui al comma 1 del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 23 &#8211; Individuazione del responsabile del procedimento di accesso<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile del procedimento di accesso agli atti \u00e8 identificato con il responsabile del procedimento amministrativo interessato dalla richiesta di accesso, individuato ai sensi dell\u2019articolo 9 del presente regolamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 24 &#8211; Identificazione e legittimazione del richiedente<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;identificazione del richiedente \u00e8 effettuata dal responsabile del procedimento:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>per conoscenza diretta; <\/li>\n<li>mediante esibizione di documento di identificazione. <\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l&rsquo;esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all\u2019accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa \u00e8 comprovata. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il richiedente, se diverso dal soggetto direttamente interessato, deve produrre atto di delega all&rsquo;accesso sottoscritto dal titolare del diritto di accesso. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nelle richieste di accesso il richiedente deve produrre i documenti necessari all&rsquo;identificazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 25 &#8211; Accesso informale<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il diritto di accesso si esercita preferibilmente in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, al responsabile del procedimento. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l&rsquo;individuazione, specificare e comprovare l&rsquo;interesse connesso all&rsquo;oggetto della richiesta.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La richiesta, esaminata senza formalit\u00e0 dallo stesso responsabile del procedimento, \u00e8 accolta mediante indicazione o esibizione del documento, ovvero estrazione di copie. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni del presente articolo si applicano in via prioritaria in caso di accesso agli atti comunali che sono stati affissi all&rsquo;Albo pretorio. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile del procedimento redige una nota sintetica sull&rsquo;esito del procedimento da cui risultino:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>il documento oggetto dell\u2019accesso;<\/li>\n<li>i dati identificativi del richiedente;<\/li>\n<li>l\u2019interesse connesso alla richiesta;<\/li>\n<li>la data di accesso.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La nota di cui al comma 5 deve essere conservata insieme al documento di cui \u00e8 stato richiesto l\u2019accesso.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 26 &#8211; Accesso formale<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il richiedente \u00e8 invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l&rsquo;accoglimento immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>sussista oggettiva difficolt\u00e0 di reperimento del documento;<\/li>\n<li>sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identit\u00e0, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell&rsquo;interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull&rsquo;accessibilit\u00e0 del documento o sull&rsquo;esigenza di tutela della riservatezza di terzi;<\/li>\n<li>risulti l&rsquo;esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base al contenuto del documento richiesto, che dall&rsquo;esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il richiedente pu\u00f2 sempre presentare richiesta formale, anche fuori dai casi indicati al comma 1. In tutti i casi in cui sia presentata richiesta formale, la struttura competente \u00e8 tenuta a rilasciarne ricevuta, se richiesta.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 27 &#8211; Presentazione della richiesta di accesso formale<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">La richiesta di accesso formale \u00e8 indirizzata al servizio comunale competente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nell&rsquo;ipotesi in cui il servizio competente non sia agevolmente identificabile dal richiedente, la richiesta \u00e8 indirizzata all\u2019ufficio per le relazioni con il pubblico o al segretario comunale.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ove la richiesta sia presentata ad un servizio diverso rispetto a quello nei cui confronti deve essere esercitato il diritto di accesso, questo la trasmette immediatamente a quello competente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nella richiesta devono essere riportati:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>le generalit\u00e0 del richiedente e dell&rsquo;interessato, ove non coincidenti, complete, se necessario, di indirizzo e numero di telefono o di telefax, unitamente all&rsquo;indicazione dei propri poteri rappresentativi, qualora la richiesta sia presentata per conto di terzi;<\/li>\n<li>l&rsquo;indicazione degli elementi che permettono l&rsquo;individuazione del documento oggetto della richiesta;<\/li>\n<li>l&rsquo;indicazione espressa della necessit\u00e0 che il documento sia rilasciato in copia conforme;<\/li>\n<li>l&rsquo;interesse di cui si \u00e8 portatori;<\/li>\n<li>la&nbsp; data e la sottoscrizione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Una singola richiesta di accesso pu\u00f2 riguardare anche pi\u00f9 di un documento. In ogni caso, la richiesta deve essere formulata in modo da consentire alla struttura competente l&rsquo;identificazione dei documenti richiesti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La richiesta pu\u00f2 pervenire al servizio competente anche per posta, telefax o mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 28 &#8211; Garanzie relative all\u2019esercizio del diritto<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il servizio competente, se individua soggetti qualificabili ai sensi dell\u2019art. 26, comma 1, lettera c) come controinteressati, in base ai contenuti del documento per cui \u00e8 richiesto l\u2019accesso formale \u00e8 tenuto a dare comunicazione agli stessi dell\u2019avvio del procedimento di accesso, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, entro dieci giorni dal ricevimento. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Dell&rsquo;eventuale mancato accoglimento dell&rsquo;opposizione deve essere data ragione nell&rsquo;atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Accertata la ricezione della comunicazione e decorso il termine previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento definisce la propria decisione in merito alla richiesta di accesso.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 29 &#8211; Esame della richiesta<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile del procedimento verifica l\u2019ammissibilit\u00e0 delle richieste presentate. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;impossibilit\u00e0 di identificazione di cui all&rsquo;articolo 24 determina l&rsquo;inammissibilit\u00e0 della richiesta di accesso.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;accoglimento della richiesta avviene, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>l&rsquo;indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;<\/li>\n<li>l&rsquo;esibizione del documento al fine del suo esame o l&rsquo;estrazione di copia del medesimo.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;atto di accoglimento della richiesta contiene l&rsquo;indicazione dell&rsquo;ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione o per ottenere copia della documentazione richiesta.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolt\u00e0 di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di legge.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta alla struttura competente. Fatto salvo quanto stabilito al comma 7, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la richiesta si intende respinta.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il servizio competente, entro dieci giorni, deve darne comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Decorso il termine di venti giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste, il responsabile dispone l&rsquo;archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 30 &#8211; Esame dei documenti<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;esame dei documenti si esercita mediante consultazione, da parte del richiedente, dei documenti medesimi detenuti dal servizio competente ed espressamente indicati nella richiesta di accesso.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;esame dei documenti avviene alla presenza di personale addetto. Il richiedente pu\u00f2 prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">I documenti non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o alterati in qualsiasi modo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;esame dei documenti pu\u00f2 essere effettuato dal richiedente, anche accompagnato da altra persona, o da persona appositamente delegata, le cui generalit\u00e0 devono essere registrate in calce alla richiesta.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 possibile richiedere la visione di una pluralit\u00e0 indefinita e generica di atti. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi \u00e8 assicurato gratuitamente.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 31 &#8211; Estrazione di copia e tariffe<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il rilascio di copie di atti o documenti amministrativi \u00e8 disposto dal responsabile del procedimento.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nella richiesta l&rsquo;interessato deve specificare se la copia deve essere rilasciata munita della dichiarazione di conformit\u00e0 all&rsquo;originale e, in caso affermativo, per quale fine \u00e8 destinata.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti ovvero mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comunque comprendere la prima e l&rsquo;ultima pagina del documento e le pagine o le parti omesse devono essere indicate.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La richiesta di accesso \u00e8 esente da imposta di bollo, salvo che sia richiesto il rilascio di copie autentiche.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;esame dei documenti \u00e8 gratuito. Sono a carico del richiedente le spese di riproduzione e, in caso di copia autentica, l&rsquo;imposta di bollo. In caso di rilascio di copie su supporto informatico, sono inoltre a carico del richiedente le spese del supporto, qualora questo non sia fornito direttamente dal richiedente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina la misura e le modalit\u00e0 del versamento delle somme relative al rimborso delle spese di riproduzione e l&rsquo;eventuale esonero dal pagamento in relazione al numero esiguo di copie richieste.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l&rsquo;avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 6.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 32 &#8211; Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;accesso pu\u00f2 essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L&rsquo;accesso ai documenti amministrativi non pu\u00f2 essere rifiutato se la tutela dell&rsquo;interesse pubblico pu\u00f2 essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il differimento \u00e8 disposto quando l&rsquo;accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all&rsquo;esigenza di buon andamento e di celerit\u00e0 dell&rsquo;azione amministrativa, specie nella fase preparatoria.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;accesso \u00e8 in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l&rsquo;avanzamento del personale secondo le modalit\u00e0 stabilite dall\u2019articolo 33;<\/li>\n<li>con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di appalti secondo la normativa nazionale di recepimento della direttiva europea in materia di contratti pubblici.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell&rsquo;accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non pu\u00f2 essere accolta cos\u00ec come proposta. Dei relativi atti \u00e8 data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;atto che dispone il differimento ne indica la durata. Alla scadenza del termine, il responsabile del procedimento pu\u00f2 prorogare il differimento per una sola volta.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il dirigente o responsabile del servizio pu\u00f2 prevedere il differimento fino ad un massimo di quindici giorni nei casi in cui la natura della richiesta sia tale da compromettere la normale operativit\u00e0 degli uffici.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CAPO III &#8211; DISPOSIZIONI PARTICOLARI<\/strong><br \/><strong>Art. 33 &#8211; Procedure concorsuali per la selezione del personale<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019accesso agli atti relativi all\u2019espletamento di un concorso o selezione pubblici \u00e8 consentito dopo l\u2019approvazione dei verbali da parte del responsabile del servizio, con propria determinazione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019accesso informale disciplinato dall\u2019articolo 25 \u00e8 ammesso solamente qualora il soggetto interessato manifesti la volont\u00e0 di prendere visione o di estrarre copia del proprio elaborato e dei verbali.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai fini dell\u2019esercizio del diritto di visione e del diritto di rilascio copie aventi ad oggetto gli elaborati di candidati diversi dall\u2019istante, \u00e8 obbligatoria l\u2019osservanza da parte dell\u2019interessato delle prescrizioni di cui agli articoli 26 e 27. La richiesta deve contenere la precisa indicazione degli estremi dell\u2019atto richiesto.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 34 &#8211; Modalit\u00e0 particolari di accesso<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, sono ammesse a condizione che l&rsquo;accesso non pregiudichi il regolare funzionamento degli uffici. <\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti \u00e8 esclusa.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">E\u2019 consentito ai consiglieri comunali l\u2019accesso ai registri di protocollo purch\u00e9 il richiedente comunichi ogni utile indicazione per individuare i documenti rientranti nella sfera d\u2019interesse del consigliere e che siano, nella tutela della riservatezza delle persone, utili per l\u2019esercizio del mandato.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 35 &#8211; Esclusione dal diritto di accesso<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il diritto di accesso \u00e8 sempre escluso nei casi previsti dall&rsquo;articolo 41 della l.r. 19\/2007.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 36 &#8211; Documenti riservati<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell&rsquo;articolo 42, comma 1, della l.r. 19\/2007 sono, in particolare, sottratti all&rsquo;accesso:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>i documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell&rsquo;Amministrazione per le parti relative alle situazioni personali e familiari, allo stato di salute, alla situazione professionale, economico-finanziaria e sindacale;<\/li>\n<li>i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e le condizioni economico-finanziarie e professionali, lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche;<\/li>\n<li>i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni;<\/li>\n<li>la corrispondenza epistolare di privati, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, utilizzata ai fini dell&rsquo;attivit\u00e0 amministrativa;<\/li>\n<li>i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio;<\/li>\n<li>i documenti riguardanti accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l&rsquo;origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l&rsquo;adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all&rsquo;articolo 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualit\u00e0 di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l&rsquo;accesso \u00e8 consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui all&rsquo;articolo 42, comma 3, della l.r. 19\/2007.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III &#8211; NORME FINALI E TRANSITORIE<\/strong><br \/><strong>Art. 37 &#8211; Norma transitoria<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">In attesa della decorrenza dei termini di cui all\u2019art. 32 della Legge 69\/2009, nonch\u00e9 dell\u2019attivazione delle procedure informatiche atte a garantire la pubblicazione degli atti nelle forme di cui all\u2019art. 22, nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, \u00e8 collocato l\u2019albo pretorio, costruito in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilit\u00e0 di danneggiamento o sottrazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 38 &#8211; Abrogazione<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione. Da tale data viene abrogato ogni disposizione incompatibile con il presente regolamento.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 19 del 30\/03\/2009Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 49 del 23\/12\/2009 INDICE TITOLO I &#8211; IL PROCEDIMENTOCAPO I &#8211; OGGETTO E PRINCIPI Art.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":812,"menu_order":25,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-159","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-09 10:02:50","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"post_tag","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=159"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/159\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}