{"id":320,"date":"2011-06-30T11:09:43","date_gmt":"2011-06-30T09:09:43","guid":{"rendered":"https:\/\/arvier.eu\/regolamento-sugli-strumenti-deflattivi-del-contenzioso\/"},"modified":"2021-11-22T18:24:23","modified_gmt":"2021-11-22T17:24:23","slug":"regolamento-sugli-strumenti-deflattivi-del-contenzioso","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/amministrazione\/regolamenti\/regolamento-sugli-strumenti-deflattivi-del-contenzioso\/","title":{"rendered":"Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO<\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 17 del 30\/03\/2009<\/em><br \/><em>Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 19 del 23\/06\/2011<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>ACCERTAMENTO CON ADESIONE<\/strong><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#art01\">Art.&nbsp; 1<\/a> \u2013 Oggetto e scopo dell\u2019accertamento con adesione<br \/><a href=\"#art02\">Art.&nbsp; 2<\/a> \u2013 Ambito di applicazione<br \/><a href=\"#art03\">Art.&nbsp; 3<\/a> \u2013 Attivazione del procedimento<br \/><a href=\"#art04\">Art.&nbsp; 4<\/a> \u2013 Procedimento ad iniziativa dell\u2019ufficio<br \/><a href=\"#art05\">Art.&nbsp; 5<\/a> \u2013 Procedimento ad iniziativa del contribuente<br \/><a href=\"#art06\">Art.&nbsp; 6<\/a> \u2013 Invito a comparire per definire l\u2019accertamento<br \/><a href=\"#art07\">Art.&nbsp; 7<\/a> \u2013 Atto di accertamento con adesione<br \/><a href=\"#art08\">Art.&nbsp; 8<\/a> \u2013 Perfezionamento della definizione<br \/><a href=\"#art09\">Art.&nbsp; 9<\/a> \u2013 Effetti della definizione<br \/><a href=\"#art10\">Art. 10<\/a> \u2013 Riduzione della sanzione<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong><\/strong><strong>AUTOTUTELA<\/strong><\/div>\n<div><a href=\"#art11\">Art. 11<\/a> \u2013 Oggetto e scopo dell\u2019autotutela<br \/><a href=\"#art12\">Art. 12<\/a> \u2013 Richiesta del contribuente<br \/><a href=\"#art13\">Art. 13<\/a> \u2013 Annullamento dell\u2019atto amministrativo<br \/><a href=\"#art14\">Art. 14<\/a> \u2013 Rinuncia all\u2019imposizione<br \/><a href=\"#art15\">Art. 15<\/a> \u2013 Revoca dell\u2019atto amministrativo.<br \/><a href=\"#art16\">Art. 16<\/a> \u2013 Criteri di priorit\u00e0<br \/><a href=\"#art17\">Art. 17<\/a> \u2013 Conclusione del procedimento di riesame<br \/><a href=\"#art18\">Art. 18<\/a> \u2013 Autotutela in pendenza di giudizio<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong><\/strong><strong>RAVVEDIMENTO OPEROSO<\/strong><\/div>\n<p><a href=\"#art19\">Art. 19<\/a> \u2013 Modalit\u00e0 applicative del ravvedimento operoso<\/p>\n<\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong><\/strong><strong>INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE<\/strong><\/div>\n<div><a href=\"#art20\">Art. 20<\/a> \u2013 Oggetto e scopo dell\u2019interpello<br \/><a href=\"#art21\">Art. 21<\/a> \u2013 Modalit\u00e0 applicative dell\u2019interpello<br \/>&nbsp;<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO V<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong><\/strong><strong>CONCILIAZIONE GIUDIZIALE<\/strong><\/div>\n<div><a href=\"#art22\">Art. 22<\/a> \u2013 Modalit\u00e0 applicative della conciliazione giudiziale<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO VI<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong>NORME FINALI<\/strong><\/div>\n<p><a href=\"#art23\">Art. 23<\/a> \u2013 Norme abrogate<br \/><a href=\"#art24\">Art. 24<\/a> \u2013 Disposizioni finali e transitorie<br \/><a href=\"#art25\">Art. 25<\/a> \u2013 Entrata in vigore<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I<\/strong><br \/><strong>ACCERTAMENTO CON ADESIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art01\"><\/a>Art. 1 \u2013 Oggetto e scopo dell\u2019accertamento con adesione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi del combinato disposto dell\u2019art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell\u2019art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento \u00e8 introdotto l\u2019istituto dell\u2019accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.<br \/>L\u2019accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art02\"><\/a>Art. 2 \u2013 Ambito di applicazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La definizione in contraddittorio con il contribuente \u00e8 limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all\u2019attivit\u00e0 di controllo formale delle dichiarazioni.<br \/>L\u2019accertamento pu\u00f2 essere definito anche con l\u2019adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell\u2019obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.<br \/>Il ricorso all\u2019accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell\u2019istituto le questioni cosiddette \u00abdi diritto\u00bb e tutte le fattispecie nelle quali l\u2019obbligazione tributaria \u00e8 determinabile sulla base di elementi certi.<br \/>In sede di contraddittorio l\u2019ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo\u2013benefici dell\u2019operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell\u2019accertamento nonch\u00e9 degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.<br \/>Resta in ogni caso fermo il potere\u2013dovere dell\u2019ufficio di rimuovere nell\u2019esercizio dell\u2019autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art03\"><\/a>Art. 3 \u2013 Attivazione del procedimento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento per la definizione pu\u00f2 essere attivato:<\/p>\n<ul>\n<li>a cura dell\u2019ufficio, prima della notifica dell\u2019avviso di accertamento;<\/li>\n<li>su istanza del contribuente, subordinatamente all\u2019avvenuta notifica dell\u2019avviso di accertamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art04\"><\/a>Art. 4 \u2013 Procedimento ad iniziativa dell\u2019ufficio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l\u2019instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell\u2019avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.<br \/>La lettera\u2013invito dovr\u00e0 contenere:<\/p>\n<ul>\n<li>gli elementi identificativi dell\u2019atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l\u2019accertamento suscettibile di adesione;<\/li>\n<li>gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell\u2019accertamento in possesso dell\u2019ufficio;<\/li>\n<li>i periodi d\u2019imposta suscettibili di accertamento;<\/li>\n<li>il giorno ed il luogo dell\u2019incontro per definire l\u2019accertamento con adesione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di pi\u00f9 contribuenti, l\u2019ufficio deve inviare l\u2019invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. <br \/>Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l\u2019invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di liquidazione e accertamento, pu\u00f2 rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l\u2019eventuale definizione dell\u2019accertamento con adesione.<br \/>La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l\u2019invito, non \u00e8 obbligatoria e la mancata risposta all\u2019invito stesso non \u00e8 sanzionabile cos\u00ec come l\u2019attivazione del procedimento da parte dell\u2019ufficio non riveste carattere di obbligatoriet\u00e0.<br \/>La mancata attivazione del procedimento da parte dell\u2019ufficio lascia aperta al contribuente la possibilit\u00e0 di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell\u2019avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art05\"><\/a>Art. 5 \u2013 Procedimento ad iniziativa del contribuente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall\u2019invito di cui all\u2019<a href=\"#art04\">art. 4<\/a>, pu\u00f2 formulare, anteriormente all\u2019impugnazione dell\u2019atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.<br \/>L\u2019impugnazione dell\u2019avviso comporta rinuncia all\u2019istanza di definizione.<br \/>La presentazione dell\u2019istanza produce l\u2019effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell\u2019istanza sia i termini per l\u2019impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.<br \/>Entro 15 giorni dalla ricezione dell\u2019istanza di definizione, l\u2019ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l\u2019invito a comparire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art06\"><\/a>Art. 6 \u2013 Invito a comparire per definire l\u2019accertamento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l\u2019invito, comporta rinuncia alla definizione dell\u2019accertamento con adesione.<br \/>Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell\u2019invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.<br \/>Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell\u2019eventuale mancata comparizione dell\u2019interessato e dell\u2019esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art07\"><\/a>Art. 7 \u2013 Atto di accertamento con adesione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A seguito del contraddittorio, ove l\u2019accertamento venga concordato con il contribuente, l\u2019ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.<br \/>Nell\u2019atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonch\u00e9 la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art08\"><\/a>Art. 8 \u2013 Perfezionamento della definizione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalit\u00e0 indicate nell\u2019atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla redazione dell\u2019atto stesso.<br \/>Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente \u00e8 tenuto a fare pervenire all\u2019ufficio la prova dell\u2019avvenuto pagamento.<br \/>L\u2019ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l\u2019esemplare dell\u2019atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.<br \/>Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l\u2019ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall\u2019atto di accertamento con adesione e la definizione si considera cos\u00ec perfezionata.<br \/>\u00c8 ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art09\"><\/a>Art. 9 \u2013 Effetti della definizione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il perfezionamento dell\u2019atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L\u2019accertamento definito con adesione non \u00e8, pertanto, soggetto ad impugnazione e non \u00e8 integrabile o modificabile da parte dell\u2019ufficio.<br \/>L\u2019intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilit\u00e0 per l\u2019ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile n\u00e9 dal contenuto della dichiarazione n\u00e9 dagli atti in possesso alla data medesima.<br \/>Qualora l\u2019adesione sia conseguente alla notifica dell\u2019avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art10\"><\/a>Art. 10 \u2013 Riduzione della sanzione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all\u2019accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo di quelle indicate nell\u2019avviso di accertamento.<br \/>Nell\u2019avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilit\u00e0 di fruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni cos\u00ec ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.<br \/>In tal caso, il contribuente non avr\u00e0 pi\u00f9 facolt\u00e0 n\u00e9 di produrre ricorso n\u00e9 di formulare istanza di accertamento con adesione.<br \/>L\u2019infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, cos\u00ec come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all\u2019accertamento del Comune, rendono inapplicabile l\u2019anzidetta riduzione, ove il contribuente non provveda ad aderire all\u2019avviso di accertamento notificato dal Comune nel termine per la proposizione del ricorso.<br \/>Le sanzioni scaturenti dall\u2019attivit\u00e0 di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonch\u00e9 quelle che conseguono alla mancata e\/o incompleta risposta a richieste formulate dall\u2019ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<br \/><strong>TITOLO II<\/strong><br \/><strong>AUTOTUTELA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art11\"><\/a>Art. 11 \u2013 Oggetto e scopo dell\u2019autotutela<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, pu\u00f2 riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessit\u00e0 di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d\u2019ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunit\u00e0 o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art12\"><\/a>Art. 12 \u2013 Richiesta del contribuente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le richieste di annullamento o di rinuncia all\u2019imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all\u2019ufficio del Comune che ha emesso l\u2019atto di cui si chiede l\u2019annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.<br \/>Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell\u2019ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attivit\u00e0 di accertamento gi\u00e0 iniziata.<br \/>Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l\u2019ufficio che ha ricevuto l\u2019istanza provveder\u00e0 a trasmetterla all\u2019ufficio competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art13\"><\/a>Art. 13 \u2013 Annullamento dell\u2019atto amministrativo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019atto amministrativo pu\u00f2 essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>errore di persone;<\/li>\n<li>evidente errore logico o di calcolo;<\/li>\n<li>errore sul presupposto dell\u2019imposta o della tassa;<\/li>\n<li>doppia imposizione;<\/li>\n<li>mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;<\/li>\n<li>mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;<\/li>\n<li>sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;<\/li>\n<li>errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art14\"><\/a>Art. 14 \u2013 Rinuncia all\u2019imposizione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Comune pu\u00f2 rinunciare all\u2019imposizione qualora durante l\u2019attivit\u00e0 di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell\u2019articolo precedente.<br \/>Se, durante l\u2019esplicazione dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento, l\u2019ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest\u2019ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell\u2019inizio di un\u2019attivit\u00e0 di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all\u2019imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art15\"><\/a>Art. 15 \u2013 Revoca dell\u2019atto amministrativo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se l\u2019atto amministrativo non \u00e8 ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all\u2019<a href=\"#art13\">art. 13<\/a> del presente regolamento, il responsabile del tributo pu\u00f2 comunque revocare tale atto per motivi di opportunit\u00e0, quando:<\/p>\n<ul>\n<li>i costi amministrativi connessi all\u2019accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano similari o superiori all\u2019importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti;<\/li>\n<li>se vi \u00e8 un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell\u2019ente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art16\"><\/a>Art. 16 \u2013 Criteri di priorit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorit\u00e0 alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali \u00e8 gi\u00e0 in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art17\"><\/a>Art. 17 \u2013 Conclusione del procedimento di riesame<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l\u2019emissione dell\u2019atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art18\"><\/a>Art. 18 \u2013 Autotutela in pendenza di giudizio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l\u2019annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall\u2019analisi dei seguenti fattori:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>grado di probabilit\u00e0 di soccombenza dell\u2019Amministrazione;<\/li>\n<li>valore della lite;<\/li>\n<li>costo della difesa;<\/li>\n<li>costo della soccombenza;<\/li>\n<li>possibilit\u00e0 di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;<\/li>\n<li>costo derivante da inutili carichi di lavoro.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora da tale analisi emerga l\u2019inutilit\u00e0 di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell\u2019interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, pu\u00f2 annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l\u2019eventuale desistenza dal contenzioso.<br \/>Analoga comunicazione deve altres\u00ec essere inoltrata all\u2019organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell\u2019accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.<br \/>Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si pu\u00f2 procedere all\u2019annullamento o alla rinuncia all\u2019imposizione, per i soli motivi sui quali non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.<br \/>Nell\u2019ipotesi in cui il soggetto che svolge l\u2019attivit\u00e0 di accertamento sia diverso da quello che svolge l\u2019attivit\u00e0 di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<br \/><strong>TITOLO III<\/strong><br \/><strong>RAVVEDIMENTO OPEROSO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art19\"><\/a>Art. 19 \u2013 Modalit\u00e0 applicative del ravvedimento operoso<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge.<br \/>Il contribuente pu\u00f2 avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata gi\u00e0 constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento delle quali l\u2019autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.<br \/>Con la legge di stabilit\u00e0 (Finanziaria 2011) dal 1\u00b0 febbraio 2011 entrer\u00e0 in vigore il nuovo ravvedimento operoso, pertanto ai sensi dell\u2019art. 1 comma 20 lettera a) si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1\u00b0 febbraio 2011 le seguenti disposizioni:<br \/>La sanzione \u00e8 ridotta:<br \/>&#8211; ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, ovvero, in caso di sanzione prevista per l\u2019omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;<br \/>&#8211; ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di un anno dalla data della sua commissione, per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all\u2019anno in cui \u00e8 stata commessa la violazione ovvero, quando non \u00e8 prevista dichiarazione, entro un anno dall\u2019omissione e dall\u2019errore;<br \/>&#8211; ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre l\u2019anno ma prima che la violazione venga constatata dall\u2019Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento delle quali l\u2019autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le percentuali di riduzione della sanzione riportate nel presente articolo devono intendersi automaticamente adeguabili, ove previste per legge, in caso di successive modifiche all\u2019art. 1 commi da 18 a 22 della Legge 220\/2010 (Legge finanziaria 2011).<br \/>Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonch\u00e9 al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.<br \/>In ogni caso, la regolarizzazione degli errori e delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell\u2019imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all\u2019esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell\u2019art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472\/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purch\u00e9 la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall\u2019Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento delle quali l\u2019autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV<\/strong><br \/><strong>INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art20\"><\/a>Art. 20 \u2013 Oggetto e scopo dell\u2019interpello<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel presente titolo sono stabilite le modalit\u00e0 applicative dell\u2019istituto dell\u2019interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all\u2019art. 11 L. 212\/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.<br \/>L\u2019istituto dell\u2019interpello del contribuente \u00e8 finalizzato a garantire la trasparenza dell\u2019attivit\u00e0 della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell\u2019Amministrazione comunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art21\"><\/a>Art. 21 \u2013 Modalit\u00e0 applicative dell\u2019interpello<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalit\u00e0 applicative dei regolamenti comunali, il contribuente pu\u00f2 presentare all\u2019Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.<br \/>L\u2019amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.<br \/>La risposta di cui al comma precedente \u00e8 vincolante per l\u2019amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell\u2019amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformit\u00e0 del contenuto della risposta \u00e8 nullo.<br \/>Il mutamento di parere causato dall\u2019evoluzione dell\u2019interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovr\u00e0 essere notificato al richiedente e consentir\u00e0 l\u2019esercizio dell\u2019ordinaria attivit\u00e0 di accertamento limitatamente alle irregolarit\u00e0 commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.<br \/>Qualora l\u2019amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall\u2019ufficio all\u2019interessato, si intende che essa concorda con l\u2019interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.<br \/>La presentazione dell\u2019istanza di cui al comma 2 del presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.<br \/>Limitatamente alla questione oggetto dell\u2019istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall\u2019amministrazione comunale la risposta di cui al comma 3 del presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<br \/><strong>TITOLO V<\/strong><br \/><strong>CONCILIAZIONE GIUDIZIALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art22\"><\/a>Art. 22 \u2013 Modalit\u00e0 applicative della conciliazione giudiziale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al solo fine di chiarire le concrete modalit\u00e0 applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiama la disposizione di cui all\u2019art. 48 D.Lgs. 546\/1992 (disposizioni sul processo tributario), come sostituito dall\u2019art. 14 D.Lgs. 218\/1997.<br \/>\u00abArt. 48. Conciliazione giudiziale.<br \/>Ciascuna delle parti con l\u2019istanza prevista dall\u2019articolo 33 D.Lgs. 546\/1992, pu\u00f2 proporre all\u2019altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.<br \/>La conciliazione pu\u00f2 aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione pu\u00f2 essere esperito d\u2019ufficio anche dalla commissione.<br \/>Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d\u2019imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un\u2019unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 38bis D.P.R. 633\/1972. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell\u2019intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull\u2019importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalit\u00e0 di versamento si applica l\u2019articolo 5 D.P.R. 592\/1994. Le predette modalit\u00e0 possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro<br \/>Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione pu\u00f2 assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.<br \/>L\u2019ufficio pu\u00f2, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l\u2019altra parte abbia previamente aderito. Se l\u2019istanza \u00e8 presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilit\u00e0, dichiara con decreto l\u2019estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto \u00e8 comunicato alle parti ed il versamento dell\u2019intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell\u2019ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente \u00e8 depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.<br \/>In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<br \/><strong>TITOLO VI<\/strong><br \/><strong>NORME FINALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art23\"><\/a>Art. 23 \u2013 Norme abrogate<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art24\"><\/a>Art. 24 \u2013 Disposizioni finali e transitorie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonch\u00e9 le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a name=\"art25\"><\/a>Art. 25 \u2013 Entrata in vigore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all\u2019art. 3, comma 1 L. 212\/2000, dal 1\u00b0 gennaio 2009, in conformit\u00e0 a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell\u2019Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell\u2019art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall\u2019art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 17 del 30\/03\/2009Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 19 del 23\/06\/2011 TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":812,"menu_order":15,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-320","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-06 14:52:23","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"post_tag","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=320"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/320\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}