{"id":164,"date":"2011-01-23T16:19:21","date_gmt":"2011-01-23T15:19:21","guid":{"rendered":"https:\/\/arvier.eu\/regolamento-generale-delle-entrate-comunali\/"},"modified":"2021-11-22T18:24:23","modified_gmt":"2021-11-22T17:24:23","slug":"regolamento-generale-delle-entrate-comunali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/amministrazione\/regolamenti\/regolamento-generale-delle-entrate-comunali\/","title":{"rendered":"Regolamento generale delle entrate comunali"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI<\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 10 del 30\/04\/2007<\/p>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left; padding-left: 30px;\">Art. 1 \u2013 Oggetto e scopo del regolamento<br \/>Art. 2 \u2013 Aliquote e tariffe<br \/>Art. 3 \u2013 Rapporti con i cittadini e servizio assistenza del contribuente<br \/>Art. 4 \u2013 Agevolazioni fiscali e tariffarie<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II &#8211; GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE<\/strong><\/p>\n<div style=\"padding-left: 30px;\">Art. 5 \u2013 Forme di gestione<\/div>\n<div style=\"padding-left: 30px;\">Art. 6 \u2013 Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali<br \/>Art. 7 \u2013 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie<br \/>Art. 8 \u2013 Modalit\u00e0 di riscossione delle entrate comunali<br \/>Art. 9 \u2013 Minimi riscuotibili<\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III<\/strong><br \/><strong>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art. 10 \u2013 Attivit\u00e0 di controllo delle entrate, avviso bonario<br \/>Art. 11 \u2013 Accertamento delle entrate tributarie<br \/>Art. 12 \u2013 Accertamento delle entrate non tributarie<br \/>Art. 13 \u2013 Ripetibilit\u00e0 delle spese di notifica<br \/>Art. 14 \u2013 Compensazione<br \/>Art. 15 \u2013 Riscossione coattiva delle entrate tributarie<br \/>Art. 16 \u2013 Riscossione coattiva delle entrate non tributarie<br \/>Art. 17 \u2013 Recupero stragiudiziale dei crediti<br \/>Art. 18 \u2013 Dilazione e sospensione del pagamento<br \/>Art. 19 \u2013 Crediti inesigibili o di difficile riscossione<br \/>Art. 20 \u2013 Interessi sui tributi locali<br \/>Art. 21 \u2013 Rimborsi<br \/>Art. 22 \u2013 Contenzioso tributario<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV &#8211; NORME FINALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Art. 23 \u2013 Norme finali<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\">\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><br \/><strong>Art. 1 \u2013 Oggetto e scopo del regolamento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presente regolamento viene adottato nell\u2019ambito della potest\u00e0 regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (cos\u00ec come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446\/1997 e dalla L.R. 54\/1998 e s.m.i.<br \/>Ai fini dell\u2019applicazione del presente regolamento, costituiscono altres\u00ec norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali, nonch\u00e9 la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.<br \/>Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti\/utenti, con obiettivi di equit\u00e0, efficacia, economicit\u00e0 e trasparenza nell\u2019attivit\u00e0 amministrativa.<br \/>Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonch\u00e9 a disciplinare le attivit\u00e0 relative al versamento, all\u2019accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell\u2019Ente, nonch\u00e9 infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.<br \/>Non sono oggetto di disciplina regolamentare l\u2019individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l\u2019aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.<br \/>Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell\u2019Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2 \u2013 Aliquote e tariffe<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell\u2019organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.<br \/>Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell\u2019esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell\u2019equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualit\u00e0, ove ci\u00f2 si renda necessario.<br \/>Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l\u2019approvazione del bilancio di previsione dell\u2019esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno di riferimento.<br \/>In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall\u2019esercizio finanziario successivo.<br \/>In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l\u2019anno precedente.<br \/>In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e\/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3 \u2013 Rapporti con i cittadini e servizio assistenza del contribuente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicit\u00e0.<br \/>I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalit\u00e0 stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.<br \/>Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalit\u00e0 di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l\u2019utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.<br \/>Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. <br \/>Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.<br \/>Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso. <br \/>\u00c8 istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione ed autoversamento.<br \/>Tale servizio provvede gratuitamente su richiesta:<br \/>&#8211; alla verifica del calcolo del tributo dovuto e della compilazione del modello di versamento;<br \/>&#8211; alla verifica della eventuale compilazione della denuncia tributaria.<br \/>Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilit\u00e0 in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4 \u2013 Agevolazioni fiscali e tariffarie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatte salve le previsioni contenute nei singole regolamenti di ogni entrata, le organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale (O.N.L.U.S.) di cui all\u2019art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:<br \/>a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;<br \/>b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui al presente regolamento.<br \/>L\u2019esenzione si applica a condizione che la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all\u2019art. 11, comma 2 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.<br \/>Allo stesso modo, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i tributi comunali e\/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II &#8211; GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE<\/strong><br \/><strong>Art. 5 \u2013 Forme di gestione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicit\u00e0, funzionalit\u00e0, efficienza ed equit\u00e0.<br \/>Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente per la riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per pi\u00f9 categorie, le forme di gestione di cui all\u2019art. 113 L.R. 54\/1998, secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.<br \/>In ogni caso, l\u2019affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.<br \/>La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicit\u00e0, funzionalit\u00e0, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.<br \/>Devono altres\u00ec essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.<br \/>\u00c8 esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell\u2019Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonch\u00e9 delle societ\u00e0 miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell\u2019accertamento e della riscossione delle entrate.<br \/>L\u2019eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l\u2019attivit\u00e0 di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporter\u00e0 l\u2019assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell\u2019Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore prester\u00e0 la massima collaborazione agli uffici dell\u2019amministrazione preposti alla difesa.<br \/>I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attivit\u00e0, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 6 \u2013 Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 designato, per ogni tributo di competenza dell\u2019Ente, un funzionario responsabile, al quale \u00e8 affidata ogni attivit\u00e0 organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.<br \/>Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalit\u00e0 locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.<br \/>Il responsabile deve evitare ogni spreco nell\u2019utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell\u2019art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in&nbsp; materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell\u2019ambito dello statuto dei diritti del contribuente.<br \/>In particolare il funzionario responsabile cura:<br \/>a) tutte le attivit\u00e0 inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);<br \/>b) appone il visto di esecutoriet\u00e0 sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;<br \/>c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l\u2019esterno;<br \/>d) cura il contenzioso tributario;<br \/>e) dispone i rimborsi;<br \/>f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l\u2019Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;<br \/>g) esercita ogni altra attivit\u00e0 prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l\u2019applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.<br \/>Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l\u2019accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attivit\u00e0 connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell\u2019entrata da parte del soggetto gestore.<br \/>Nella convenzione o nell\u2019atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l\u2019istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico&nbsp; ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell\u2019art. 17 della legge n. 212 del 2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 7 \u2013 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono responsabili delle attivit\u00e0 organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell\u2019ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 8 \u2013 Modalit\u00e0 di riscossione delle entrate comunali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalit\u00e0, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:<br \/>&#8211; tramite l\u2019Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;<br \/>&#8211; tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;<br \/>&#8211; tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;<br \/>&#8211; tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune; <br \/>&#8211; tramite modello F\/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l\u2019Agenzia delle Entrate.<br \/>Le entrate non tributarie sono riscosse:<br \/>&#8211; tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;<br \/>&#8211; tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;<br \/>&#8211; tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;<br \/>&#8211; tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune. <br \/>Il Comune appresta idonee forme di pubblicit\u00e0 per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalit\u00e0 di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalit\u00e0 d\u2019indicazione nei documenti della causale di versamento.<br \/>Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l\u2019Agente per la riscossione.<br \/>A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l\u2019Agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potr\u00e0 essere applicata una sanzione pari ad \u20ac 50,00, ai sensi dell\u2019art. 7bis D.Lgs. 267\/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell\u2019errore.<br \/>I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all\u2019euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad \u20ac 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.<br \/>L\u2019arrotondamento si applica sull\u2019importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate. &nbsp;<br \/>Ai sensi dell\u2019art. 52, comma 6 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia affidata all\u2019Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.<br \/>Qualora la riscossione forzata dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall\u2019Ente locale o affidata a terzi soggetti diversi dall\u2019Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639. <br \/>A seguito di convenzione con l\u2019Agente per la riscossione, l\u2019Ente pu\u00f2 comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite in proprio mediante le procedure di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni. <br \/>Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilit\u00e0 di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purch\u00e9 il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell\u2019opportunit\u00e0 e della convenienza economica di tale scelta.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 9 \u2013 Minimi riscuotibili<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad \u20ac 3,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d\u2019imposta per l\u2019esecuzione dei versamenti.<br \/>Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad \u20ac 3,00 per anno, ove comprensive di sanzioni amministrative ed interessi.<br \/>La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.<br \/>Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d\u2019imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III<\/strong><br \/><strong>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 10 \u2013 Attivit\u00e0 di controllo delle entrate, avviso bonario<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell\u2019utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.<br \/>Le attivit\u00e0 di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all\u2019Ente ovvero nelle forme associate previste nell\u2019art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446\/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.<br \/>La Giunta Comunale pu\u00f2 indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l\u2019attivit\u00e0 di controllo e accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.<br \/>Prima di procedere all\u2019emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile pu\u00f2 invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell\u2019avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell\u2019ufficio.<br \/>Il contribuente ha la facolt\u00e0 di procedere nel medesimo termine all\u2019esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.<br \/>La presente disposizione ha effetto a partire dal primo periodo d\u2019imposta successivo all\u2019entrata in vigore del presente regolamento e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi d\u2019imposta anteriori.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 11 \u2013 Accertamento delle entrate tributarie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attivit\u00e0 di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equit\u00e0, trasparenza, funzionalit\u00e0 ed economicit\u00e0 delle procedure.<br \/>Il provvedimento di accertamento \u00e8 formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.<br \/>Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.<br \/>Per i rapporti d\u2019imposta pendenti al 1\u00b0 gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d\u2019ufficio per omesse dichiarazioni e\/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.<br \/>Gli avvisi di accertamento devono necessariamente: <br \/>&#8211; essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;<br \/>&#8211; se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto n\u00e9 ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all\u2019atto che lo richiama, salvo che quest\u2019ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;<br \/>&#8211; contenere l\u2019indicazione dell\u2019ufficio presso il quale e possibile ottenere informazioni complete in merito all\u2019atto notificato;<br \/>&#8211; contenere l\u2019indicazione del responsabile di procedimento;<br \/>&#8211; contenere l\u2019indicazione dell\u2019organo o dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa presso i quali \u00e8 possibile promuovere un riesame anche nel merito dell\u2019atto in sede di autotutela;<br \/>&#8211; indicare le modalit\u00e0, il termine e l\u2019organo giurisdizionale cui \u00e8 possibile ricorrere;<br \/>&#8211; indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 12 \u2013 Accertamento delle entrate non tributarie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019entrata non tributaria \u00e8 accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell\u2019esistenza di un idoneo titolo giuridico, \u00e8 possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l\u2019ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).<br \/>Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell\u2019utenza, l\u2019accertamento \u00e8 effettuato dal responsabile del servizio\/procedimento.<br \/>La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all\u2019Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l\u2019indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell\u2019esatta individuazione del debito.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 13 \u2013 Ripetibilit\u00e0 delle spese di notifica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le spese di notifica degli atti impositivi, nonch\u00e9 di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall\u2019art. 2 D.M. Finanze dell\u20198 gennaio 2001 e successive modificazioni, cos\u00ec come recepiti con apposito provvedimento del Comune.<br \/>Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all\u2019ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 14 \u2013 Compensazione <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti \u00e8 ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed \u00e8 effettuata con le modalit\u00e0 previste da tali norme previa stipula di apposita convenzione con l\u2019Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti.<br \/>Tale convenzione dovr\u00e0 disciplinare:<br \/>&#8211; l\u2019ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, da considerarsi omesso per la parte d\u2019imposta non pervenuta al Comune;<br \/>&#8211; in caso di utilizzo del modello F\/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti ammesse di diritto sino all\u2019importo massimo previsto dalla convenzione;<br \/>&#8211;&nbsp; le modalit\u00e0 di presentazione della dichiarazione contenente gli estremi delle entrate che si richiede di compensare;<br \/>&#8211; la compensazione di importi effettuata senza richiesta, da non riconoscere a favore dell\u2019Ente titolare dell\u2019entrata tributaria prevedendo l\u2019irrogazione di una sanzione pari ad \u20ac 100,00, ai sensi dell\u2019art. 7bis D.Lgs. 267\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali, salvo che con quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.<br \/>Non \u00e8 ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione\/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.<br \/>Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune. <br \/> Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, pu\u00f2 detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti,&nbsp; purch\u00e9 non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.<br \/>Il contribuente che si avvale della facolt\u00e0 di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:<br \/>&#8211; generalit\u00e0 e codice fiscale del contribuente;<br \/>&#8211; l\u2019ammontare del&nbsp; tributo dovuto prima della compensazione;<br \/>&#8211; l\u2019esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d\u2019imposta e per tributo.<br \/>Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza pu\u00f2 essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.<br \/>\u00c8 facolt\u00e0 del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l\u2019esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.<br \/>Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale \u00e8 effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 15 \u2013 Riscossione coattiva delle entrate tributarie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 52, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, se la riscossione coattiva dei tributi \u00e8 affidata all\u2019Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.<br \/>Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall\u2019Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.<br \/>\u00c8 attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell\u2019ingiunzione o le altre attivit\u00e0 necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.<br \/>Anche nell\u2019ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all\u2019Agente per la riscossione, rimane comunque salva la possibilit\u00e0 per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all\u2019Agente per la riscossione, che in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile potr\u00e0 essere inviata anche successivamente all\u2019avvenuta riscossione.<br \/>In tali ipotesi di riscossione diretta, all\u2019Agente per la riscossione non sar\u00e0 dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell\u2019ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112\/99 e dalle correlate disposizioni in materia.<br \/>Il titolo esecutivo dovr\u00e0 in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l\u2019accertamento \u00e8 divenuto definitivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 16 \u2013 Riscossione coattiva delle entrate non tributarie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate sia pure parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446\/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell\u2019affidatario.<br \/>Per le entrate con riscossione affidata all\u2019Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46\/1999 e s.m.i.<br \/>A seguito di convenzione con l\u2019Agente per la riscossione, l\u2019Ente pu\u00f2 comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate gestite in proprio, mediante le procedure di cui al D.Lgs. 46\/99 e s.m.i.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 17 \u2013 Recupero stragiudiziale dei crediti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l\u2019esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639\/1910, il Comune pu\u00f2 adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.<br \/>A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessit\u00e0 di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune pu\u00f2 avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attivit\u00e0 di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente\/utente moroso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 18 \u2013 Dilazione e sospensione del pagamento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.<br \/>In caso di gravi calamit\u00e0 naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata pu\u00f2 essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.<br \/>Gli specifici regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.<br \/>Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolt\u00e0, pu\u00f2 essere concessa, dal funzionario responsabile dell\u2019entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall\u2019Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.<br \/>In caso di mancato pagamento di una sola delle rate nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di esigere il versamento immediato dell\u2019intero importo non ancora pagato in un\u2019unica soluzione.<br \/>Se l\u2019importo oggetto di rateazione \u00e8 superiore ad \u20ac 5.000,00, l\u2019ufficio pu\u00f2 richiedere, in casi di dubbia esigibilit\u00e0, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 19 \u2013 Crediti inesigibili o di difficile riscossione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilit\u00e0, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell\u2019esercizio.<br \/>I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.<br \/>Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore \u00e8 ancora insolvibile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purch\u00e9 le stesse siano di importi superiori a \u20ac 50,00 per anno.<br \/>Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio pu\u00f2 disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 20 \u2013 Interessi sui tributi locali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell\u2019art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali \u00e8 stabilito in misura pari al tasso legale vigente da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell\u2019effettivo versamento.<br \/>Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualit\u00e0 precedenti <br \/>Alla riscossione cos\u00ec come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformit\u00e0 alle previsioni contenute nell\u2019art. 1284 cod. civ.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 21 \u2013 Rimborsi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta \u00e8 disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente\/utente o d\u2019ufficio, se direttamente riscontrato.<br \/>Per i rapporti d\u2019imposta pendenti al 1\u00b0 gennaio 2007, le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui \u00e8 stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.<br \/>Il rimborso delle somme indebitamente versate potr\u00e0 essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui \u00e8 stata presentata la relativa domanda ovvero \u00e8 stato adottato d\u2019ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualit\u00e0 ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attivit\u00e0.<br \/>L\u2019Amministrazione comunale dovr\u00e0 evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell\u2019istanza da parte del contribuente.<br \/>La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell\u2019avvenuto pagamento.<br \/>Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d\u2019imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati e non dovuti, si applica il medesimo tasso d\u2019interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell\u2019istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d\u2019ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.<br \/>I rimborsi d\u2019ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a \u20ac 10,00 per anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 22 \u2013 Contenzioso tributario<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art. 11, comma 3 D.Lgs. 546\/1992, come modificato dall\u2019art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco quale rappresentante dell\u2019Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.<br \/>Il Sindaco pu\u00f2 delegare alla rappresentanza dell\u2019ente nel procedimento giudiziario il Funzionario&nbsp; Responsabile od altro dipendente.<br \/>L\u2019attivit\u00e0 di contenzioso pu\u00f2 essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.<br \/>Ove necessario, la difesa in giudizio pu\u00f2 essere affidata anche a professionisti esterni all\u2019Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV &#8211; NORME FINALI<\/strong><br \/><strong>Art. 23 \u2013 Norme finali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.<br \/>I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purch\u00e9 in coerenza con le disposizioni di quest\u2019ultimo.<br \/>Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all\u2019art. 3, comma 1 L. 212\/2000, il 1\u00b0 gennaio 2007, in conformit\u00e0 a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell\u2019Interno 19 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2007 n. 71.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 10 del 30\/04\/2007 TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI Art.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":812,"menu_order":23,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-164","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-07 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