{"id":163,"date":"2011-01-23T16:13:40","date_gmt":"2011-01-23T15:13:40","guid":{"rendered":"https:\/\/arvier.eu\/regolamento-per-lapplicazione-delle-sanzioni-amministrative\/"},"modified":"2021-11-22T18:24:43","modified_gmt":"2021-11-22T17:24:43","slug":"regolamento-per-lapplicazione-delle-sanzioni-amministrative","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/amministrazione\/regolamenti\/regolamento-per-lapplicazione-delle-sanzioni-amministrative\/","title":{"rendered":"Regolamento per l&rsquo;applicazione delle sanzioni amministrative"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">REGOLAMENTO COMUNALE PER L\u2019APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE<\/h2>\n<div style=\"text-align: center;\"><em>Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 18 del 30\/03\/2009<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><em>Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 18 del 23\/06\/2011<\/em><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\">PREMESSE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art.&nbsp; 1 \u2013 Oggetto del Regolamento<br \/>Art.&nbsp; 2 \u2013 Funzionario responsabile<br \/>Art.&nbsp; 3 \u2013 Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITOLO I&nbsp; CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art.&nbsp; 4 \u2013 Violazioni non sanzionabili<br \/>Art.&nbsp; 5 \u2013 Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione<br \/>Art.&nbsp; 6 \u2013 Principio di legalit\u00e0<br \/>Art.&nbsp; 7 \u2013 Criteri per l\u2019applicazione delle sanzioni<br \/>Art.&nbsp; 8 \u2013 Violazioni continuate<br \/>Art.&nbsp; 9 \u2013 Recidiva<br \/>Art. 10 \u2013 Riduzione della sanzione sproporzionata<br \/>Art. 11 \u2013 Tardivo pagamento<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITOLO II&nbsp; NORME FINALI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Art. 12 \u2013 Norme abrogate<br \/>Art. 13 \u2013 Disposizioni finali e transitorie<br \/>Art. 14 \u2013 Entrata in vigore<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PREMESSE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1 \u2013 Oggetto del Regolamento<\/strong><\/p>\n<p>II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473\/1997 e successive modificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2 \u2013 Funzionario responsabile<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attivit\u00e0 necessarie per l\u2019applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l\u2019emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l\u2019esame delle eventuali deduzioni difensive, l\u2019irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalit\u00e0 dell\u2019autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3 \u2013 Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l\u2019individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.<br \/>L\u2019avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni pu\u00f2 essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I &#8211; CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4 \u2013 Violazioni non sanzionabili<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 10 L. 212\/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),&nbsp; non possono essere irrogate sanzioni nell\u2019ipotesi in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell\u2019amministrazione finanziaria;<\/li>\n<li>gli errori nell\u2019applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;<\/li>\n<li>il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell\u2019amministrazione stessa;<\/li>\n<li>la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull\u2019ambito di applicazione della norma tributaria;<\/li>\n<li>la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I., ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed \u00e8 pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arrechi pregiudizio all\u2019esercizio delle azioni di controllo.<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 5 \u2013 Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo nell\u2019ipotesi di adesione da parte del contribuente all\u2019avviso di liquidazione\/accertamento notificato dal Comune, ovvero in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione. (modificato con L 13\/12\/2010 n 220)<br \/>Ai fini della Tassa Rifiuti, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l\u2019adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell\u2019avviso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all\u2019iscrizione a ruolo delle sanzioni nell\u2019importo ridotto ad un quarto, fatta salva la possibilit\u00e0 di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell\u2019importo complessivo, nell\u2019ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.<br \/>La sanzione per il parziale\/totale omesso pagamento, cos\u00ec come prevista dall\u2019art. 13 D.Lgs. 471\/97, non \u00e8 suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 6 \u2013 Principio di legalit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al disposto di cui all\u2019art. 3, comma 3 D.Lgs. 472\/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di favor rei, si stabilisce che, ai fini dell\u2019individuazione della norma sanzionatoria pi\u00f9 favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l\u2019aumento o la riduzione della sanzione applicabile.<br \/>Ai sensi dell\u2019art. 3, comma 2 D.Lgs. 472\/1997 (cd. principio di legalit\u00e0) e dell\u2019art. 3 L. 212\/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d\u2019imposta precedenti alla loro introduzione.<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 7 \u2013 Criteri per l\u2019applicazione delle sanzioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entit\u00e0, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali, specificando che la sanzione per omessa\/infedele dichiarazione I.C.I. deve intendersi applicabile nell\u2019importo sotto indicato per tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2007, mentre \u2013 a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2008 \u2013 non risulta applicabile alla omessa dichiarazione di variazioni e\/o cessazioni relative ad unit\u00e0 immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l\u2019Ufficio del Territorio.<br \/>Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l\u2019Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e\/o riduzioni d\u2019imposta.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\n<div style=\"padding-left: 30px;\"><strong>I.C.I. &#8211; Violazioni<\/strong><\/div>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell\u2019anno di insorgenza dell\u2019obbligo di presentazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell\u2019anno di insorgenza dell\u2019obbligo, da parte di soggetto per cui l\u2019obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d\u2019imposta precedenti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell\u2019anno di insorgenza dell\u2019obbligo, da parte di soggetto per cui l\u2019obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d\u2019imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, gi\u00e0 sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">presentazione di dichiarazione infedele incidente sull\u2019ammontare dell\u2019imposta;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all\u2019esercizio delle azioni di controllo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">compilazione incompleta o infedele di questionari;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omesso accatastamento dell\u2019immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\"><strong>Sanzioni<\/strong><\/div>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>100% del tributo dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/li>\n<li>\n<div>non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>200% del tributo dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>\u20ac 51;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>non inferiore ad \u20ac 100;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>non inferiore ad \u20ac 200;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>\u20ac&nbsp; 258 e comunque l\u2019importo massimo previsto dall\u2019art. 14 comma 3 D.Lgs. 504\/1992.<\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\n<div style=\"padding-left: 30px;\"><strong>T.A.R.S.U. &#8211; Violazioni<\/strong><\/div>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall\u2019insorgenza dell\u2019obbligo di presentazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180\u00b0 giorno dall\u2019insorgenza dell\u2019obbligo, da parte di soggetto per cui l\u2019obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d\u2019imposta precedenti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180\u00b0 giorno dall\u2019insorgenza dell\u2019obbligo, da parte di soggetto per cui l\u2019obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d\u2019imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, gi\u00e0 sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull\u2019ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull\u2019ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all\u2019esercizio delle azioni di controllo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">compilazione incompleta o infedele di questionari;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"padding-left: 30px;\"><strong>Sanzioni<\/strong><\/div>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>\n<div>100% della tassa dovuta;<\/div>\n<\/li>\n<li>non inferiore al 125% della tassa dovuta;<\/li>\n<li>non inferiore al 175% della tassa dovuta;<\/li>\n<li>200% della tassa dovuta;<\/li>\n<li>non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;<\/li>\n<li>non inferiore ad \u20ac 100;<\/li>\n<li>non inferiore ad \u20ac 200.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\"><strong>T.O.S.A.P. &#8211; IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT\u00c0 E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI &#8211; Violazioni<\/strong><\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">tardiva presentazione della dichiarazione\/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">tardiva presentazione della dichiarazione\/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall\u2019insorgenza dell\u2019obbligo di presentazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omessa presentazione della dichiarazione\/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180\u00b0 giorno dall\u2019insorgenza dell\u2019obbligo, da parte di soggetto per cui l\u2019obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d\u2019imposta precedenti,<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omessa presentazione della dichiarazione\/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180\u00b0 giorno dall\u2019insorgenza dell\u2019obbligo, da parte di soggetto per cui l\u2019obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d\u2019imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, gi\u00e0 sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">presentazione di dichiarazione\/denuncia infedele incidente sull\u2019ammontare della tassa o del canone;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">presentazione di dichiarazione\/denuncia infedele non incidente sull\u2019ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all\u2019esercizio delle azioni di controllo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">compilazione incompleta o infedele di questionari;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\">\n<div style=\"padding-left: 30px;\"><\/div>\n<div style=\"padding-left: 30px;\"><strong>Sanzioni<\/strong><\/div>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/li>\n<li>non inferiore al 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/li>\n<li>non inferiore al 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/li>\n<li>200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di \u20ac 51;<\/li>\n<li>non inferiore al 75% della maggiore tassa o canone dovuto;<\/li>\n<li>\u20ac 51;<\/li>\n<li>non inferiore ad \u20ac 100;<\/li>\n<li>non inferiore ad \u20ac 200.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 8 \u2013 Violazioni continuate<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al disposto di cui all\u2019art. 12 D.Lgs. 472\/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l\u2019applicazione di un\u2019unica sanzione congruamente elevata nell\u2019ammontare, in caso di pi\u00f9 violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene opportuno dare applicazione nell\u2019ambito dei tributi locali al solo istituto della violazione continuata, come disciplinato dall\u2019art. 12, comma 5 D.Lgs. 472\/1997, come modificato dall\u2019art. 2 D.Lgs. 99\/2000.<br \/>In ossequio alla previsione del suddetto articolo, si stabilisce di applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla met\u00e0 al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al pagamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.<br \/>La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se le violazioni riguardano pi\u00f9 di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se l\u2019ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 9 \u2013 Recidiva<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al disposto di cui all\u2019art. 7, comma 3 D.Lgs. 472\/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (pi\u00f9 di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della met\u00e0.<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 10 \u2013 Riduzione della sanzione sproporzionata<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al disposto di cui all\u2019art. 7, comma 4 D.Lgs. 472\/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla met\u00e0 del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l\u2019entit\u00e0 del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorch\u00e9 l\u2019ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell\u2019intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento.<br \/>In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto).<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 11 \u2013 Tardivo pagamento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di tardivo pagamento rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, si stabilisce di applicare una sanzione pari al 10%, non riducibile, ove il pagamento sia stato&nbsp; effettuato nei dieci&nbsp; giorni successivi alla scadenza.<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II&nbsp; NORME FINALI<\/strong><br \/><strong>Art. 12 \u2013 Norme abrogate<\/strong><\/p>\n<p>Con l\u2019entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 13 \u2013 Disposizioni finali e transitorie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonch\u00e9 le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 14 \u2013 Entrata in vigore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all\u2019art. 3, comma 1 L. 212\/2000, dal 1\u00b0 gennaio 2009, in conformit\u00e0 a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell\u2019Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell\u2019art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall\u2019art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L\u2019APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 18 del 30\/03\/2009 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 18 del 23\/06\/2011 PREMESSE Art.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":812,"menu_order":24,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-163","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-04-25 14:03:14","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"post_tag","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=163"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/163\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}