{"id":714,"date":"2013-11-22T10:47:07","date_gmt":"2013-11-22T09:47:07","guid":{"rendered":"https:\/\/arvier.eu\/regolamento-per-l-applicazione-del-tributo-comunale-sui-rifiuti\/"},"modified":"2013-11-22T10:47:07","modified_gmt":"2013-11-22T09:47:07","slug":"regolamento-per-l-applicazione-del-tributo-comunale-sui-rifiuti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/amministrazione\/regolamenti\/regolamento-per-l-applicazione-del-tributo-comunale-sui-rifiuti\/","title":{"rendered":"Regolamento per l&rsquo;applicazione del tributo comunale sui rifiuti"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">REGOLAMENTO &nbsp;PER L&rsquo;APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI<\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em style=\"color: #000000; font-family: 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, san-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: center;\">Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 26 del 21\/11\/2013<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a class=\"doclink\" href=\"index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=189&amp;Itemid=185\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-19\" border=\"0\" src=\"https:\/\/arvier.eu\/wp-content\/uploads\/2011\/01\/pdf.png\" alt=\"icon\" width=\"16\" height=\"16\" \/>&nbsp;Scarica il regolamento (<span class=\"small\">271.25 kB<\/span>)<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left; margin-left: 30px;\"><strong style=\"line-height: 1.3em;\">INDICE<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\"><strong>Titolo I &#8211; Disposizioni generali<\/strong> <br \/>Art. 1 \u2013 Oggetto e scopo del regolamento<br \/>Art. 2 \u2013 Istituzione del tributo<br \/>Art. 3 \u2013 Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti <br \/>Art. 4 \u2013 Servizio di igiene urbana<\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\"><strong>Titolo II &#8211; Soggetto attivo e passivo del tributo<\/strong><br \/>Art. 5 \u2013 Soggetto attivo del tributo<br \/>Art. 6 \u2013 Soggetto passivo del tributo<\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\"><strong>Titolo III &#8211; Determinazione e articolazione del tributo<\/strong> <br \/>Art. 7 \u2013 Decorrenza del tributo sui rifiuti <br \/>Art. 8 \u2013 Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale <br \/>Art. 9 \u2013 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche <br \/>Art. 10 \u2013 Numero di occupanti <br \/>Art. 11 \u2013 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche <br \/>Art. 12 \u2013 Tributo ambientale<\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\"><strong>Titolo IV &#8211; Esclusioni, agevolazioni e riduzioni<\/strong> <br \/>Art. 13 \u2013 Esclusione dal tributo<br \/>Art. 14 \u2013 Rifiuti speciali<br \/>Art. 15 \u2013 Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti <br \/>Art. 16 \u2013 Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani<br \/>Art. 17 \u2013 Riduzione per compostaggio domestico<br \/>Art. 18 \u2013 Mancato o irregolare svolgimento del servizio<\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\"><strong>Titolo V &#8211; Dichiarazione, riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni e contenzioso<\/strong> <br \/>Art. 19 \u2013 Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione<br \/>Art. 20 \u2013 Modalit\u00e0 di determinazione della superficie imponibile<br \/>Art. 21 \u2013 Tributo giornaliero di smaltimento<br \/>Art. 22 \u2013 Riscossione del tributo<br \/>Art. 23 \u2013 Minimi riscuotibili <br \/>Art. 24 \u2013 Sgravio o rimborso del tributo<br \/>Art. 25 \u2013 Funzionario responsabile<br \/>Art. 26 \u2013 Mezzi di controllo <br \/>Art. 27 \u2013 Sanzioni <br \/>Art. 28 \u2013 Contenzioso<\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\"><strong>Titolo VI &#8211; Disposizioni finali<\/strong><br \/>Art. 29 \u2013 Normativa di rinvio<br \/>Art. 30 \u2013 Norme abrogate<br \/>Art. 31 \u2013 Efficacia del regolamento<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>&nbsp;<\/strong><strong style=\"text-align: center; line-height: 1.3em;\">&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I &#8211;&nbsp;DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1 \u2013 Oggetto e scopo del Regolamento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il presente Regolamento disciplina l\u2019istituzione e l\u2019applicazione, nel Comune di ARVIER, del tributo sui rifiuti di cui all\u2019art. 14 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011, nell\u2019ambito della potest\u00e0 regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (cos\u00ec come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall\u2019art. 52 D.Lgs. 446\/1997 e dalla L.R. 54\/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.<\/li>\n<li>Ai fini dell\u2019applicazione del presente Regolamento, costituiscono altres\u00ec norme di riferimento le disposizioni di cui all\u2019art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296\/2006, la L. 212\/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonch\u00e9 la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31\/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento di subATO per la gestione dei rifiuti della Comunit\u00e0 Montana Grand Paradis (di seguito, in breve \u201cRegolamento di gestione\u201d) e le determinazioni dell\u2019Autorit\u00e0 d\u2019ambito (Regione).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2 \u2013 Istituzione del tributo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, \u00e8 istituito, in sostituzione della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507\/1993, il tributo comunale sui rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dalla Comunit\u00e0 Grand Paradis,, ai sensi della vigente normativa ambientale.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai fini dell\u2019individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all\u2019apposito elenco riportato nell\u2019ambito del Regolamento di gestione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019applicazione del tributo sui rifiuti \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 14 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonch\u00e9 dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158\/1999 e dal presente Regolamento.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l\u2019attivit\u00e0 amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicit\u00e0, efficacia e di pubblicit\u00e0 e con le procedure previste per i singoli procedimenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3 \u2013 Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il tributo sui rifiuti \u00e8 dovuto per il possesso, l\u2019occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio \u00e8 istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.&nbsp;A tal fine, si considerano imponibili tutti i locali comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l\u2019esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l\u2019uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.&nbsp;Si considerano altres\u00ec imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l\u2019eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all\u2019articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La superficie imponibile \u00e8 misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comportano esonero o riduzione del tributo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le unit\u00e0 immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo \u00e8 dovuto anche quando nella zona in cui \u00e8 attivata la raccolta dei rifiuti \u00e8 situata soltanto la strada di accesso all\u2019abitazione o alle altre unit\u00e0 immobiliari sopra richiamate.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4 \u2013 Servizio di igiene urbana<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il servizio di igiene urbana \u00e8 disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonch\u00e9 alle disposizioni dettate dalla L.R. 31\/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell\u2019applicazione del tributo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il tributo \u00e8 applicato anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui \u00e8 istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell\u2019ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall\u2019area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta pi\u00f9 vicini.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell\u2019immobile occupato e la distanza dal pi\u00f9 vicino punto di raccolta superi i 2 Km, il tributo \u00e8 dovuto in misura ridotta, pari al 40%<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nelle zone dove l\u2019accessibilit\u00e0 \u00e8 stagionalmente limitata da un apposito provvedimento amministrativo, il tributo \u00e8 dovuto per il solo periodo nel quale \u00e8 consentito l\u2019accesso.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, la parte variabile del tributo \u00e8 commisurata al solo periodo di apertura, essendo onere del contribuente comunicare il venir meno delle condizioni per l\u2019attribuzione della suddetta agevolazione nei termini previsti dal presente Regolamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II &#8211;&nbsp;SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 5 \u2013 Soggetto attivo del tributo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Soggetto attivo dell\u2019obbligazione tributaria \u00e8 il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 6 \u2013 Soggetto passivo del tributo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il tributo sui rifiuti \u00e8 dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidariet\u00e0 tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all\u2019occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le utenze domestiche, in mancanza dell\u2019obbligato in via principale, si considera obbligato l\u2019intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all\u2019anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le parti comuni di condominio individuate dall\u2019articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo \u00e8 dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo \u00e8 dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione, superficie.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di locali in multipropriet\u00e0 e di centri commerciali, come definiti dall\u2019art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114\/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni \u00e8 responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III &#8211;&nbsp;DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO<\/strong><br \/><strong>Art. 7 \u2013 Decorrenza del tributo sui rifiuti<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il tributo \u00e8 corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un\u2019autonoma obbligazione tributaria.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l\u2019occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell\u2019utenza, purch\u00e9 opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La cessazione nel corso dell\u2019anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell\u2019applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all\u2019accertata cessazione da parte dell\u2019Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all\u2019anno di cessazione, il tributo non \u00e8 dovuto per la annualit\u00e0 successive, ove l\u2019utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l\u2019occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell\u2019utente subentrante.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 8 \u2013 Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 14, comma 9 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011, il tributo \u00e8 commisurato alle quantit\u00e0 e qualit\u00e0 medie ordinarie di rifiuti prodotti per unit\u00e0 di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivit\u00e0 svolte, nonch\u00e9 al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altres\u00ec dei criteri determinati dal D.P.R. 158\/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell\u2019art. 14, comma 17 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le categorie tariffarie, articolate per fasce di \u00abutenze domestiche\u00bb e \u00abutenze non domestiche\u00bb sono riportate in calce al presente Regolamento quale \u00abAllegato A\u00bb, per farne parte integrante e sostanziale.&nbsp;Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilit\u00e0, sulla base di quanto previsto dall\u2019art. 5, comma 1 D.L. 102\/2013, convertito in L. 124\/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158\/1999, che garantiscano il rispetto del principio \u00abchi inquina paga\u00bb, sancito dall\u2019articolo 14 della Direttiva 2008\/98\/CE relativa ai rifiuti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantit\u00e0 di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantit\u00e0 di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all\u2019entit\u00e0 dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le tariffe sono determinate annualmente dall&rsquo;organo competente, cos\u00ec come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dall\u2019Autorit\u00e0 di subATO, come previsto dall\u2019apposita deliberazione della Regione ai sensi dell\u2019art. 11 della l.r. 31\/2007.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati pi\u00f9 aggiornati in possesso dal Comune, all\u2019atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell\u2019anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l\u2019anno in corso, fatta salva l\u2019introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l\u2019intero anno.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l\u2019indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 1, comma 169 L. 296\/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l\u2019anno successivo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ipotesi in cui il Comune oppure il subATO non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovr\u00e0 comunque essere garantito da parte del gestore.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Qualora, nel corso dell\u2019anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dall\u2019Autorit\u00e0 di subATO e\/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l\u2019integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l\u2019Autorit\u00e0 di subATO dell\u2019esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potr\u00e0 provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell\u2019anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell\u2019art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446\/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.&nbsp;La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilit\u00e0 di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d\u2019anno, successivamente all\u2019approvazione del bilancio preventivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 9 \u2013 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell\u2019allegato 1) al D.P.R. 158\/1999 e come specificato dall\u2019apposita deliberazione della Regione ai sensi dell\u2019art. 11 della L.R. 31\/2007, prendendo a riferimento l\u2019importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari pi\u00f9 numerosi e le minori dimensioni dei locali.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche \u00e8 invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell\u2019allegato 1) al D.P.R. 158\/1999, in relazione alla quantit\u00e0 di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantit\u00e0 di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicher\u00e0 il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158\/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell\u2019allegato 1) al suddetto D.P.R. 158\/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Rimane tuttavia ferma la possibilit\u00e0 per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell\u2019utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacit\u00e0 di produrre rifiuti di tali locali accessori.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 10 \u2013 Numero di occupanti<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le unit\u00e0 immobiliari ad uso abitativo occupate da due o pi\u00f9 nuclei familiari, la tariffa \u00e8 calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l\u2019alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidariet\u00e0.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di utenze domestiche di residenti, non \u00e8 quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sar\u00e0 aggiornata d\u2019ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l\u2019immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell\u2019arco dell\u2019anno.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all\u2019effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">gli utenti, iscritti come residenti presso l\u2019anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">i soggetti iscritti all\u2019A.I.R.E.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l\u2019alloggio \u00e8 cos\u00ec determinato:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">per i residenti, \u00e8 desunto d\u2019ufficio sulla base dei dati forniti dall\u2019anagrafe comunale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">per le utenze dei non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa, \u00e8 attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unit\u00e0 immobiliare pari a 3<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d\u2019ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione, e avr\u00e0 efficacia dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno successivo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell\u2019immobile non vi abbia acquisito la residenza, l\u2019obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l\u2019indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e\/o titolare di diritto reale sull\u2019immobile, in quanto soggetto passivo d\u2019imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 11 \u2013 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell\u2019allegato 1) al D.P.R. 158\/1999, nonch\u00e9 dall\u2019apposita deliberazione della Regione ai sensi dell\u2019art. 11 della L.R. 31\/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l\u2019importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivit\u00e0 (Kc(ap)), per unit\u00e0 di superficie assoggettabile a tariffa.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche \u00e8 invece determinata sulla base delle quantit\u00e0 di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantit\u00e0 di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158\/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attivit\u00e0, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell\u2019allegato 1) al D.P.R. 158\/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantit\u00e0 di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attivit\u00e0 (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158\/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l\u2019analogia della potenzialit\u00e0 di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all\u2019art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Rimane tuttavia ferma la possibilit\u00e0 per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell\u2019attivit\u00e0 di riferimento, da commisurare alla minore capacit\u00e0 di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 12 \u2013 Tributo ambientale<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 \u201cDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d&rsquo;Aosta\u201d non si applica in Valle d\u2019Aosta il tributo ambientale disciplinato dall\u2019art. 19 D.Lgs. 504\/1992.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV &#8211;&nbsp;ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 13 \u2013 Esclusione dal tributo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.&nbsp;Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,80, nel quale non sia possibile la permanenza;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">balconi e terrazze scoperti.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Non sono altres\u00ec soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell\u2019uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantit\u00e0 apprezzabile.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Sono altres\u00ec esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all\u2019attivit\u00e0 sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 sportiva.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perch\u00e9 risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilit\u00e0 nel corso dell\u2019anno.&nbsp;Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">unit\u00e0 immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purch\u00e9 tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilit\u00e0 al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l\u2019obbligo dell\u2019ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 14 \u2013 Rifiuti speciali<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le categorie di attivit\u00e0 produttive di rifiuti speciali e\/o pericolosi, in presenza di locali e\/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e\/o pericolosi, la tariffa pu\u00f2 essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l\u2019effettiva produzione di rifiuti speciali.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non pu\u00f2 comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Sono esclusi dall\u2019applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l\u2019interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l\u2019osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall\u2019art. 6, comma 4 L. 212\/2000.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il produttore di rifiuti speciali \u00e8 comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonch\u00e9 la tipologia dello stesso.&nbsp;In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potr\u00e0 essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 15 \u2013 Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le percentuali di riduzione, limitate alla quota variabile, del tributo sui rifiuti dovuto dalle utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorch\u00e9 dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative, ovvero vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese da parte del produttore, producendo un risparmio di spesa per il Comune a livello di costi di conferimento in discarica.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le percentuali di riduzione possono essere applicate in modo progressivo e solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell\u2019assimilazione, previsti per legge e dal Regolamento di gestione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 16 \u2013 Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il titolare dell\u2019attivit\u00e0 che provvede al recupero di cui all\u2019art. 17 del presente Regolamento, deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">periodo di avvio a recupero.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione di cui al comma precedente \u00e8 valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l\u2019intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente \u00e8 legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all\u2019anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La riduzione \u00e8 concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l\u2019anno in cui non si \u00e8 dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall\u2019art. 6, comma 4 L. 212\/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell\u2019anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">autocertificazione attestante l\u2019avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalit\u00e0 di recupero;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l\u2019avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l\u2019avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 17 \u2013 Riduzione per compostaggio domestico<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 14, comma 18 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011, come integrato dall\u2019art. 5, comma 1, lett. d) D.L. 102\/2013, convertito in L. 124\/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimit\u00e0, possono accedere ad una riduzione pari al 25% della parte variabile, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall\u2019apposita deliberazione della Regione ai sensi dell\u2019art. 11 della L.R. 31\/2007.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell\u2019istanza.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilit\u00e0 di praticare il compostaggio, l\u2019utente \u00e8 tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il Comune o l\u2019Autorit\u00e0 di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune proceder\u00e0 al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 18 \u2013 Mancato o irregolare svolgimento del servizio<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Previa formale e motivata diffida dell\u2019utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarit\u00e0 nell\u2019erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell\u2019Autorit\u00e0 di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l\u2019insussistenza dei motivi di diffida, il tributo \u00e8 ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.&nbsp;Analoga riduzione \u00e8 dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell\u2019ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all\u2019ambiente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al responsabile del servizio gestione rifiuti del subATO, il quale ne rilascia ricevuta ed \u00e8 a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l\u2019avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all\u2019utente del servizio.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">I contribuenti non possono invece rivendicare l\u2019applicazione di riduzioni tariffarie in caso l\u2019interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all\u2019ambiente, l\u2019utente pu\u00f2 provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalit\u00e0 adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l\u2019emergenza deve essere riconosciuta dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO V &#8211;&nbsp;DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 19 \u2013 Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull\u2019apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, dell\u2019occupazione o della detenzione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La denuncia \u00e8 obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.&nbsp;Ai fini dell\u2019applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.&nbsp;Ai fini dell\u2019applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull\u2019applicazione del tributo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine di 90 giorni successivi all\u2019intervenuta modifica.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La denuncia deve essere presentata:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">per le utenze domestiche:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell\u2019attivit\u00e0 svolta nei locali e\/o nelle aree scoperte ad uso privato.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso di locali in multipropriet\u00e0 e di centri commerciali, come definiti dall\u2019art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114\/1998, \u00e8 fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multipropriet\u00e0), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l\u2019elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purch\u00e9 non vi sia variazione nelle generalit\u00e0 degli occupanti o detentori.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l\u2019obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidariet\u00e0.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalit\u00e0 telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All\u2019atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purch\u00e9 in tale ultima ipotesi vi sia prova dell\u2019avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il contribuente \u00e8 responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall\u2019anno successivo alla presentazione dell\u2019istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l\u2019errore non \u00e8 a lui attribuibile.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">PER LE UTENZE DOMESTICHE:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il numero di codice fiscale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019ubicazione dell\u2019immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d\u2019uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la data di inizio o di variazione dell\u2019occupazione, conduzione o della detenzione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull\u2019immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonch\u00e9 del precedente occupante, ove conosciuto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">gli estremi catastali dell\u2019immobile, il numero civico di ubicazione dell\u2019immobile ed il numero dell\u2019interno, ove esistente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall\u2019utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l\u2019anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all\u2019uso; ove l\u2019occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l\u2019utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sar\u00e0 pi\u00f9 dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all\u2019eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019attivit\u00e0 esercitata ed il relativo codice di attivit\u00e0 ai fini I.V.A.;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019indicazione della Categoria di appartenenza dell\u2019immobile, al fine dell\u2019applicazione del tributo sui rifiuti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019ubicazione, la superficie e la destinazione d\u2019uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la data di inizio o di variazione dell\u2019occupazione, detenzione o della conduzione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull\u2019immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonch\u00e9 del precedente occupante, ove conosciuto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">gli estremi catastali dell\u2019immobile, il numero civico di ubicazione dell\u2019immobile ed il numero dell\u2019interno, ove esistente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l\u2019anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all\u2019uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l\u2019occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l\u2019utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sar\u00e0 pi\u00f9 dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all\u2019eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019indicazione delle tipologie e delle quantit\u00e0 dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente pu\u00f2 intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l\u2019applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall\u2019anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all\u2019utente interessato l\u2019avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 20 \u2013 Modalit\u00e0 di determinazione della superficie imponibile<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">In attesa dell\u2019attuazione delle procedure per l\u2019allineamento tra i dati catastali relativi alle unit\u00e0 immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all\u201980 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138\/1998, la superficie delle unit\u00e0 immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo \u00e8 costituita, al pari che per le altre unit\u00e0 immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 14, comma 9 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011, ai fini dell\u2019attivit\u00e0 di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unit\u00e0 immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, pu\u00f2 considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all\u201980% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138\/1998.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell\u2019immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall\u2019imposta, ovvero riscontri la presenza di unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l\u2019Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d\u2019ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all\u2019Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d\u2019imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull\u2019immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non pu\u00f2 in ogni caso essere inferiore all\u201980% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l\u2019accertamento d\u2019ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, per i quali il soggetto passivo d\u2019imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessit\u00e0 di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l\u2019effettiva superficie imponibile dell\u2019immobile, una volta esperita la procedura di cui all\u2019art. 14, comma 37 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 21 \u2013 Tributo giornaliero di smaltimento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per temporaneo si intende l\u2019uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La misura tariffaria \u00e8 determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, pu\u00f2 essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l\u2019attivit\u00e0 di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell\u2019area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019eventualit\u00e0 che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligo di presentazione della dichiarazione \u00e8 assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalit\u00e0 e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l\u2019Imposta municipale secondaria di cui all\u2019art. 11 D.Lgs. 23\/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 22 \u2013 Riscossione del tributo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">La riscossione del tributo \u00e8 effettuata direttamente dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, in primo luogo mediante l\u2019emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l\u2019indicazione del tributo dovuto e delle relative maggiorazioni, ove dovute.&nbsp;In deroga all\u2019art. 52 D.Lgs. 446\/1997, il versamento del tributo \u00e8 effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all\u2019art. 17 D.Lgs. 241\/1997, nonch\u00e9 tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 17 D.Lgs. 241\/1997, in quanto compatibili, in conformit\u00e0 a quanto disposto dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze nel Decreto 14 maggio 2013.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Fatta salva la possibilit\u00e0 per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell\u2019ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell\u2019invio dell\u2019avviso di pagamento da parte del Comune. \u00c8 consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In caso di omesso\/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell\u2019avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l\u2019eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.&nbsp;In caso di omesso\/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all\u2019emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso\/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In caso di omesso\/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potr\u00e0 essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639\/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 23 \u2013 Minimi riscuotibili<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad \u20ac 3,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l\u2019importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi dell\u2019art. 3, comma 10, D.L. 16\/2012, convertito in L. 44\/2012, a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2012, non si procede all\u2019accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l\u2019ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l\u2019importo di \u20ac 30,00, con riferimento ad ogni periodo d\u2019imposta.&nbsp;Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 24 \u2013 Sgravio o rimborso del tributo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto \u00e8 disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.&nbsp;Il rimborso del tributo sui rifiuti pu\u00f2 avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell\u2019accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l\u2019adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell\u2019istanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 25 \u2013 Funzionario responsabile<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il soggetto a cui \u00e8 affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attivit\u00e0 organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivit\u00e0 (compresi i rimborsi), nonch\u00e9 la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 26 \u2013 Mezzi di controllo<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile pu\u00f2 inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l\u2019accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l\u2019accertamento verr\u00e0 fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall\u2019art. 2729 cod. civ., fatta salva l\u2019applicazione d\u2019ufficio della previsione contenuta nell\u2019art. 1, comma 340 L. 311\/2004.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il potere di accesso alle superfici imponibili \u00e8 esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 27 \u2013 Sanzioni<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le violazioni delle disposizioni riguardanti l\u2019applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall\u2019art. 14, commi 39 \u2013 44 D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011, secondo le modalit\u00e0 previste dal vigente Regolamento per l\u2019applicazione delle sanzioni tributarie.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sar\u00e0 pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di \u20ac 50,00;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di \u20ac 50,00;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell\u2019acquisizione di dati rilevanti per l\u2019applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da \u20ac 100,00 ad \u20ac 500,00.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 28 \u2013 Contenzioso<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Avverso l\u2019avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l\u2019avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente pu\u00f2 proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso \u00e8 disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546\/1992.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO VI &#8211;&nbsp;DISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 29 \u2013 Normativa di rinvio<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201\/2011, convertito in L. 214\/2011, dei D.Lgs. 22\/1997 e 152\/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonch\u00e9 dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 30 \u2013 Norme abrogate<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 31 \u2013 Efficacia del Regolamento<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all\u2019art. 3, comma 1 L. 212\/2000, dal 1\u00b0 gennaio 2013, in conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124\/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell\u2019art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall\u2019art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTO &nbsp;PER L&rsquo;APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n\u00b0 26 del 21\/11\/2013 &nbsp;Scarica il regolamento (271.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":812,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-714","page","type-page","status-publish","hentry"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-06-02 12:04:47","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"post_tag","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=714"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/714\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arvier.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}