{"id":168,"date":"2011-01-23T17:14:15","date_gmt":"2011-01-23T16:14:15","guid":{"rendered":"https:\/\/arvier.eu\/regolamento-per-la-determinazione-e-applicazione-dellirsee\/"},"modified":"2021-11-22T18:24:23","modified_gmt":"2021-11-22T17:24:23","slug":"regolamento-per-la-determinazione-e-applicazione-dellirsee","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/amministrazione\/regolamenti\/regolamento-per-la-determinazione-e-applicazione-dellirsee\/","title":{"rendered":"Regolamento per la determinazione e applicazione dell&rsquo;IRSEE"},"content":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L\u2019APPLICAZIONE DELL\u2019INDICATORE REGIONALE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I. R. S. E. E.), AI FINI DELL\u2019ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E AI SERVIZI ALLA PERSONA AGEVOLATI.<\/p>\n<p>INDICE DEGLI ARGOMENTI<br \/>Art. 1 \u2013 Oggetto<br \/>Art. 2 \u2013 Finalit\u00e0<br \/>Art. 3 \u2013 Ambito di applicazione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br \/>Art. 4 &#8211; Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe<br \/>Art. 5 \u2013 Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione I.S.E.E.<br \/>Art. 6 \u2013 Documentazione ai fini determinazione I.R.S.E.E.<br \/>Art. 7 \u2013 Determinazione della situazione economica<br \/>Art. 8 \u2013 Controlli<br \/>Art. 9 \u2013 Norme finali<\/p>\n<p>Art. 1 &#8211; Oggetto<br \/>1. Il presente regolamento \u00e8 strumento di disciplina per l\u2019applicazione della vigente normativa nazionale in materia dell\u2019Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come combinata con le disposizioni regionali istitutive dell\u2019Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.).<br \/>2. L\u2019I.RS.E.E. valuta, in maniera standardizzata ed uniforme, la capacit\u00e0 economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali o a servizi agevolati alla persona.<\/p>\n<p>Art. 2 &#8211; Finalit\u00e0<br \/>1. L\u2019obiettivo principale dell\u2019I.R.S.E.E. \u00e8 di testare un sistema di valutazione della capacit\u00e0 economica del nucleo familiare con l\u2019utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parit\u00e0 di trattamento e congruenza della prestazione o servizio erogati.<br \/>2. L\u2019efficacia dell\u2019intervento \u00e8 legata al sistema dei controlli, come disciplinato all\u2019Art. 8 del presente regolamento.<\/p>\n<p>Art. 3 &#8211; Ambito di applicazione<br \/>1. Ai fini dell\u2019applicazione del regolamento vengono individuati i seguenti servizi e prestazioni:<br \/>a) in ambito locale:<br \/>&#8211; telesoccorso\/telecontrollo;<br \/>&#8211; soggiorni climatici;<br \/>&#8211; centri estivi;<br \/>&#8211; refezione scolastica;<br \/>&#8211; trasporto scolastico;<br \/>&#8211; contributi straordinari a nuclei famigliari disagiati;<br \/>b) in attuazione di direttive regionali:<br \/>&#8211; assistenza tutelare e domiciliare;<br \/>&#8211; asilo nido;<br \/>&#8211; assegno \u201cpost-natale\u201d; <br \/>&#8211; contributi a persone disabili;<br \/>&#8211; voucher alle famiglie per il servizio di tata famigliare.<br \/>c)&nbsp; in attuazione di normativa nazionale in materia di erogazione di assegno ai nuclei famigliari <br \/>con almeno tre figli minori e di assegno di maternit\u00e0 (I.S.E.E.).<br \/>2. Il presente regolamento si applica, inoltre, ad eventuali altri servizi di nuova istituzione, ad opera dello Stato o della Regione, per l\u2019accesso ai quali la determinazione rispettivamente dell\u2019I.S.E.E. e dell\u2019I.R.S.E.E. costituisca requisito indispensabile.<\/p>\n<p>Art. 4 &#8211; Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe.<br \/>1. La Giunta\/Il Consiglio determina annualmente per ciascun servizio la\/e tariffa\/e da porre a carico dell\u2019utenza.<br \/>2. La Giunta\/Il Consiglio pu\u00f2 stabilire pi\u00f9 fasce o percentuali di I.R.S.E.E. in base alle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate, ovvero individuare un valore I.R.S.E.E., oltre il quale la tariffa unica deve essere versata.<br \/>3. E\u2019 fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in questo caso l\u2019accesso alle prestazioni o servizi avviene senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o esenzione.<\/p>\n<p>Art. 5 -Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione ISEE<br \/>1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) \u00e8 redatta secondo il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001 e successive modificazioni.<br \/>2. Sono autorizzati a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e rilasciare l\u2019attestazione della presentazione, i Centri Assistenza Fiscale (C.A.F.), presenti con propria struttura sul territorio regionale. <br \/>3. Effettuata l\u2019attestazione dell\u2019avvenuta presentazione, il C.A.F., ai sensi di legge, trasmette, entro i successivi 10 giorni, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell\u2019INPS che, una volta ricevuti i dati, effettuer\u00e0 il calcolo dell\u2019ISE e dell\u2019ISEE e render\u00e0 disponibili detti indicatori.<br \/>4. La certificazione ISEE rilasciata dall\u2019INPS ha validit\u00e0 di un anno a decorrere dalla data in cui \u00e8 stata effettuata l\u2019attestazione della sua presentazione, fatte salve le scadenze deliberate dalle diverse direttive della Regione, e potr\u00e0 essere esibita da qualsiasi componente il nucleo familiare che richiede prestazioni sociali agevolate.<\/p>\n<p>Art. 6 &#8211; Documentazione ai fini determinazione I.R.S.E.E.<br \/>1. Le domande volte ad ottenere l\u2019erogazione delle prestazioni e servizi di cui all\u2019Art. 3 comma 1 lettere a) e b) devono essere corredate dai seguenti documenti:<br \/>&#8211; La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) resa ai sensi dell\u2019Art. 5;<br \/>&#8211; dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni, agli assegni, erogate direttamente a favore dell\u2019utente del servizio o del beneficiario della prestazione, come stabilito dalle diverse direttive emanate dalla Regione.<\/p>\n<p>Art. 7 &#8211; Determinazione della situazione economica<br \/>1. Ai fini della determinazione della situazione economica, ciascun soggetto pu\u00f2 appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi, anche se non conviventi e anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo i casi di cui all\u2019art. 1-bis del D.P.C.M. 07\/05\/1999, n. 221 e s.m. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Per gli ulteriori casi particolari si rinvia a quanto disposto nell\u2019Art. 1-bis del D.P.C.M. 07\/05\/1999, n. 221 e s.m.<br \/>2. La valutazione della situazione economica del richiedente o del nucleo familiare \u00e8 determinata dall\u2019indicatore economico della situazione equivalente di cui al d.lgs. 109\/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, dalle rendite, dalle provvidenze, dalle pensioni, dagli assegni, erogate direttamente a favore dell\u2019utente del servizio o del beneficiario della prestazione, come stabilito dalle diverse direttive emanate dalla Regione. <br \/>3. La dichiarazione sostitutiva unica \u00e8 resa ai sensi dell\u2019Art. 5 comma 1, seguendo le istruzioni di cui all\u2019Art. 4 comma 6 del d.lgs. 109\/1998 come modificato dal d.lgs. 130\/2000, e ha validit\u00e0 1 anno a decorrere dalla data in cui \u00e8 stata attestata la sua presentazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da direttive emanate dalla Regione.<br \/>4. Entro il periodo di validit\u00e0 della dichiarazione, al cittadino \u00e8 lasciata facolt\u00e0 di presentare una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo dell\u2019I.S.E.E.\/I.R.S.E.E; in tal caso gli effetti decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa, fatte salve diverse disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione. <br \/>5. Qualora la D.S.U., in corso di validit\u00e0, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell\u2019anno precedente, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire &#8211; entro il 31 agosto dell\u2019anno di validit\u00e0 della stessa &#8211; una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente; in tal caso gli effetti decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa, fatte salve diverse disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione.<\/p>\n<p>Art. 8 &#8211; Controlli<br \/>1. Il responsabile del procedimento attiva i controlli formali:<br \/>a) a campione, su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive, con cadenza periodica;<br \/>b) su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicit\u00e0 dei dati contenuti.<br \/>2. Nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di controllo il responsabile del procedimento verifica, ai sensi dell\u2019art. 4 comma 7 del D.dlgs 109\/1998, la veridicit\u00e0 della situazione familiare dichiarata, mediante accesso alle informazioni contenute nei registri comunali di anagrafe e di stato civile e ai dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze (sistema SIATEL, ufficio locale dell\u2019Agenzia delle Entrate, ufficio dell\u2019Agenzia del Territorio, altri Pubblici Registri), dell\u2019INAIL, dell\u2019INPS, degli uffici dell\u2019Amministrazione regionale e degli altri uffici pubblici certificanti. <br \/>3. Il responsabile del procedimento, qualora rilevi d\u2019ufficio irregolarit\u00e0 od omissioni, al solo fine della correzione di errori materiali o di modesta entit\u00e0, ne d\u00e0 notizia all\u2019interessato che \u00e8 tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione.<\/p>\n<p>Art. 9 &#8211; Norme finali<br \/>1. Le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente all\u2019entrata in vigore del presente regolamento dallo Stato e dalla Regione, trovano immediata applicazione anche ai fini dell\u2019accesso alle prestazioni e ai servizi erogati a livello locale.<br \/>2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L\u2019APPLICAZIONE DELL\u2019INDICATORE REGIONALE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":812,"menu_order":19,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-168","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-07 05:12:11","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"post_tag","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/168\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}