{"id":167,"date":"2011-01-23T17:03:39","date_gmt":"2011-01-23T16:03:39","guid":{"rendered":"https:\/\/arvier.eu\/regolamento-per-la-disciplina-dellattivita-contrattuale-e-dellamministrazione-dei-beni\/"},"modified":"2021-11-22T18:24:23","modified_gmt":"2021-11-22T17:24:23","slug":"regolamento-per-la-disciplina-dellattivita-contrattuale-e-dellamministrazione-dei-beni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/amministrazione\/regolamenti\/regolamento-per-la-disciplina-dellattivita-contrattuale-e-dellamministrazione-dei-beni\/","title":{"rendered":"Regolamento per la disciplina dell&rsquo;attivit\u00e0 contrattuale e dell&rsquo;amministrazione dei beni"},"content":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL\u2019ATTIVITA\u2019 CONTRATTUALE E DELL\u2019AMMINISTRAZIONE DEI BENI<\/p>\n<p>Approvato con deliberazione C.C. n. 16&nbsp; del 30\/03\/2009<\/p>\n<\/p>\n<p>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI <br \/>Art. 1 &#8211; Oggetto del regolamento<br \/>Art. 2 &#8211; Principi generali dell\u2019attivit\u00e0 contrattuale<\/p>\n<p>TITOLO II &#8211; FUNZIONI E COMPETENZE <br \/>CAPO I &#8211; GLI ORGANI <br \/>Art. 3 &#8211; Competenze del Consiglio comunale<br \/>Art. 4 &#8211; Competenze della Giunta comunale<br \/>Art. 5 &#8211; Ufficiale rogante<br \/>Art. 6 &#8211; Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; FASE PRECONTRATTUALE <br \/>Art. 7 &#8211; Approvazione del progetto<br \/>Art. 8 &#8211; Determinazione a contrarre <br \/>Art. 9 &#8211; Nomina delle commissioni di gara<br \/>Art. 10 &#8211; Funzionamento delle commissioni di gara<br \/>Art. 11 &#8211; Commissione di gara <br \/>Art. 12 &#8211; Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio dell&rsquo;offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa<br \/>Art. 13 &#8211; Verbale di gara<br \/>Art. 14 &#8211; Sedute di gara<br \/>Art. 15 &#8211; Tornate di gara<\/p>\n<p>TITOLO III &#8211; PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE <br \/>CAPO I -NORME GENERALI <br \/>Art. 16 &#8211; I procedimenti di gara<br \/>Art. 17 &#8211; Fasi delle procedure di affidamento<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE <br \/>Art. 18 &#8211; La procedura aperta<br \/>Art. 19 &#8211; La procedura ristretta<br \/>Art. 20 &#8211; Ulteriori metodi di selezione degli operatori economici e norma di chiusura<\/p>\n<p>CAPO III &#8211; ATTIVITA\u2019CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE <br \/>Art. 21 &#8211; Indagini di mercato<\/p>\n<p>TITOLO IV &#8211; ESECUZIONE IN ECONOMIA <br \/>Art. 22 &#8211; Principi generali<\/p>\n<p>CAPO I &#8211; LAVORI PUBBLICI ESEGUIBILI IN ECONOMIA <br \/>Art. 23 &#8211; Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia<br \/>Art. 24 &#8211; Modalit\u00e0 di esecuzione e procedure di affidamento<\/p>\n<p>CAPO II -ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA <br \/>Art. 25 &#8211; Limiti di applicazione dell\u2019acquisizione in economia di beni e servizi<br \/>Art. 26 &#8211; Tipologie di beni e forniture<br \/>Art. 27 &#8211; Acquisizione di servizi in economia<br \/>Art. 28 &#8211; Altre spese in economia<br \/>Art. 29 &#8211; Acquisizione di beni e di servizi mediante buoni d\u2019ordine<br \/>Art. 30 &#8211; Scelta del contraente<br \/>Art. 31 &#8211; Scelta del contraente per i servizi attinenti all\u2019ingegneria e all\u2019architettura<br \/>Art. 32 &#8211; Modalit\u00e0 di esecuzione in economia <br \/>Art. 33 &#8211; Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario<br \/>Art. 34 &#8211; Criteri di affidamento e mezzi di tutela<br \/>Art. 35 &#8211; Deposito cauzionale e verifica della prestazione<br \/>Art. 36 &#8211; Pagamenti<\/p>\n<p>CAPO III &#8211; NORME COMUNI <br \/>Art. 37 &#8211; Individuazione delle ditte fornitrici<br \/>Art. 38 &#8211; Motivi di esclusione<\/p>\n<p>TITOLO V &#8211; DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI <br \/>Art. 39 &#8211; Concessione di servizi di pubblico interesse<br \/>Art. 40 &#8211; Servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali<br \/>Art. 41 &#8211; Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali<br \/>Art. 42 &#8211; Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro<\/p>\n<p>TITOLO VI &#8211; IL CONTRATTO <br \/>CAPO I &#8211; I CONTRATTI IN GENERALE <br \/>Art. 43 &#8211; Forma del contratto<br \/>Art. 44 &#8211; Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici <br \/>Art. 45 &#8211; Repertorio dei contratti<br \/>Art. 46 &#8211; Originali e copie del contratto<br \/>Art. 47 &#8211; Spese contrattuali<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; ALTRI CONTRATTI <br \/>Art. 48 &#8211; Alienazione di beni mobili<br \/>Art. 49 &#8211; Affitto e locazione di beni immobili<br \/>Art. 50 &#8211; Comodato d\u2019uso<br \/>Art. 51 &#8211; Acquisto di beni immobili<br \/>Art. 52 &#8211; Acquisto di beni immobili in corso di costruzione<br \/>Art. 53 &#8211; Contratti di permuta<br \/>Art. 54 &#8211; Beni immobili alienabili<br \/>Art. 55 &#8211; Alienazioni immobiliari<br \/>Art. 56 &#8211; Esperimento della gara<br \/>Art. 57 &#8211; Ripetizione della gara<br \/>Art. 58 &#8211; Sponsorizzazioni<\/p>\n<p>CAPO III &#8211; I BENI DEL COMUNE <br \/>Art. 59 &#8211; Beni del Comune<br \/>Art. 60 &#8211; Concessione di beni a terzi<\/p>\n<p>TITOLO VII &#8211; DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE <br \/>Art. 61 &#8211; Norme transitorie<\/p>\n<p>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI<br \/>Art. 1 &#8211; Oggetto del regolamento<br \/>1. Il presente regolamento disciplina:<br \/>a) l\u2019attivit\u00e0 contrattuale del Comune, sia derivante dall\u2019espletamento di procedure di tipo pubblicistico, quali affidamento di lavori, forniture e servizi, concessioni di beni, sia derivante dagli istituti contrattualistici di tipo privatistico quali acquisti, locazioni, comodati, ecc.;<br \/>b) le forniture, i servizi e i lavori in economia.<\/p>\n<p>Art. 2 &#8211; Principi generali dell\u2019attivit\u00e0 contrattuale<br \/>1. L&rsquo;affidamento e l&rsquo;esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualit\u00e0 delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicit\u00e0, efficacia, tempestivit\u00e0 e correttezza; l&rsquo;affidamento deve altres\u00ec rispettare i principi di libera concorrenza, parit\u00e0 di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit\u00e0, nonch\u00e9 quello di pubblicit\u00e0 con le modalit\u00e0 indicate nel presente regolamento.<br \/>2. Il Comune, al fine di garantire il principio di trasparenza dell\u2019azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.<br \/>3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attivit\u00e0 amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.<br \/>4. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune procede, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali e ambientali di pubblica utilit\u00e0.<\/p>\n<p>TITOLO II &#8211; FUNZIONI E COMPETENZE<br \/>CAPO I &#8211; GLI ORGANI<br \/>Art. 3 &#8211; Competenze del consiglio comunale <br \/>1. Compete al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. <br \/>2. La relazione previsionale e programmatica ha valore di programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche.<br \/>3. Nel caso di cooperazione fra enti locali per la realizzazione di cicli di lavori pubblici di cui alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici il Consiglio comunale approva la relativa convenzione.<\/p>\n<p>Art. 4 &#8211; Competenze della Giunta comunale<br \/>1. La Giunta comunale adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del segretario e dei responsabili di servizio.<br \/>2. La Giunta comunale adotta, fra l\u2019altro, i seguenti atti deliberativi:<br \/>a) approvazione di varianti in corso d\u2019opera ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, con esclusione degli interventi non considerati varianti in quanto finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio o finalizzati al miglioramento dell\u2019opera e alla sua funzionalit\u00e0 nell\u2019esclusivo interesse del comune, cos\u00ec come disposto dal comma 2 dell\u2019art. 32 della l.r. 12\/1996 e successive modifiche ed integrazioni o abrogazioni e dall\u2019art. 132, comma3, del dlgs 163\/2006 (perizie, tali da comportare aumento di spesa o variante ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di lavori pubblici);<br \/>3. La Giunta comunale svolge attivit\u00e0 di controllo sull\u2019attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi.<\/p>\n<p>Art. 5 &#8211; Ufficiale rogante<br \/>1. Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal segretario comunale. La competenza alla stipulazione \u00e8 attribuita, di norma, al responsabile del servizio.<br \/>2. L\u2019ufficiale rogante pu\u00f2 rogare tutti i contratti nei quali l\u2019ente \u00e8 parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell\u2019interesse dell\u2019ente.<br \/>3. L\u2019ufficiale rogante \u00e8 tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell\u2019attivit\u00e0 notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.<br \/>4. L\u2019ufficiale rogante \u00e8 tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilit\u00e0, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.<br \/>5. Il repertorio \u00e8 soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 6 &#8211; Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico<br \/>1. Per ogni singolo intervento previsto dal programma delle opere pubbliche l\u2019amministrazione individua all\u2019interno della propria struttura comunale il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici. <br \/>2. Il Coordinatore del Ciclo \u00e8 un tecnico abilitato all\u2019esercizio della professione o un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale.<br \/>3. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalit\u00e0 interne l\u2019amministrazione pu\u00f2 nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante, individuato preferibilmente nella Comunit\u00e0 Montana di appartenenza o in altro ente locale in essa ricompreso o infine nell\u2019amministrazione regionale. E\u2019 consentito il ricorso a un professionista esterno:<br \/>a) qualora sussista l\u2019urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro;<br \/>b) quando esperiti questi tentativi l\u2019ente non riesca a reperire un coordinatore dipendente da altra stazione appaltante.<br \/>4. Spetta al segretario comunale la nomina del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico. Qualora detto incarico venga attribuito al segretario comunale, alla nomina dello stesso a coordinatore del ciclo provveder\u00e0 la Giunta Comunale con propria deliberazione. <br \/>5. Il coordinatore del ciclo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici. <br \/>6. Nel caso di affidamento all\u2019esterno di appalti pubblici di lavori, il coordinatore assicura la tutela degli interessi dell\u2019ente in relazione all\u2019uso delle proprie risorse, agli obiettivi funzionali stabiliti dall\u2019ente, ai tempi di completamento e di utilizzo dell\u2019opera o di parti funzionali della stessa, garantendo il livello qualitativo di realizzazione del lavoro.<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; FASE PRECONTRATTUALE<br \/>Art. 7 &#8211; Approvazione del progetto<br \/>1. L&rsquo;accesso alle fasi del procedimento negoziale presuppone l&rsquo;adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e della determinazione a contrarre da parte del responsabile del servizio.<br \/>2. E&rsquo; condizione e presupposto che l&rsquo;intervento risulti compreso nella relazione previsionale e programmatica deliberata dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.<\/p>\n<p>Art. 8 &#8211; Determinazione a contrarre<br \/>1. L\u2019avvio delle procedure di affidamento dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio. Essa e i relativi allegati individuano i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai concorrenti per l\u2019ammissione alla gara, qualora rimessi alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019ente appaltante, e la forma del contratto da stipulare.<br \/>2. In particolare la determinazione a contrarre deve avere i seguenti contenuti:<br \/>a) la volont\u00e0 ed il fine che con il contratto si intende perseguire;<br \/>b) l\u2019oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;<br \/>c) le modalit\u00e0 di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base;<br \/>d) il finanziamento della spesa.<br \/>3. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dal responsabile del servizio. <br \/>4. Non pu\u00f2 farsi luogo a contratti se la relativa spesa non risulti finanziata nelle forme previste dalle norme vigenti.<br \/>5. La responsabilit\u00e0 delle procedure connesse all\u2019attivit\u00e0 negoziale \u00e8 affidata al responsabile del servizio. Qualora l\u2019oggetto del contratto interessi pi\u00f9 servizi, aree o progetti, il segretario comunale individua con idoneo atto organizzativo il responsabile competente.<\/p>\n<p>Art. 9 &#8211; Nomina delle commissioni di gara<br \/>1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del responsabile del servizio per l&rsquo;espletamento delle gare relative alle procedure aperte e ristrette, per gli appalti\u2013concorso e per le concessioni.<br \/>2. La scelta dei componenti deve tener conto di eventuali motivi di incompatibilit\u00e0 legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all\u2019oggetto dell\u2019appalto, cos\u00ec come previsto dalla normativa e dall\u2019art. 51 c.p.c..<\/p>\n<p>Art. 10 &#8211; Funzionamento delle commissioni di gara<br \/>1. I lavori delle commissioni di gara devono svolgersi nel rispetto del principio di continuit\u00e0. Il Presidente pu\u00f2 disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l\u2019aggiornamento dei lavori.<br \/>2. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell&rsquo;ambito delle loro competenze, limitatamente alla fase di gara.<\/p>\n<p>Art. 11 &#8211; Commissione di gara<br \/>1. Le commissioni di gara in tutte le procedure, ad eccezione di quanto indicato all\u2019articolo seguente, sono monocratiche e composte dal Responsabile del Servizio o dal Coordinatore del Ciclo. Esse operano alla presenza di due testimoni, scelti dallo stesso funzionario tra dipendenti competenti in materia o, in caso di carenza, tra soggetti scelti nei modi di cui all\u2019art. 6 e procedono nello svolgimento della gara.<br \/>2. L\u2019attivit\u00e0 della commissione di gara deve essere verbalizzata mediante apposito documento sottoscritto dai soggetti intervenuti quali testimoni.<\/p>\n<p>Art. 12 &#8211; Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio <br \/>dell&rsquo;offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa<br \/>1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell&rsquo;offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, la valutazione \u00e8 demandata ad una commissione giudicatrice.<br \/>2. La commissione, nominata dal Responsabile del servizio della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, \u00e8 composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l&rsquo;oggetto del contratto. <br \/>3. La commissione \u00e8 presieduta dal Responsabile del servizio o dal Coordinatore del ciclo.<br \/>4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto n\u00e9 possono svolgere alcun&rsquo;altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. <br \/>5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. <br \/>6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualit\u00e0 di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all&rsquo;approvazione di atti dichiarati illegittimi. <br \/>7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall&rsquo;articolo 51 codice di procedura civile. <br \/>8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i dipendenti della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalit\u00e0, nonch\u00e9 negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari e tecnici di altre amministrazioni pubbliche, o in caso di accertata carenza tra gli appartenenti alle seguenti categorie: <br \/>a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell&rsquo;ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;<br \/>b) professori universitari di ruolo, nell&rsquo;ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolt\u00e0 di appartenenza. <br \/>9. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. <br \/>10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. <br \/>11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell&rsquo;aggiudicazione o di annullamento dell&rsquo;esclusione di taluno dei concorrenti, \u00e8 riconvocata la medesima commissione.<br \/>12. Le sedute della commissione non sono pubbliche nella fase di valutazione delle offerte.<br \/>13. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici<\/p>\n<p>Art. 13 &#8211; Verbale di gara<br \/>1. Le operazioni di gara sono registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante. <br \/>2. Nel verbale sono registrate tutte le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara. In particolare il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere: <br \/>a) l\u2019oggetto e il valore dell\u2019appalto;<br \/>b) i nomi degli offerenti e, nel caso di accordo quadro, dialogo competitivo e sistema dinamico di acquisizione i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;<br \/>c) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell\u2019esclusione;<br \/>d) i motivi del rigetto delle offerte;<br \/>e) la dichiarazione espressa in sede di gara di ricorso al subappalto;<br \/>f) il nome dell\u2019aggiudicatario e la giustificazione della scelta della relativa offerta;<br \/>g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, che giustificano il ricorso a tale procedura;<br \/>h) le ragioni per le quali l&rsquo;amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.<br \/>3. In caso di sedute pubbliche, si d\u00e0 indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa (e il titolo per il quale partecipa). Le contestazioni eventualmente sollevate devono essere annotate nello stesso verbale. Il verbale \u00e8 eventualmente integrato dalle relazioni tecniche e dalle relative motivazioni.<br \/>4. Il verbale di gara \u00e8 sottoscritto da tutti i membri della commissione.<\/p>\n<p>Art. 14 &#8211; Sedute di gara<br \/>1. Le sedute delle commissioni di gara si tengono, nei giorni e negli orari fissati dalla stazione appaltante.<br \/>2. Le sedute si svolgono a porte chiuse al pubblico:<br \/>a) nel caso di commissioni per il concorso di idee e di progettazione;<br \/>b) nelle gare in cui si utilizza il criterio dell&rsquo;offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa nella fase di valutazione delle offerte tecniche;<br \/>c) in tutti gli altri casi in cui l&rsquo;offerta consista anche nella presentazione di un progetto;<br \/>d) per l\u2019esame e la valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte e per l\u2019eventuale verifica delle anomalie delle stesse;<br \/>e) nell\u2019ambito della fase di prequalifica, al termine della validazione della documentazione, per la valutazione discrezionale della documentazione ai fini dell\u2019ammissione alla fase di presentazione delle offerte.<\/p>\n<p>Art. 15 &#8211; Tornate di gara<br \/>1. Nel caso che l&rsquo;Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente \u00e8 sufficiente la presentazione, da parte dell&rsquo;impresa invitata a pi\u00f9 di una gara, della documentazione relativa all&rsquo;appalto di importo pi\u00f9 elevato.<br \/>2. La documentazione \u00e8 allegata all&rsquo;offerta relativa alla prima delle gare alle quali l&rsquo;impresa concorre, secondo l&rsquo;ordine stabilito nell&rsquo;avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovr\u00e0 essere inclusa nel plico alla stessa relativo.<\/p>\n<p>TITOLO III &#8211; PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE<br \/>CAPO I &#8211; NORME GENERALI<br \/>Art. 16 &#8211; I procedimenti di gara<br \/>1. Le modalit\u00e0 di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e della Regione e sono costituite dai seguenti procedimenti:<br \/>a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata pu\u00f2 presentare offerta;<br \/>b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall\u2019amministrazione aggiudicatrice;<br \/>c) procedure negoziate in cui l\u2019amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o pi\u00f9 di esse i termini del contratto.<\/p>\n<p>Art. 17 &#8211; Fasi delle procedure di affidamento<br \/>1. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo pi\u00f9 basso, la commissione di gara provvede, nel verbale di gara, all\u2019aggiudicazione provvisoria. <br \/>2. L\u2019aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l\u2019aggiudicatario; il soggetto appaltante \u00e8 vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal responsabile del servizio.<br \/>3. L\u2019approvazione del verbale di gara \u00e8 effettuata in sede di aggiudicazione definitiva.<br \/>4. L\u2019aggiudicazione definitiva \u00e8 subordinata all\u2019esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacit\u00e0 economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.<br \/>5. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, nonch\u00e9 dell\u2019appalto-concorso, nella procedura negoziata e nella concessione di lavori pubblici, l\u2019aggiudicazione definitiva avviene sempre con provvedimento del responsabile del servizio.<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE<br \/>Art. 18 &#8211; La procedura aperta<br \/>1. La procedura aperta, costituisce il procedimento con il quale il Comune rende pubblicamente noti l&rsquo;oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed aggiudica l&rsquo;appalto in base al metodo prescelto.<br \/>2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:<br \/>a. determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio che approva le clausole essenziali e le condizioni del contratto nonch\u00e9 gli atti relativi all\u2019appalto (bando, avviso,ecc.); <br \/>b. pubblicazione del bando;<br \/>c. esperimento della gara;<br \/>d. aggiudicazione dell&rsquo;appalto.<\/p>\n<p>Art. 19 &#8211; La procedura ristretta<br \/>1. La procedura ristretta (licitazione privata) \u00e8 una gara a partecipazione limitata;<br \/>2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:<br \/>a) determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio che approva le clausole essenziali e le condizioni del contratto nonch\u00e9 gli atti relativi all\u2019appalto (bando, avviso,ecc.);<br \/>b) pubblicazione del bando di gara;<br \/>c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;<br \/>d) determinazione del responsabile del servizio di approvazione dell&rsquo;elenco ditte da invitare;<br \/>e) invio dell&rsquo;invito ai richiedenti ammessi alla gara;<br \/>f) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;<br \/>g) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione delle offerte, proclamazione dell&rsquo;esito della licitazione;<br \/>h) aggiudicazione dell&rsquo;appalto.<\/p>\n<p>Art. 20 &#8211; Ulteriori metodi di selezione degli operatori economici e norma di chiusura<br \/>1. Il comune nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici utilizza la procedura ritenuta pi\u00f9 idonea previa adeguata motivazione delle scelte adottate, da indicare nella determinazione a contrarre.<br \/>2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, vigono i principi e le norme previste dall\u2019attuale normativa in materia di contratti pubblici.<\/p>\n<p>CAPO III &#8211; ATTIVITA\u2019 CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE<br \/>Art. 21 &#8211; Indagini di mercato <br \/>1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata, alle spese in economia, il responsabile del servizio competente pu\u00f2 svolgere un\u2019indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l\u2019esistenza di potenziali contraenti, l\u2019eseguibilit\u00e0 e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant\u2019altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.<br \/>2. L\u2019indagine di mercato, qualora facoltativa, pu\u00f2 essere svolta anche telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di mercato, o acquisendo informazioni da altri enti locali per prodotti analoghi, da cataloghi cartacei o telematici, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato. <br \/>3. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall\u2019ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall\u2019ISTAT, dalle camere di commercio, da altre amministrazioni pubbliche od associazioni di categoria, nonch\u00e9 con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.<br \/>4. In casi di particolare rilevanza o complessit\u00e0 l\u2019indagine di mercato pu\u00f2 essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l\u2019amministrazione, al fine di valutare le disponibilit\u00e0 del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.<br \/>5. Il responsabile del servizio competente d\u00e0 atto con determinazione dell\u2019indagine svolta, qualora non sia facoltativa.<\/p>\n<p>TITOLO IV &#8211; L\u2019ESECUZIONE IN ECONOMIA<br \/>Art. 22 &#8211; Principi generali<br \/>1. Le procedure in economia costituiscono un sistema alternativo all\u2019affidamento dei lavori e all&rsquo;acquisizione di beni, servizi e forniture rispetto alle procedure di gara ad evidenza pubblica.<br \/>2. Nell&rsquo;ambito degli obiettivi programmati, il responsabile del servizio pu\u00f2 ricorrere alle procedure in economia. Con esse, l&rsquo;amministrazione opera direttamente attraverso un responsabile di servizio, il quale agisce nell&rsquo;interesse dell&rsquo;amministrazione, ma sotto la sua personale responsabilit\u00e0, assumendo tutti i rischi derivanti dalla procedura stessa. <br \/>3. Ogni responsabile di servizio si fa garante nei confronti dell&rsquo;amministrazione dell\u2019esecuzione dei lavori e dell&rsquo;acquisizione dei beni, servizi o forniture, e del loro affidamento a persone di fiducia. <br \/>4. L\u2019affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneit\u00e0 morale, capacit\u00e0 tecnico \u2013 professionale ed economico \u2013 finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.<br \/>5. I responsabili dei servizi, con proprio provvedimento, assumono l&rsquo;impegno dei fondi necessari per far fronte alle spese derivanti da lavori, forniture e servizi disciplinati dal presente titolo.<\/p>\n<p>CAPO I &#8211; LAVORI PUBBLICI ESEGUIBILI IN ECONOMIA<br \/>Art. 23 &#8211; Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia<br \/>1. L\u2019amministrazione pu\u00f2 provvedere all\u2019esecuzione di lavori in economia per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell\u2019azione amministrativa.<br \/>2. Sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 3 di importo non superiore a \u20ac 300.000 (trecentomila).<br \/>3. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:<br \/>a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;<br \/>b) interventi di messa in sicurezza; <br \/>c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;<br \/>d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;<br \/>e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;<br \/>4. Si pu\u00f2 procedere a esecuzione in economia, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nel comma 3, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell\u2019appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di risoluzione o recesso, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell\u2019appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l\u2019esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.<\/p>\n<p>Art. 24 &#8211; Modalit\u00e0 di esecuzione e procedure di affidamento<br \/>1. I lavori in economia si possono eseguire:<br \/>a) in amministrazione diretta, se di importo non superiore a \u20ac 50.000,00;<br \/>b) mediante cottimo fiduciario;<br \/>c) mediante convenzione, se di importo non superiore a \u20ac 100.000,00; <br \/>d) mediante lettera d\u2019ordine, se di importo non superiore a \u20ac 20.000,00;<br \/>e) in forma mista, cio\u00e8 parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d\u2019ordine.<br \/>2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, l\u2019amministrazione nomina un coordinatore del ciclo ai sensi dell\u2019articolo 6 ed un direttore dei lavori.<br \/>3. Quando si procede in amministrazione diretta, l\u2019amministrazione organizza ed esegue i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all\u2019uopo assunto, acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell\u2019opera.<br \/>4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l\u2019affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d\u2019ordine.<br \/>5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:<br \/>a) la descrizione dei lavori;<br \/>b) i prezzi unitari a misura o a corpo;<br \/>c) le condizioni, le modalit\u00e0 e i tempi di esecuzione dei lavori;<br \/>d) le modalit\u00e0 di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;<br \/>e) le penalit\u00e0 in caso di ritardo e la facolt\u00e0 che si riserva il committente di provvedere d\u2019ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.<br \/>6. La convenzione deve indicare:<br \/>a) la descrizione dei lavori;<br \/>b) i corrispettivi della prestazione;<br \/>c) le condizioni, le modalit\u00e0 e i tempi di esecuzione dei lavori;<br \/>d) le modalit\u00e0 di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;<br \/>e) la facolt\u00e0 del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.<br \/>7. La lettera d\u2019ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell\u2019esecutore.<br \/>8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l\u2019affidamento \u00e8 preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro. <br \/>9. E\u2019 ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilit\u00e0 del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialit\u00e0 dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.<br \/>10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l\u2019esecuzione dei lavori \u00e8 determinata dalla necessit\u00e0 di provvedere, anche mediante l\u2019esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all\u2019eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumit\u00e0 ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l\u2019hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l\u2019immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalit\u00e0 di finanziamento e di liquidazione della spesa. <br \/>11. Qualora la spesa prevista per l\u2019esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d\u2019opera, insufficiente per la loro ultimazione, \u00e8 ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell\u2019intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell\u2019importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilit\u00e0.<br \/>12. L\u2019affidamento dei lavori pu\u00f2 avvenire con il criterio del prezzo pi\u00f9 basso o dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo pi\u00f9 basso, il committente pu\u00f2 stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all\u2019esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell\u2019articolo 25, comma 7 della legge regionale 12\/1996 e successive modificazioni.<br \/>13. L\u2019esecuzione di lavori in economia di importo superiore a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, \u00e8 disposta dal responsabile del servizio, sulla base dei relativi atti tecnici, con propria determinazione, motivata in relazione ai presupposti di cui all\u2019articolo 23, comma 1.<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA<br \/>Art. 25 &#8211; Limiti di applicazione dell\u2019acquisizione in economia di beni e servizi<br \/>1. L\u2019acquisizione in economia di beni e di servizi \u00e8 consentita limitatamente alle tipologie di beni e di servizi elencati negli articoli 26, 27, 28 per importi di spesa non superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia.<br \/>2. Non \u00e8 ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e di servizi al fine di eludere l\u2019osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 1.<br \/>3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei limiti di spesa, si ha riguardo all\u2019importo complessivo riferito all\u2019intero periodo di durata contrattuale.<\/p>\n<p>Art. 26 &#8211; Tipologie di beni e forniture<br \/>1. L\u2019acquisizione in economia di beni \u00e8 consentita nei seguenti casi:<br \/>a) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall\u2019amministrazione per fini istituzionali, nonch\u00e9 per i castelli;<br \/>b) acquisto e riparazione di apparecchiature ed utensili, acquisto di medicinali e di materiale vario occorrente per il funzionamento dei servizi;<br \/>c) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant\u2019altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica comunale, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, telefax, macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;<br \/>d) acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione;<br \/>e) acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione agli uffici;<br \/>f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, rilegatura libri, consultazione di archivi e banche dati on line, occorrenti per gli uffici comunali;<br \/>g) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di video proiezione e di registrazione audio-video;<br \/>h) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio; i) acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;<br \/>j) acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;<br \/>k) acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l\u2019abbigliamento antinfortunistico e tecnico;<br \/>l) acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;<br \/>m) acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali adibiti a sede di servizi e uffici comunali, scuole, strutture adibite ad esposizioni e castelli;<br \/>n) acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per gli automezzi;<br \/>o) acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera n);<br \/>p) acquisto di attrezzature e generi alimentari occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione dall\u2019amministrazione;<br \/>q) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze ed in genere spese di rappresentanza;<br \/>r) acquisto di strumentazione ed armamenti per il personale della polizia municipale;<br \/>s) acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l\u2019esecuzione di lavori in amministrazione diretta;<br \/>t) acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature;<br \/>u) acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;<br \/>v) installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d\u2019ufficio, comprese quelle informatiche<br \/>z) acquisto o noleggio di materiale o attrezzature per attivit\u00e0 culturali, sanitarie, assistenziali e sportive;<br \/>aa) acquisto fiori, semenze e diserbanti;<br \/>bb) acquisto di beni ed apparecchiature da destinare ad associazioni presenti sul territorio;<br \/>cc) acquisto di materiale per la gestione del servizio di sgombero neve;<br \/>dd) spese varie non previste nelle lettere precedenti, sino all\u2019importo di euro 50.000,00, al netto degli oneri fiscali.<\/p>\n<p>Art.27 &#8211; Acquisizione di servizi in economia<br \/>1. L\u2019acquisizione in economia di servizi \u00e8 consentita nei seguenti casi:<br \/>a) servizio di installazione, manutenzione e riparazione di materiali ed attrezzature d\u2019ufficio, comprese quelle informatiche;<br \/>b) servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine operatrici;<br \/>c) servizio di pulizia e sgombero di neve o valanghe; lavori straordinari di sgombero neve su strade in manutenzione comunale;<br \/>d) servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet dell\u2019Amministrazione;<br \/>e) servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonch\u00e9 servizi connessi con l\u2019attivit\u00e0 editoriale dell\u2019Amministrazione, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;<br \/>f) servizi bancari e assicurativi e servizi di brokeraggio;<br \/>g) valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;<br \/>h) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;<br \/>i) analisi e prove in sito e di laboratorio;<br \/>j) servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;<br \/>k) servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;<br \/>l) servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;<br \/>m) servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;<br \/>n) servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, documenti cartacei e pergamenacei, sigilli e materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;<br \/>o) progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in genere, l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Amministrazione;<br \/>p) servizi di rilevazione dati e indagini di mercato;<br \/>q) pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d\u2019appalto e a concorsi pubblici per l\u2019assunzione di personale, nonch\u00e9 altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;<br \/>r) servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall\u2019Amministrazione;<br \/>s) beni e servizi necessari all\u2019allestimento e all\u2019organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre, gite, visite a scopo culturale ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall\u2019Amministrazione;<br \/>t) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;<br \/>u) servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;<br \/>v) affitto di locali a breve termine e di attrezzature per l\u2019organizzazione di corsi di formazione, per l\u2019espletamento di concorsi e per l\u2019organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;<br \/>w) servizi per lo svolgimento di attivit\u00e0 connesse all\u2019applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;<br \/>x) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;<br \/>y) rappresentanza e ospitalit\u00e0;<br \/>z) riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;<br \/>aa) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili comunali;<br \/>bb) servizio di manutenzione di aree verdi, sentieri, centrali termiche, impianti di illuminazione pubblica;<br \/>cc) beni e servizi necessari alla gestione e alla cura della fauna selvatica;<br \/>bb) servizi di mensa scolastica, assistenza ed accompagnamento scuolabus;<br \/>cc) servizi di consulenza;<br \/>dd) servizi legali;<br \/>ee) spese varie non previste nelle lettere precedenti, sino all\u2019importo di euro 50.000,00, al netto degli oneri fiscali;<br \/>ff) incarichi per servizi attinenti a:<br \/>\u2022 ingegneria e architettura, anche integrata;<br \/>\u2022 urbanistica e paesaggistica;<br \/>\u2022 consulenza scientifica e tecnica;<br \/>\u2022 sperimentazione tecnica e analisi<\/p>\n<p>Art. 28 &#8211; Altre spese in economia <br \/>1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di importo di cui all\u2019articolo 25 \u00e8 altres\u00ec consentito nei seguenti casi:<br \/>a) esecuzione in danno: acquisizione di beni e di servizi nell\u2019ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ci\u00f2 sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;<br \/>b) acquisizione di beni e di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;<br \/>c) acquisizione di beni e di servizi per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l\u2019esecuzione nell\u2019ambito dell\u2019oggetto principale del contratto medesimo.<br \/>d) Interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonch\u00e9 a danno dell\u2019igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.<\/p>\n<p>Art. 29 &#8211; Acquisizione di beni e di servizi mediante buoni d\u2019ordine<br \/>1. Per l\u2019acquisizione di lavori, forniture e di servizi di ammontare non superiore a 5.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, l\u2019ordinazione fatta a terzi \u00e8 disposta anche attraverso buoni d\u2019ordine sottoscritti dal responsabile del servizio che provvede all\u2019acquisto dai quali risulti:<br \/>a) l&rsquo;impegno;<br \/>b) l&rsquo;imputazione di spesa al bilancio;<br \/>c) la disponibilit\u00e0 finanziaria;<br \/>d) l&rsquo;oggetto della spesa;<br \/>e) la ditta interessata.<br \/>2. Il buono d\u2019ordine \u00e8 titolo valido a comprovare la regolarit\u00e0 della pattuizione e dell\u2019ordinazione e copia dello stesso \u00e8 allegato alle fatture.<\/p>\n<p>Art. 30 &#8211; Scelta del contraente<br \/>1. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il responsabile del servizio pu\u00f2 richiedere un solo preventivo, fatto salvo gli acquisti in pronta consegna di importo non superiore a 5.000,00 euro al netto degli oneri fiscali.<br \/>2. Il ricorso ad un singolo contraente \u00e8 altres\u00ec consentito, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 1, nei seguenti casi:<br \/>a) quando, a seguito della richiesta dei preventivi precedente l\u2019esperimento della trattativa, non sia stata presentata alcuna offerta;<br \/>b) per la nota specialit\u00e0 del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;<br \/>3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 20.000 euro e fino alla soglia comunitaria, al netto degli oneri fiscali, il responsabile del servizio richiede almeno cinque preventivi, se le condizioni di mercato lo consentono.<\/p>\n<p>Art. 31 &#8211; Scelta del contraente per i servizi attinenti all\u2019ingegneria e all\u2019architettura<br \/>1. L\u2019affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit\u00e0 di trattamento proporzionalit\u00e0 e trasparenza assicurando la non ripetitivit\u00e0 dell\u2019affidamento.<br \/>2. Per l\u2019affidamento di servizi di ingegneria o architettura di importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, \u00e8 consentito l\u2019affidamento diretto.<br \/>3. Per l\u2019affidamento di servizi di ingegneria o architettura di importo superiore a 20.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, si procede mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.<\/p>\n<p>Art. 32 &#8211; Modalit\u00e0 di esecuzione in economia<br \/>1. Le provviste ed i servizi in economia possono essere eseguiti:<br \/>a) in amministrazione diretta;<br \/>b) per cottimo fiduciario.<br \/>2. Per amministrazione diretta s&rsquo;intendono le forniture ed i servizi, anche caratterizzati da ripetitivit\u00e0, di modesta entit\u00e0 necessari a consentire il raggiungimento dell&rsquo;economicit\u00e0 e dell&rsquo;efficienza nella gestione dei servizi.<br \/>3. Nell&rsquo;amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.<br \/>4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese esterne all\u2019ente locale con valutazione a corpo o a misura.<br \/>5. Le forniture e somministrazioni dei beni e servizi sono eseguite sotto la diretta responsabilit\u00e0 del responsabile del servizio.<br \/>6. La richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l\u2019amministrazione all\u2019aggiudicazione delle provviste e servizi.<\/p>\n<p>Art. 33 &#8211; Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario<br \/>1. Nella procedura mediante cottimo fiduciario il responsabile del servizio richiede i necessari preventivi a persone ed imprese idonee, secondo le indicazioni contenute nella lettera d\u2019invito.<br \/>2. La lettera d\u2019invito deve fare riferimento ad un capitolato d\u2019oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni pi\u00f9 semplici, si pu\u00f2 procedere indicando le condizioni direttamente nella lettera d\u2019invito.<br \/>3. Nel capitolato d\u2019oneri e nella lettera d\u2019invito sono, di norma, indicati:<br \/>a) l\u2019oggetto della prestazione;<br \/>b) le eventuali garanzie;<br \/>c) le caratteristiche tecniche;<br \/>d) la qualit\u00e0 e le modalit\u00e0 di esecuzione;<br \/>e) l\u2019eventuale prezzo di riferimento;<br \/>f) le modalit\u00e0 di pagamento;<br \/>g) le modalit\u00e0 di scelta del contraente;<br \/>h) l\u2019informazione circa l\u2019obbligo di assoggettarsi alle condizioni e alle penalit\u00e0 previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonch\u00e9 la facolt\u00e0, per l\u2019Amministrazione, di provvedere all\u2019esecuzione dell\u2019obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle condizioni concordate;<br \/>i) la durata del rapporto contrattuale;<br \/>j) le penalit\u00e0 da applicare in caso di ritardo o inadempienza, se ritenute necessarie;<br \/>k) quant\u2019altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.<br \/>4. In relazione all\u2019importo o alla natura del contratto, il cottimo fiduciario pu\u00f2 essere regolato da scrittura privata oppure da apposita lettera o altro idoneo documento (determinazione, buono d\u2019ordine) con la quale il committente dispone l\u2019ordinazione delle provviste e dei servizi, sottoscritta per accettazione dal contraente individuato.<br \/>5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il responsabile del servizio si pu\u00f2 avvalere, oltre che delle clausole penali eventualmente previste nella lettera di invito, di tutti gli altri strumenti a tutela del creditore previsti dal diritto privato, quali la risoluzione contrattuale e il risarcimento danni, oppure dell&rsquo;adempimento ai sensi dell&rsquo;articolo 1453 del codice civile.<\/p>\n<p>Art. 34 &#8211; Criteri di affidamento e mezzi di tutela<br \/>1. L\u2019affidamento delle forniture di beni o di servizi pu\u00f2 essere effettuato sulla base del prezzo pi\u00f9 basso o, per particolari beni e servizi, dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, avuto riguardo, in tale ultimo caso, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle modalit\u00e0 e ai tempi di esecuzione e ad ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione dell\u2019offerta.<br \/>2. Qualora il contraente non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l\u2019Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga pi\u00f9 efficace il ricorso all\u2019esecuzione in danno previa diffida.<\/p>\n<p>Art. 35 &#8211; Deposito cauzionale e verifica della prestazione<br \/>1. A garanzia della corretta esecuzione della fornitura o del servizio, in relazione all\u2019importo e alla natura del contratto, pu\u00f2 essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo. Lo svincolo del deposito cauzionale \u00e8 subordinato all\u2019attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del servizio.<br \/>2. Entro venti giorni dall\u2019acquisizione i beni ed i servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione qualora non sia diversamente disposto dai capitolati d\u2019oneri.<br \/>3. In caso di frazionamento della fornitura, \u00e8 possibile attestare la regolare esecuzione separatamente per ciascun lotto funzionalmente autonomo.<\/p>\n<p>Art. 36 &#8211; Pagamenti<br \/>1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, fatte salve diverse disposizione contenute nei documenti di affidamento della fornitura o del servizio.<br \/>2. Le spese in economia sono pagate mediante emissione di mandati di pagamento in base alle note e fatture di spesa vistate e liquidate dal responsabile del servizio.<\/p>\n<p>CAPO III &#8211; NORME COMUNI<br \/>Art. 37 &#8211; Individuazione delle ditte fornitrici<br \/>1. L\u2019amministrazione pu\u00f2 provvedere all\u2019adozione di un elenco delle ditte fornitrici di beni o erogatrici di servizi, o, in alternativa, pu\u00f2 individuare di volta in volta le ditte a cui inviare le richieste di preventivo, che siano in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 22, comma 4.<br \/>2. In caso di adozione di elenco, allo stesso possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 22, comma 4.<br \/>3. I responsabili dei servizi, ove lo ritengano opportuno, possono richiedere la presentazione di preventivi per valutare la convenienza delle offerte fatte dalle ditte autorizzate ai sensi del comma 1.<\/p>\n<p>Art. 38 &#8211; Motivi di esclusione<br \/>1. L\u2019Amministrazione, ferma restando la facolt\u00e0 di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, pu\u00f2 astenersi dall\u2019invitare a gare informali, o richiedere preventivi, per un periodo di tre anni, l\u2019appaltatore che dopo l\u2019aggiudicazione:<br \/>a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall\u2019Amministrazione;<br \/>b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;<br \/>c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalit\u00e0 previste dalla legge;<br \/>d) sia incorso nell\u2019applicazione di penali;<br \/>e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l\u2019esito finale del contratto;<br \/>f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell\u2019applicazione di una o pi\u00f9 misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;<br \/>g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell\u2019amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all\u2019appalto.<br \/>h) per gli altri motivi indicati dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.<\/p>\n<p>TITOLO V &#8211; DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI<br \/>Art. 39 &#8211; Concessione di servizi di pubblico interesse<br \/>1. Salvo quanto previsto dalla normativa per l\u2019affidamento dei servizi pubblici locali, l\u2019amministrazione pu\u00f2 affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto di ottenere i proventi dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.<br \/>2. Per l\u2019affidamento della concessione si utilizzano le procedure previste nel presente regolamento e nella normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicit\u00e0, non discriminazione, parit\u00e0 di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita&rsquo;.<\/p>\n<p>Art. 40 &#8211; Servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali<br \/>1. L\u2019affidamento dei servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali per gli importi sopra soglia comunitaria avviene nel rispetto della vigente normativa di settore.<\/p>\n<p>Art. 41 &#8211; Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali<\/p>\n<p>1. L\u2019amministrazione pu\u00f2 stipulare, ai sensi dell\u2019articolo 39 della legge regionale 27\/1998, convenzioni con le cooperative che svolgono attivit\u00e0 finalizzate all&rsquo;inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell&rsquo;IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purch\u00e9 tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunit\u00e0 di lavoro per le persone svantaggiate di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1 legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali).<\/p>\n<p>Art. 42 &#8211; Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro<br \/>1. L\u2019Amministrazione, ai sensi dell\u2019art.8 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell\u2019associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 -Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d\u2019Aosta- e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) pu\u00f2 stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte da almeno tre mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all\u2019articolo 6 della legge regionale 16\/2005 per la gestione di attivit\u00e0 di interesse pubblico, per la realizzazione di specifiche attivit\u00e0, per la gestione o la cogestione di progetti o programmi.<br \/>2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni l\u2019amministrazione tiene conto prioritariamente:<br \/>a) dell\u2019esperienza specifica maturata nell\u2019attivit\u00e0 oggetto di convenzione;<br \/>b) dell\u2019esistenza di un\u2019organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;<br \/>c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all\u2019aggiornamento dei volontari;<br \/>d) dell\u2019offerta di modalit\u00e0 di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di pubblico interesse.<br \/>3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 prevista dalla convenzione, nonch\u00e9 la responsabilit\u00e0 civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell\u2019ente con il quale la convenzione \u00e8 stipulata.<br \/>4. L\u2019amministrazione pu\u00f2 avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, delle organizzazioni di cui al comma 1 per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora siano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l\u2019amministrazione pu\u00f2 determinare forme e modalit\u00e0 di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.<br \/>5. L\u2019amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialit\u00e0, pu\u00f2 concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime secondo le modalit\u00e0 stabilite nella convenzione e ai sensi di quanto previsto dall\u2019articolo 50, comma 1.<br \/>6. L\u2019amministrazione pu\u00f2 altres\u00ec concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attivit\u00e0 istituzionali ai sensi di quanto previsto dall\u2019articolo 50, comma 1.<\/p>\n<p>TITOLO VI &#8211; IL CONTRATTO<br \/>CAPO I &#8211; I CONTRATTI IN GENERALE<br \/>Art. 43 &#8211; Forma del contratto<br \/>1. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Negli altri casi la stipulazione pu\u00f2 aver luogo a mezzo di scrittura privata , anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte.<br \/>2. I contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l&rsquo;uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La sottoscrizione pu\u00f2 essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.<br \/>3. I contratti preceduti da procedura negoziata, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche:<br \/>a) per mezzo di scrittura privata firmata dall\u2019offerente e dal rappresentante dell\u2019Amministrazione;<br \/>b) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato, al disciplinare o al provvedimento di aggiudicazione;<br \/>c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l\u2019offerta;<br \/>d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche per via telematica secondo la normativa vigente, quando sono conclusi con ditte commerciali. <br \/>4. I documenti allegati al contratto, dichiarati parte integrante del medesimo, possono anche essere non materialmente acclusi allo stesso semprech\u00e9 il contraente ne dichiari la piena conoscenza e assuma l\u2019impegno a rispettarne i contenuti e le prescrizioni.<\/p>\n<p>Art. 44 &#8211; Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici<br \/>1. Il responsabile del servizio che ha proposto e sottoscritto il contratto medesimo \u00e8 di norma responsabile anche della corretta esecuzione dello stesso.<br \/>2. Il responsabile dell&rsquo;esecuzione del contratto \u00e8 tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all&rsquo;assunzione di tutti gli accorgimenti a tale scopo occorrenti, ivi compreso l&rsquo;assenso a sospensioni e proroghe, nell&rsquo;ambito dei poteri ad esso spettanti.<br \/>3. Qualora durante l&rsquo;esecuzione si prospettino gravi irregolarit\u00e0 o ritardi, ovvero occorra recare modifiche all&rsquo;oggetto della prestazione del terzo, e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessit\u00e0 di provvedimenti da parte dell&rsquo;Amministrazione, il responsabile \u00e8 tenuto ad effettuare immediatamente le segnalazioni del caso e ad adottare gli opportuni provvedimenti.<\/p>\n<p>Art. 45 &#8211; Repertorio dei contratti<br \/>1. A cura e sotto la responsabilit\u00e0 del Segretario, \u00e8 tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.<br \/>2. I responsabili del servizio che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Segretario, in originale corredato dei relativi allegati.<\/p>\n<p>Art. 46 &#8211; Originale e copie del contratto<br \/>1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell&rsquo;Amministrazione. Alla parte contraente privata \u00e8 rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.<br \/>2. Per i contratti redatti in forma pubblico \u2013 amministrativa il Segretario cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, ai responsabili del servizio interessati all&rsquo;esecuzione dei contratti stessi.<\/p>\n<p>Art. 47 &#8211; Spese contrattuali<br \/>1. Il contraente \u00e8 tenuto, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto, a versare alla tesoreria dell\u2019amministrazione o alla cassa economale l\u2019importo relativo alle spese contrattuali.<br \/>2. Le spese contrattuali sono relative ai bolli, ai diritti di segreteria, all\u2019imposta di registro e ad altri eventuali oneri.<br \/>3. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, iscritti nel repertorio del Comune, sono soggetti all\u2019applicazione dei diritti di segreteria, in conformit\u00e0 alla normativa vigente. La ricevuta dell\u2019avvenuto versamento deve essere presentata dal contraente entro e non oltre la data di stipulazione del contratto.<br \/>4. Tutti i contratti sono assoggettati all\u2019imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge. <br \/>5. Qualora il deposito delle spese contrattuali sia effettuato presso la cassa economale, l\u2019economo comunale \u00e8 responsabile della gestione e della rendicontazione di tale deposito.<br \/>6. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.<br \/>7. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell\u2019Amministrazione in dipendenza dell\u2019effettivo interesse alla stipulazione.<\/p>\n<p>CAPO II &#8211; ALTRI CONTRATTI<br \/>Art. 48 &#8211; Alienazione di beni mobili<br \/>1. L\u2019amministrazione pu\u00f2 procedere all\u2019alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono pi\u00f9 utilizzabili e per i quali non sia pi\u00f9 vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali. Per i beni mobili demaniali e per i beni indicati agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 42\/2004 l\u2019eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.<br \/>2. Per i beni mobili \u00e8 consentita l\u2019alienazione anche a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.<br \/>3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzati, possono essere alienati, al miglior offerente, o ceduti, a condizioni di favore o in uso gratuito, ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell\u2019attivit\u00e0 sociale, culturale, ricreativa o sportiva. Ove ci\u00f2 non sia possibile o conveniente per l\u2019amministrazione potranno essere distrutti. <br \/>4. Il materiale dichiarato fuori uso \u00e8 eliminato dagli inventari.<\/p>\n<p>Art. 49 &#8211; Affitto e locazione di beni immobili<br \/>1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile dell\u2019ente possono formare oggetto di contratto di locazione nel rispetto della normativa vigente in materia di locazione di beni immobiliari.<\/p>\n<p>Art.50 &#8211; Comodato d\u2019uso<br \/>1. Il Comune pu\u00f2 concedere in comodato d\u2019uso (ai sensi della normativa vigente in materia di comodato) beni mobili ed immobili di sua propriet\u00e0, non utilizzati per fini istituzionali, ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attivit\u00e0 istituzionali ovvero ad altri soggetti con provvedimento debitamente motivato.<\/p>\n<p>Art.51 &#8211; Acquisto di beni immobili<br \/>1. L\u2019ente locale, fatte salve le procedure espropriative, pu\u00f2 acquistare sul mercato beni immobili di suo interesse e per le finalit\u00e0 istituzionali che gli sono propri.<br \/>2. L\u2019acquisto di beni immobili dev\u2019essere necessariamente previsto in apposito atto dell\u2019organo comunale competente in materia.<br \/>3. All\u2019acquisto di beni immobili l\u2019ente locale pu\u00f2 procedere a trattativa privata in tutti i casi in cui la specificit\u00e0 del bene non consenta l\u2019espletamento di una procedura di gara. In questa ipotesi l\u2019amministrazione deve motivare nel relativo provvedimento le ragioni che hanno portato all\u2019individuazione di quel particolare bene in luogo di un altro.<br \/>4. La proposta di vendita deve contenere l\u2019attestazione del proprietario della libert\u00e0 del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena propriet\u00e0 e disponibilit\u00e0 dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.<br \/>5. Ai fini della pattuizione del corrispettivo, deve essere redatta apposita perizia di stima da parte dell\u2019ufficio comunale competente, oppure da un tecnico esterno incaricato.<br \/>6. Se l\u2019amministrazione partecipa ad un\u2019asta per l\u2019acquisto di immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l\u2019importo dell\u2019offerta, nell\u2019ambito del prezzo massimo fissato nell\u2019atto di determinazione a contrarre.<br \/>7. L\u2019acquisto di beni immobili di propriet\u00e0 regionale resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.<\/p>\n<p>Art. 52 &#8211; Acquisto di immobili in corso di costruzione<br \/>1. E\u2019 consentito l\u2019acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di esecuzione.<br \/>2. L\u2019ente locale, stipulato il contratto, ha facolt\u00e0 di anticipare, prima dell\u2019ultimazione dell\u2019opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.<br \/>3. Il venditore \u00e8 tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell\u2019esecuzione dell\u2019opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell\u2019opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.<\/p>\n<p>Art. 53 &#8211; Contratti di permuta<br \/>1. L\u2019amministrazione pu\u00f2 disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili dell\u2019ente locale con altri di propriet\u00e0 pubblica o privata, di interesse per il Comune, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente ufficio comunale o da un tecnico esterno, salvo conguaglio in denaro.<\/p>\n<p>Art.54 &#8211; Beni immobili alienabili<br \/>1. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell\u2019ente locale e quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di beni culturali.<br \/>2. Per i beni demaniali l\u2019eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.<br \/>3. L\u2019alienazione di beni immobili comunali deve essere necessariamente prevista in modo esplicito in un atto dell\u2019organo comunale competente.<\/p>\n<p>Art. 55 &#8211; Alienazioni immobiliari<br \/>1. Alla vendita degli immobili di propriet\u00e0 comunale si procede secondo la normativa vigente in materia.<br \/>2. Nel caso di vendita immobiliare, il Comune procede all\u2019indizione di una gara per pubblico incanto previa redazione di apposita perizia di stima, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative pi\u00f9 coerenti con la natura del bene da valutare.<br \/>3. L\u2019avviso d\u2019asta \u00e8 pubblicato all\u2019albo pretorio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara. Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicit\u00e0 su quotidiani di interesse nazionale e locale, nonch\u00e9 ogni altra forma ritenuta opportuna dall\u2019Amministrazione. L\u2019avviso deve almeno indicare: <br \/>a) l\u2019Autorit\u00e0 che presiede all\u2019incanto, il luogo, il giorno e l\u2019ora e le modalit\u00e0 di svolgimento della gara; <br \/>b) il bene oggetto d\u2019asta; <br \/>c) il prezzo posto a base di gara; <br \/>d) i termini e le modalit\u00e0 per la presentazione delle offerte, le modalit\u00e0 di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo; <br \/>e) gli uffici comunali presso i quali far pervenire l\u2019offerta; <br \/>f) il responsabile del procedimento. <br \/>4. Per ragioni di opportunit\u00e0 il Comune pu\u00f2 procedere alla vendita anche tramite trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.<br \/>5. Fermo il valore di stima \u00e8 consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:<br \/>a) quando sia stata indetta una gara ad evidenza pubblica per la vendita di un immobile senza risultato;<br \/>b) quando l\u2019alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;<br \/>c) quando il bene \u00e8 destinato a servizio pubblico;<br \/>d) quando viste le caratteristiche del bene medesimo, l\u2019acquisto possa interessare unicamente determinati soggetti.<br \/>6. L\u2019asta pubblica \u00e8 effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete al rialzo anche se, in casi appositamente motivati, pu\u00f2 essere effettuata con offerte pubbliche e\/o pubblico banditore.<\/p>\n<p>Art.56 &#8211; Esperimento della gara<br \/>1. Chiunque abbia interesse \u00e8 ammesso a partecipare alla gara ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete. <br \/>2. Qualora non diversamente indicato nell\u2019avviso, l\u2019asta \u00e8 considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Qualora si abbiano due o pi\u00f9 offerte dello stesso importo, \u00e8 facolt\u00e0 dell\u2019amministrazione definire l\u2019aggiudicatario tramite sorteggio.<br \/>3. L\u2019aggiudicazione \u00e8 sospensivamente condizionata al versamento alla tesoreria comunale, entro 10 giorni dalla gara, di una cauzione pari all\u201910% del prezzo di aggiudicazione. In caso di inadempimento dell\u2019aggiudicatario provvisorio, trascorso il termine di cui sopra, si pu\u00f2 procedere ad aggiudicare il bene al concorrente che ha presentato l\u2019offerta immediatamente inferiore. <br \/>4. L\u2019aggiudicazione non tiene luogo del contratto.<\/p>\n<p>Art.57 &#8211; Ripetizione della gara<br \/>1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento di asta o di trattativa privata dia esito negativo, pu\u00f2 ripetersi la procedura di vendita mediante asta pubblica con il ribasso di 1\/5 sul prezzo inizialmente fissato.<\/p>\n<p>Art. 58 &#8211; Sponsorizzazioni<br \/>1. L\u2019amministrazione pu\u00f2 ricorrere a forme di sponsorizzazione anche in relazione ad attivit\u00e0 culturali nelle sue varie forme, attivit\u00e0 sportive, turistiche, di valorizzazione del patrimonio comunale e dell\u2019assetto urbano o ad altre attivit\u00e0 di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni culturali l\u2019Amministrazione pu\u00f2 assumere anche la veste di sponsor.<br \/>2. La sponsorizzazione pu\u00f2 avere origine da iniziative dell\u2019Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicit\u00e0, o dall\u2019iniziativa di privati.<br \/>3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.<br \/>4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell\u2019immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalit\u00e0 di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.<br \/>5. Per gli interventi di sponsorizzazione sportiva e per i contratti di sponsorizzazione di lavori relativi a beni culturali si rinvia alla normativa regionale vigente.<\/p>\n<p>CAPO III &#8211; I BENI DEL COMUNE<br \/>Art. 59 &#8211; Beni del Comune<br \/>1. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel codice civile e in relazione all\u2019uso cui sono destinati.<br \/>2. Agli adempimenti necessari per l&rsquo;amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale \u00e8 affidata la materia del patrimonio.<\/p>\n<p>Art. 60 &#8211; Concessione di beni a terzi<br \/>1. I beni demaniali o la loro gestione possono essere oggetto di concessione a terzi stabilendo l\u2019uso cui debbono essere destinati.<br \/>2. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all&rsquo;uso attribuito loro dall\u2019organo comunale competente.<\/p>\n<p>TITOLO VII &#8211; DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br \/>Art. 61 &#8211; Norme transitorie<br \/>1. Per quanto espressamente non previsto nel presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari regionali e nazionali in materia di contratti pubblici e enti locali.<br \/>2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all\u2019albo pretorio della delibera di approvazione. Sono abrogati il regolamento per la disciplina dell\u2019attivit\u00e0 contrattuale e per l\u2019amministrazione dei beni approvato con deliberazione del consiglio n\u00b0 20 del 30\/08\/2006 (successivamente modificato con deliberazioni consiglio comunale n\u00b0 34 del 15\/10\/2007 e n\u00b0 11 del 14\/03\/2008) nonch\u00e9 ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL\u2019ATTIVITA\u2019 CONTRATTUALE E DELL\u2019AMMINISTRAZIONE DEI BENI Approvato con deliberazione C.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":812,"menu_order":20,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-167","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-06 08:39:30","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"post_tag","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/167\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}