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STATUTO DEL COMUNE DI ARVIER

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Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 11/03/2015.

 


INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Fonti
art. 2 - Principi fondamentali
art. 3 - Finalità
art. 4 - Programmazione e cooperazione
art. 5 - Territorio
art. 6 - Sede
art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

art. 10 - Organi
art. 11 - Consiglio comunale
art. 12 - Competenze
art. 13 - Adunanze e convocazioni
art. 14 - Funzionamento
art. 15 - Consiglieri
art. 16 - Diritti e doveri
art. 17 - Gruppi consiliari
art. 18 - Commissioni consiliari
art. 19 - Nomina della Giunta
art. 20 - Giunta comunale
art. 21 - Composizione
art. 22 - Funzionamento
art. 23 - Sindaco
art. 24 - Competenze amministrative
art. 25 - Competenze di vigilanza
art. 26 - Ordinanze
art. 27 - Vicesindaco
art. 28 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del Sindaco o del Vicesindaco
art. 29 - Delegati del Sindaco

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

art. 30 - Segretario comunale
art. 31 - Competenze gestionali del Segretario, e dei responsabili di servizi
art. 32 - Competenze consultive
art. 33 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento
art. 34 - Competenze di legalità e garanzia
art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale
art. 36 - Struttura degli uffici
art. 37 - Personale
art. 38 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

art. 39 - Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 40 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 41 - Cooperazione
art. 42 - Unité des Communes Valdôtaines
art. 43 - Consorterie e Consorzi di Miglioramento Fondiario

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTI

art. 44 - Partecipazione popolare
art. 45 - Assemblee consultive
art. 46 - Interventi nei procedimenti
art. 47 - Istanze
art. 48 - Petizioni
art. 49 - Proposte
art. 50 - Associazioni
art. 51 - Partecipazione a commissioni
art. 52 - Referendum
art. 53 - Effetti dei referundum propositivi e consultivi
art. 54 - Accesso
art. 55 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 56 - Statuto e sue modifiche
art. 57 - Regolamenti

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 58 - Norme transitorie
art. 59 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA
ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

 


 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Fonti

  1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i., applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

 

 Art. 2 - Principi fondamentali

  1. La comunità di ARVIER, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.

  2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi,e gli istituti di cui al presente statuto.

  3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

  4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.

  5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.

  6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

  7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.

  8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

  9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

  10. Il Comune, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

  11. I rapporti tra il Comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

 

Art. 3 - Finalità

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
  2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.
  3. La sfera di governo del Comune è costituita dal proprio territorio di competenza.
  4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

  1. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;

  2. la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;

  3. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

  4. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;

  5. la tutela e lo sviluppo delle consorterie e dei consorzi di Miglioramento Fondiario, nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;

  6. la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;

  7. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;

  8. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

  1. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

 

Art. 4 - Programmazione e cooperazione

  1. Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.

  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

  3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.

  4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazione regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

  5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

 

Art. 5 - Territorio

  1. Il Capoluogo nonché le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Baise Pierre, Chamençon, Chamin, Chez Les Fournier, Chez les Garin, Chez Les Moget, Chez Les Roset, Grand Haury, La Crête, La Ravoire, Leverogne, Mecosse, Petit Haury, Planaval, Rochefort, Verney costituiscono la circoscrizione del Comune.

  2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 33,35 e confina con i comuni di AVISE, VALGRISENCHE, LA THUILE, INTROD, SAINT NICOLAS, VILLENEUVE e RHÊMES SAINT GEORGES.

 

Art. 6 - Sede

  1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Via Corrado Gex, 8 del capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.

  2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

  3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome ARVIER nonché con lo stemma approvato con d.p.r. 04.02.1993 n. 124, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub A.

  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata d.p.r. 04.02.1993 n. 124, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.

  3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

  4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.

  5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

  6. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

 

Art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale

  1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

  2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

  3. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del franco-provenzale.

  4. Tutte le deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

  5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un consigliere o di un assessore.

 

Art. 9 - Toponomastica

  1. II nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

  2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.

  3. Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonchè le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate, al fine di proporre alla Regione Autonoma Valle d’Aosta eventuali modifiche alla toponomastica.

 

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 - Organi

  1. Sono organi del Comune il consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.

  2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

 

Art. 11 - Consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo sull’attività del Comune.

  2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

  3. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.

  4. Il Sindaco presiede il consiglio.

  5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.

  6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

Art. 12 - Competenze

  1. Ai sensi e per gli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 art 21 C.1, il consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali:

  1. statuto dell’ente e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;
  2. regolamento del consiglio;
  3. bilancio preventivo e relative variazioni;
  4. rendiconto;
  5. costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
  6. istituzione e ordinamento dei tributi;
  7. adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
  8. nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
  1. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal R.R. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 e s.m.i. in materia di sua costituzione.

  2. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1:

  1. i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento degli uffici e dei servizi;
  2. i piani, i programmi e le loro variazioni e deroghe, la prima fase progettuale dei lavori pubblici con un importo lavori superiore a 150.000 euro e i pareri da rendere in tali materie;
  3. le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
  4. la partecipazione a società di capitale;
  5. la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
  6. la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  7. gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari;
  8. l’individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
  9. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  10. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
  11. l'elezione della Giunta, sulla base di un documento programmatico;
  12. gli statuti delle aziende speciali;
  13. la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
  14. i pareri sugli statuti delle consorterie;
  15. gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

 

Art. 13 Adunanze e convocazioni

  1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.

  2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.

  3. Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.

  4. L’ordine del giorno deve essere inviato ai consiglieri tramite posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. In caso di urgenza l’ordine del giorno è inviato ai consiglieri, tramite posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

  5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 5 (cinque) consiglieri o di 150 elettori.

  6. Nel caso in cui 5 consiglieri assegnati o 150 elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.

 

Art. 14 - Funzionamento

  1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.

  2. Il regolamento interno stabilisce:

  1. la costituzione dei gruppi consiliari;
  2. le modalità di convocazione del consiglio comunale;
  3. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
  4. la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
  5. le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;
  6. la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
  7. l’organizzazione dei lavori;
  8. la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
  9. in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
  1. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’art. 8 comma 3, 4 e 5.

  2. Il consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

  3. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.

  4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.

  5. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio, le sedute in seconda convocazione sono convocate in giornata successiva a quelle della prima convocazione.

  6. Il Sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco ne fa le veci l’assessore delegato.

  7. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.


Art. 15 - Consiglieri

  1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.


Art. 16 - Diritti e doveri

  1. I consiglieri hanno potere di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.

  2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

  3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

  4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.


Art. 17 - Gruppi consiliari

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

  2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

  3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.


Art. 18 - Commissioni consiliari

  1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

  2. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

  3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell’attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall’assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.

  4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.


Art. 19 - Nomina della Giunta

  1. La Giunta, è nominata dal consiglio comunale, tra i propri componenti, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alla carica di assessore.

  2. La nomina avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nei termini di legge.


Art. 20 - Giunta comunale

  1. La Giunta è l’organo esecutivo e di governo del Comune.

  2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

  3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi al Segretario comunale ed ai responsabili dei Servizi.

  4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

  5. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonchè dallo statuto.

  6. In particolare, la Giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

  1. riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
  2. propone gli atti di competenza del consiglio;
  3. approva progetti che non siano di competenza del Consiglio,
  4. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
  5. dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l’assegnazione e la determinazione della misura dell’intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento, e non rientrino nella sfera di attività del Segretario Comunale e dei responsabili dei Servizi.
  6. dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
  7. provvede alla nomina dei componenti della commissione di gara;
  8. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;
  9. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  10. vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
  11. in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
  12. determina le tariffe, le tasse e le aliquote delle imposte comunali sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale.
  1. La Giunta, all’atto dell’assegnazione delle quote di bilancio, può riservarsi la gestione di specifiche quote in relazione al margine di discrezionalità dei medesimi, nel rispetto del principio della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa.

     


Art. 21 - Composizione

  1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, e da due assessori. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.

  2. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti sopra indicati, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del comma 1 della L.r. 54/1998 e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

  3. Nella composizione della Giunta comunale si deve tenere conto della normativa vigente in merito alla tutela del genere meno rappresentato.

  4. Il consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.

  5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata dal Sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Consiglio con le modalità di cui al’art. 19.

  6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.

  7. La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.


Art. 22 - Funzionamento

  1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

  2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assensa o impedimento di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.

  3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

  4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

  5. La Giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.


Art. 23 - Sindaco

  1. Il Sindaco è eletto con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto della Giunta comunale.

  2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.

  3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.

  4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

  5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

  6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

  7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.


Art. 24 - Competenze amministrative

  1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:

  1. rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
  2. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
  3. presiede il consiglio e la Giunta comunale;
  4. coordina l’attività dei singoli assessori;
  5. può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;
  6. nomina e revoca il Segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
  7. sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  8. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  9. nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
  10. può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
  11. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
  12. può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
  13. convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
  14. adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
  15. rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  16. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
  17. propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;
  18. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’art. 47, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  19. provvede, nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  20. qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
  21. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del Comune;
  22. sottoscrive gli atti e i contratti, in rappresentanza del Comune, quando gli stessi siano rogati dal Segretario Comunale;
  23. partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
  1. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

  2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati ordinanze e decreti.

 

Art. 25 - Competenze di vigilanza

  1. Il Sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

  1. acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  2. promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  3. compie atti conservativi dei diritti del Comune;
  4. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni, le società partecipate tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
  5. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

Art. 26 - Ordinanze

  1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

  2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

  3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

  4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dall'Assessore delegato del primo ai sensi dello statuto.

 

Art. 27 - Vicesindaco

  1. Il Vicesindaco è eletto con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro della Giunta comunale.

  2. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

  3. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.


Art. 28 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

  1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco si applica la legge regionale.

 

Art. 29 - Delegati del Sindaco

  1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.

  2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

  3. Il Sindaco può revocare o modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.

  4. Le deleghe, le revoche e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

 

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

Art. 30 - Segretario comunale

  1. 1. Il Segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

  2. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizione di legge e dello statuto.

  3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

  4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del Segretario comunale.

 

Art. 31 - Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi

  1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al Segretario comunale, ed ai responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonchè delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

  2. Al Segretario comunale, ed ai responsabili dei servizi per le funzioni loro assegnate, competono tutti i compiti gestionali stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:

  1. predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
  2. ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla Giunta;
  3. liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
  4. responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
  5. atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
  6. atti di amministrazione e di gestione del personale;
  7. atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
  8. attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
  9. atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
  10. presidenza delle commissioni di gara;
  11. verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
  12. verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’attività degli uffici e del personale a cui sono preposti.

 

Art. 32 - Competenze consultive

  1. Il Segretario comunale, ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

  2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.

  3. Il Segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

 

Art. 33 - Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento

  1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

  2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 34 - Competenze di legalità e garanzia

  1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.

  2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.

  3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all’organo regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività degli atti del Comune.

 

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale

  1. L’organizazzione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
  1. distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
  2. organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
  3. analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun servizio;
  4. individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  5. massima flessibilità delle strutture e del personale.
  1. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

  2. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento degli uffici e dei servizi, con l’osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

  3. La Giunta, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, procede all’assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

  4. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonchè dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.


Art. 36 - Struttura degli uffici

  1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.


Art. 37 - Personale

  1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.


Art. 38 - Albo pretorio

  1. Sul sito ufficiale del Comune è attivo un link all’Albo pretorio digitale per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

  2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

  3. Il Segretario comunale, od un suo delegato, cura la pubblicazione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l’avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

 

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 39 - Forme di gestione

  1. Il Comune assicura l’erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.

  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.

  3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

 

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE

 

Art. 40 - Principi

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

  2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

  3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

 

Art. 41 - Cooperazione

  1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

  2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni con la Comunità Montana, le associazioni, le convenzioni tra comuni e gli accordi di programma.

 

Art. 42 - Comunità montana

  1. Fa parte della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines il Sindaco, o il Vice Sindaco delegato in caso di impedimento.

  2. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce – se del caso – anche le modalità del trasferimento del personale.

  3. La convenzione di cui al comma 4, viene approvata dal Consiglio comunale.

  4. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l’Unité, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni.

  5. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare all’Unité l’esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e dell’aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.

  6. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l’oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.


Art. 43 - Consorterie e Consorzi di Miglioramento Fondiario

  1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio, per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego, nell’interesse della comunità locale.

  2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.

  3. In tale caso il consiglio comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

  4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.

  5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.

  6. Il consiglio comunale può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.

  7. Il Comune promuove e sostiene l’attività dei Consorzi di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all’interesse generale dell’attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell’ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l’utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto medesimi.

 

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

 

Art. 44 - Partecipazione popolare

  1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione politica ed amministrativa dell’ente incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dello stesso.

  2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi mediante appositi provedimenti.

  3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

  4. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti fondamentali comunali individuati in apposito regolamento, del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

  5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all’Unione Europea.

  6. L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.


Art. 45 - Assemblee consultive

  1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

  2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di cinque consiglieri o di duecento elettori, entro 45 giorni.

  3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

  4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono richiedere alla relativa convocazione.


Art. 46 - Interventi nei procedimenti

  1. L’azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

  2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L.R. n 18/99 e dai regolamenti comunali.

  3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.


Art. 47 - Istanze

  1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.

  2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni, dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.


Art. 48 - Petizioni

  1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.

  2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità e le ragioni di irricivibilità sono stabiliti con apposito regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare.L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

  3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il Sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.

  4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza.


Art. 49 - Proposte

  1. I cittadini nel numero minimo di 150 possono presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale nonchè con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

  2. L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

  3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

  4. L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

 

Art. 50 - Associazioni

  1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee forme di consultazione.

  2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

  3. Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.


Art. 51 - Partecipazione a commissioni

  1. 1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

 

Art. 52 - Referendum

  1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
  2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

  3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di due referendum all’anno.

  4. Il referendum può essere promosso:

  1. dalla Giunta comunale;
  2. da 10 consiglieri comunali;
  3. da 300 elettori.
  1. L’ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materia giuridico-amministrativa, nominata dal consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.

  2. La consultazione deve tenersi in un’unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.

  3. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

  4. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.

  5. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la raccolta delle sottoscrizioni nonché le modalità organizzative delle consultazioni.

  6. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.

  7. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

  8. L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo pretorio del Comune e nel bollettino ufficiale della regione.


Art. 53 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi

  1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

  2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell’organo competente.

  3. Qualora i referendum propositivi siano approvati, l’atto sottoposto alla consultazione popolare risulta a sua volta approvato ed il consiglio ne prende atto.


Art. 54 - Accesso

  1. Al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture,agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.


Art. 55 - Informazione

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

  2. L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

  3. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

 

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56 - Statuto e sue modifiche

  1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.

  2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno 300 cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dal precedente art. 49.

  3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.

  4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

 

Art. 57 - Regolamenti

  1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.

  2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.

  3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi del precedente art. 49.

  4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi dei precedenti artt. 52 e 53.

  5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

  6. I regolamenti, non appena divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto dalla delibera di approvazione. Dell’entrata in vigore dei regolamenti è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi all’albo pretorio, per almeno 15 giorni.

  7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Norme transitorie

  1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

  2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.


Art. 59 - Norme finali

  1. L’organo competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

  2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.