REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA POLIVALENTE DELLE NUOVE SCUOLE COMUNALI

 

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Gestione
Art. 3 - Utenti e limiti di utilizzo
Art. 4 - Richieste
Art. 5 - Concessione d’uso dell’auditorium
Art. 6 - Diniego o rinuncia
Art. 7 - Revoca
Art. 8 - Ritiro
Art. 9 - Responsabilità e doveri dell’utilizzatore
Art. 10 - Responsabilità dell’Amministrazione
Art. 11 - Riconsegna dei locali e delle attrezzature
Art. 12 - Rimborsi spese e supplementi
Art. 13 - Versamento
Art. 14 - Esonero dell’Amministrazione da responsabilità per valori, oggetti d’uso o altro lasciati nei locali


Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina la gestione e l’uso della sala polivalente della scuola comunale in Via Saint Antoine 12 di Arvier, in seguito denominata “sala”.

 

Art. 2 - Gestione

  1. La sala è gestita direttamente dal Comune, che si riserva in via esclusiva tutta l’attività riguardante l’utilizzazione. Al fine di programmare l’utilizzo della sala verrà predisposta apposita agenda ove verranno annotate tutte le prenotazioni.
  2. La scuola utilizza la sala comunicando per iscritto, al fine dell’annotazione nell’apposita agenda delle prenotazioni, agli uffici del Comune il giorno e l’ora del previsto utilizzo.

 

Art. 3 - Utenti e limiti di utilizzo

  1. Possono utilizzare l’auditorium Enti, Associazioni, di natura sia pubblica sia privata, nonché, in via subordinata, persone fisiche.
  2. La sala deve essere utilizzato esclusivamente per manifestazioni, convegni, conferenze, celebrazioni, rappresentazioni, concerti, compatibili con la struttura a giudizio insindacabile della Comune.
  3. Il numero massimo di spettatori ammissibili è di 128 persone sedute più due portatori di handicapp a cui sono destinati gli appositi spazi.

 

Art. 4 - Richieste

  1. Chi è interessato ad utilizzare l’auditorium dovrà farne domanda scritta, indirizzata al Comune, con almeno 5 giorni di anticipo, specificando se la richiesta concerna soltanto l’uso dei locali o anche quello delle attrezzature esistenti (schermo, amplificazione, ecc..). Ogni altra attrezzatura dovrà essere prevista a carico del richiedente previa autorizzazione della Comune. A tal fine il richiedente specifica nella richiesta il tipo di attrezzatura che intende utilizzare.
  2. La domanda dovrà indicare, altresì, il tipo di attività da svolgere, la durata prevista, le generalità del responsabile dell’iniziativa, sottoscrittore della domanda.
  3. Non potranno esser prese in considerazione domande incomplete ovvero preordinate ad attività non consentite dal presente regolamento né quelle non conformi col carat-tere pubblico della struttura.
  4. Il Comune si riserva la valutazione discrezionale della concessione della sala e delle priorità per l’assegnazione in caso di presentazione di più richieste di uso contemporaneo.

 

Art. 5 - Concessione d’uso della sala

  1. Il Comune, esaminata la richiesta e valutatane l’ammissibilità, dispone perché il responsabile in essa indicato sia invitato a sottoscrivere l’impegnativa riportata nell’appendice A che costituisce autorizzazione all’uso della sala.
  2. Il Comune, in casi particolari, potrà autorizzare l’utilizzo della struttura anche se non sia stato rispettato il termine di cui al precedente articolo 4.
  3. All’atto della sottoscrizione dell’impegnativa il responsabile dell’uso prenderà visione dei locali, delle apparecchiature esistenti e verrà edotto sull’uso dei dispositivi di sicurezza nonché del corretto uso degli impianti. Al termine della visita verrà consegnata copia delle chiavi per l’accesso al locale.
  4. La concessione comprende l’uso dei locali e degli impianti di servizio nonché delle attrezzature specificatamente indicate nell’autorizzazione.

 

Art. 6 - Diniego o rinuncia

  1. Il diniego della concessione verrà comunicato per tempo dal Comune al richiedente.
  2. La rinuncia all’uso dell’auditorium deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

 

Art. 7 - Revoca

  1. Il Comune può sempre revocare l’autorizzazione concessa per sopravvenute ragioni di pubblico interesse; di norma non si procederà a revoca nelle ultime quarantotto ore antecedenti l’orario d’inizio della programmata manifestazione.
  2. Nulla è dovuto al concessionario in caso di revoca, salvo il rimborso della tariffa e eventuale supplemento anticipati in seguito alla sottoscrizione dell’impegnativa.

 

Art. 8 - Ritiro

  1. L’utilizzazione dell’auditorium può essere interrotta (con conseguente immediato ritiro della concessione) dal Comune che abbia riscontrato scorrettezze nell’utilizzo del fabbricato o delle sue attrezzature.

 

Art. 9 - Responsabilità e doveri dell’utilizzatore

  1. Chi ottiene l’uso della sala deve porre la massima diligenza per la conservazione dei beni e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto, anche se causato dagli spettatori, rimanendo stabilito che l’ordine e la disciplina durante le manifestazioni, riunioni ecc. sono a carico degli organizzatori nella persona del responsabile individuato nella richiesta di utilizzo.
  2. Durante l’utilizzazione il responsabile suddetto provvederà alla vigilanza, assumendosi ogni responsabilità verso il Comune per i danni alle parti edilizie, agli impianti, al contenuto ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
  3. Durante le manifestazioni, il responsabile dovrà richiedere, ove previsto da disposizioni vigenti, agli organi competenti l’impiego di un servizio di vigilanza e d’ordine.
  4. In ogni caso, tutte le responsabilità morali e materiali saranno sempre attribuite al responsabile titolare dell'autorizzazione.

 

Art. 10 - Responsabilità dell’Amministrazione

  1. L’Amministrazione è tenuta ad assicurarsi per la responsabilità civile incombente al proprietario del fabbricato e delle attrezzature.
  2. Resta inteso che l’utilizzazione è concessa secondo l’agibilità accertata e riconosciuta; pertanto, chi ne ha ottenuto l’utilizzazione deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d’uso e di capienza.

 

Art. 11 - Riconsegna dei locali e delle attrezzature

  1. Alla conclusione dell’iniziativa, il responsabile deve riconsegnare quanto ricevuto in uso dalla Comune, che procederà seduta stante ed in contraddittorio alla verifica dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

 

Art. 12 - Rimborsi e supplementi

  1. Per l’utilizzo della sala viene richiesto un rimborso delle spese di gestione e di manutenzione dello stesso, da versare al momento della sottoscrizione dell’impegnativa.
  2. Tale importo comprende anche le spese della pulizia ordinaria che verrà eseguita a cura del Comune al termine dell’utilizzo.
  3. L’importo del rimborso spese sarà stabilito e aggiornato con apposito provvedimento dell’Ente e sarà diversificato a seconda della categoria dell’utilizzatore dei locali chiesti in uso.
  4. Potranno essere previste agevolazioni ed esenzioni per gli Enti pubblici e per le Associazioni, anche private, senza scopo di lucro, privilegiando chi abbia sede nel territorio comunitario.
  5. I richiedenti autorizzati ad utilizzare, oltre ai locali, anche attrezzature di proprietà del Comune (microfoni, ecc.), sono tenuti a versare, in aggiunta alla tariffa stabilita, supplementi le cui misure saranno determinate nello stesso provvedimento di determinazione delle tariffe.

 

Art. 13 - Versamento

  1. Le tariffa ed i supplementi dovranno essere versati prima o almeno contemporaneamente alla sottoscrizione dell’impegnativa tramite c/c bancario presso la tesoreria del Comune, oppure mediante c/c postale intestao al Comune di Arvier.

 

Art. 14 - Esonero dell’Amministrazione da responsabilità per valori, oggetti d’uso o altro lasciati nei locali

  1. L’Amministrazione non risponderà in alcun modo dei valori e degli oggetti d’uso e degli effetti personali che venissero lasciati nei locali utilizzati.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/10/2009


Art. 1 - Finalità

  1. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio  a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.
  2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
  3. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale di giustificare l'istituzione dello stesso.
  4. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Art. 2 - Aventi diritto

  1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell' infanzia e alla scuola primaria di Arvier. In linea di principio sono esclusi dal servizio coloro che sono residenti all'interno dell'area evidenziata nell'allegata planimetria.
  2. Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Arvier iscritti alle scuole dell'infanzia e primaria di Arvier.
  3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: residenza nel Comune di Arvier, bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), distanza abitazione/scuola, genitori entrambi lavoratori.
  4. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Arvier purché vi siano disponibilità di posti sullo scuolabus.
  5. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote.

Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio

  1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio inviando a tutti gli utenti apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione del servizio e di pagamento dello stesso.
  2. La domanda deve essere presentata in forma scritta entro il 31 agosto di ogni anno sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali, di norma consegnato alle famiglie durante il mese di agosto e comunque reperibile presso il Comune.
    3. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
    4. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
    5. La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.
    6. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
    7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.


Art. 4 - Organizzazione del servizio

  1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autisti dipendenti dell'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4. Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997, sarà di norma svolto da dipendenti del Comune.
  2. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
  3. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.
  4. Il servizio è effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano con partenza dal parcheggio adiacente la scuola alle ore 16:30. Il mercoledì, non essendoci lezioni in orario pomeridiano, il servizio di rientro dalla scuola è anticipato alle ore 14:00. Eventuali modifiche all'orario scolastico determineranno una modificazione del servizio tale da garantire lo stesso.
  5. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:
    1. che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
    2. che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
    3. che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
    4. che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
    5. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
    6. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
    7. che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso l'Ufficio comunale.
  6. La responsabilità dei bambini, una volta che essi siano scesi alla fermata non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.
  7. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:
    1. localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
    2. distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m. 500;
    3. maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
    4. minimo intralcio al traffico stradale.
  8. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
  9. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.
  10. Relativamente ad alcune frazioni - caratterizzate da difficoltà di transito, nonché oggettive situazioni di pericolo lungo le strade e che comporterebbero la partenza del servizio con parecchio anticipo rispetto al normale orario di svolgimento - la Giunta Comunale, al fine di preservare l'incolumità di tutti gli utenti e del personale addetto al servizio, può prevedere che il servizio venga effettuato con modalità differenti. Qualora il trasporto non venga assicurato, la Giunta Comunale potrà prevedere l'erogazione di un contributo al nucleo familiare in relazione alla distanza percorsa e ai giorni di effettiva presenza a scuola del minore.
  11. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Uscite anticipate e scioperi

  1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.
  2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

Art. 6 - Uscite didattiche

  1. L'utilizzo dello scuolabus è consentivo per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituzione Scolastica di appartenenza.
  2. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo e contenere:
    1. programma dettagliato con orari e scopo della visita;
    2. nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
    3. dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
  3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:
    1. non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
    2. vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
    3. gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
  4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 7 - Organizzazione progetti scolastici facoltativi

  1. L'utilizzo dello scuolabus è consentito per il trasporto degli alunni partecipanti a progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola.
  2. L'Istituzione Scolastica dovrà comunicare per iscritto il calendario delle lezioni, gli orari e gli alunni partecipanti con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'inizio dell'attività.
  3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità dello scuolabus e degli orari degli autisti.
  4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio di cui all'art. 4, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 8 - Altri usi

  1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.

Art. 9 - Norme comportamentali

  1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
    1. stare seduti al posto;
    2. avere le cinture di sicurezza allacciate;
    3. non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
    4. non disturbare l'autista durante la guida;
    5. mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
  2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale di Segreteria e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
  3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.
  4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non da diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
  5. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 10 - Tariffe

  1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffe annuali, la cui entità viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate.

Art. 11 - Tariffe agevolate

  1. Hanno diritto alla riduzioni sulle tariffe annuali fissate per il servizio gli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Arvier che, sulla base dell'indicatore IRSEE, si trovino in situazione di disagio, secondo le percentuali di riduzione fissate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe.
  2. Per poter ottenere le riduzioni di cui sopra è indispensabile presentare istanza all'Amministrazione all'atto dell'iscrizione al servizio allegando alla domanda la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione IRSEE (indicatore regionale situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità. Qualora la documentazione presentata scadesse nel corso dell'anno scolastico la famiglia dovrà presentare nuova documentazione in corso di validità, pena la decadenza del diritto alle riduzioni. L'Ufficio comunale di Ragioneria procederà alla richiesta di versamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio sulla base delle giornate di utilizzo del servizio e del periodo di validità delle attestazioni presentate al Comune.
  3. Nel caso in cui i genitori del minore non risultino conviventi verrà presa in considerazione la media aritmetica tra l'IRSEE del nucleo dell'utente e l'IRSEE del genitore non convivente.
  4. Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall'istante anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.
  5. La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.

Art. 12 - Modalità di pagamento

  1. Il pagamento della tariffa annuale del servizio trasporto scolastico va effettuata secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale.
  2. I versamenti possono essere effettuati, a scelta del genitore:
    1. sul conto corrente postale intestato al Comune di Arvier (c/c postale n° 11887114)
    2. sul conto di tesoreria intestato al Comune di Arvier
    3. anche con unico bollettino per tutti gli utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare con indicazione dei nominativi dei minori cui si riferisce.

Art. 13 - Recupero crediti

  1. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione del minore al servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione del servizio in favore del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
  2. Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.
  3. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Art. 14 - Rinuncia o variazione

  1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio comunale di Segreteria.
  2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.
  3. La rinuncia al servizio potrà dar luogo al rimborso delle quote versate soltanto qualora sia conseguente a motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia e verrà concessa dall'Amministrazione sulla base del periodo di effettiva impossibilità all'utilizzo del servizio stesso.
  4. L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 15 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 28/10/2010

INDICE

Art.  1 - Oggetto
Art.  2 - Finalità della Biblioteca
Art.  3 - Servizi al pubblico
Art.  4 - Personale
Art.  5 - Calendario e orari
Art.  6 - Commissione di Biblioteca
Art.  7 - Iscrizione
Art.  8 - Lettura e consultazione in sede
Art.  9 - Prestito a domicilio
Art.  10 - Prestito interbibliotecario regionale, nazionale e internazionale
Art.  11 - Prestiti speciali
Art.  12 - Sezione ragazzi
Art.  13 - Servizi audiovisivi
Art.  14 - Servizio Internet
Art.  15 - Riproduzione fotostatica e stampe
Art.  16 - Informazione bibliografica e consulenza
Art.  17 - Comportamenti
Art.  18 - Sanzioni
Art.  19 - Incremento e revisione delle raccolte
Art.  20 - Doni, lasciti, scambi e depositi
Art.  21 - Cataloghi, inventari e registri
Art.  22 - Uso dei locali della Biblioteca per altre attività
Art.  23 - Osservanza
 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Biblioteca comunale di ARVIER, istituto culturale al servizio di tutti i cittadini, facente parte del sistema bibliotecario regionale (SBR) di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale).

 

Art. 2 - Finalità della Biblioteca

  1. Alla luce della rilevanza socio-culturale dell’istituto nell’ambito della comunità locale, le finalità della Biblioteca sono le seguenti: 
    • la promozione della lettura e delle raccolte;
    • la crescita culturale e civile della popolazione;
    • la diffusione delle conoscenze storiche e linguistiche locali;
    • la custodia, l’integrità e l’uso pubblico del materiale bibliografico ed audiovisivo;
    • la salvaguardia del materiale documentario raro e di pregio;
    • la raccolta, l’ordinamento e la conservazione del materiale documentario concernente il territorio comunale;
    • l’attuazione, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, del diritto allo studio;
    • la stimolazione all’educazione permanente;
    • l’organizzazione di attività culturali e promozionali, con particolare riguardo alla diffusione della lettura, e di iniziative socio-culturali di interesse comunitario;
    • la collaborazione alle attività ed ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati.

 

Art. 3 - Servizi al pubblico

  1. La Biblioteca assicura i seguenti servizi al pubblico gratuiti:
    1. il prestito a domicilio dei documenti;
    2. la consultazione in sede;
    3. l'informazione bibliografica e la consulenza sui cataloghi e sui documenti posseduti dalla Biblioteca;
    4. il prestito interbibliotecario regionale;
    5. l’utilizzo di postazioni informatiche ed il servizio Internet.
  2. Sono di norma a pagamento i seguenti servizi:
    1. il servizio di riproduzione dei documenti;
    2. le stampe derivanti dall'uso di computer forniti dalla Biblioteca, dalle ricerche effettuate su Internet e su banche dati in cd-rom;
    3. il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale.
  3. La Biblioteca svolge altresì compiti ad essa affidati dal sistema bibliotecario regionale.

 

Art. 4 - Personale

  1. La Biblioteca è gestita dall'aiuto-bibliotecario, cui compete la gestione biblioteconomica di tutti i servizi erogati dalla Biblioteca, secondo gli indirizzi del SBR.
  2. L’eventuale impiego di personale volontario che coadiuvi quello di ruolo potrà essere regolato da convenzioni stipulate dal Comune.

 

Art. 5 - Calendario e orari

  1. La Biblioteca garantisce un orario di apertura al pubblico non inferiore alle 15 ore settimanali, la cui articolazione è stabilita dall’Amministrazione comunale in relazione con le esigenze dell’utenza.
  2. Allo scopo di effettuare interventi di revisione, di riordinamento, di inventario, di prevenzione, di conservazione e di restauro, la Biblioteca rimane chiusa al pubblico per periodi variabili da uno a sette giorni in un anno.
  3. La Biblioteca resta chiusa nei periodi di ferie e di malattia dell'aiuto-bibliotecario, ove non sia possibile sostituirlo.
  4. Degli orari di apertura, di ogni loro variazione e degli eventuali periodi di chiusura è data ampia e tempestiva comunicazione alle altre biblioteche del SBR ed al pubblico anche attraverso organi di informazione.

 

Art. 6 - Commissione di Biblioteca

  1. La Commissione di Biblioteca è nominata dal Consiglio comunale con le seguenti attribuzioni:
    1. predisporre ed approvare il programma delle attività della biblioteca favorendo la partecipazione volontaria alla realizzazione delle stesse, nei limiti delle disponibilità di bilancio fissate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo;
    2. accertare l’attuazione dei programmi o l’osservanza del regolamento;
    3. porsi come elemento di collegamento con l’utenza ed esprimerne esigenze e proposte al Comune.
  2. La commissione è così composta:
    • il Sindaco o suo delegato;
    • due rappresentanti dell’Amministrazione comunale, di cui uno della minoranza;
    • l’aiuto-bibliotecario con funzioni di esperto;
    • una rappresentanza degli utenti ed una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel Comune, su proposta formulata dalla commissione in carica, fino a un massimo di otto persone.
  3. Nella prima seduta la commissione nomina fra i suoi componenti il Presidente e questi sceglie, fra i componenti, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
  4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dall’aiuto-bibliotecario.
  5. La commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque fino alla nomina della nuova commissione. I membri decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni. In caso di decadenza o dimissioni, i membri vengono sostituiti secondo gli stessi criteri e modalità previsti nei commi precedenti.
  6. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 4 mesi e, in seduta straordinaria, su determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da recapitare, tramite posta elettronica, fax o raccomandata a mano, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o 24 ore prima in caso di urgenza.
  7. Ogni riunione della Commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con voto deliberativo.
  8. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti dalla commissione e dalla medesima approvati.
  9. Rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni locali, un aiuto-bibliotecario del SBR o un suo delegato, il dirigente del SBR o un suo delegato possono essere convocati alle sedute della commissione, partecipandovi senza diritto di voto.

 

CAPO II - SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Art. 7 - Iscrizione

  1. Per poter usufruire dei servizi della Biblioteca l'utente deve iscriversi alla Biblioteca e fornire i propri dati presentando un documento di identità valido e il permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari.
  2. L'iscrizione dei minorenni è richiesta da un genitore, il quale deve presentare un documento di identità valido.
  3. All'inizio di ogni anno il personale incaricato provvede all'aggiornamento dei dati di iscrizione e alla ricostituzione della banca dati annuale.
  4. Una volta all’anno il personale incaricato cancella gli iscritti che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano effettuato alcun prestito o usufruito dei servizi della biblioteca.

 

Art. 8 - Lettura e consultazione in sede

  1. Tutti i documenti collocati a scaffale aperto, i cataloghi e gli inventari non amministrativi sono disponibili per la consultazione libera e gratuita.
  2. Per il materiale collocato nei depositi e in sezioni riservate, la consultazione avviene su richiesta.

 

Art. 9 - Prestito a domicilio

  1. Il prestito a domicilio consente agli utenti di prendere i documenti disponibili e di poterli leggere o consultare al di fuori della Biblioteca.
  2. Al momento del prestito, l'utente deve accertare lo stato di conservazione del documento, invitando l'aiuto-bibliotecario ad annotare eventuali imperfezioni. L’addetto al prestito svolge tutti i controlli per il prestito del documento e per le relative registrazioni. L'utente è responsabile di tutti i danni riscontrati alla restituzione del documento e non segnalati al momento della consegna. L'utente non può prestare il documento a una terza persona. In caso di violazione di tale norma resta comunque responsabile del documento.
  3. É consentito il prestito di tutti i documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad eccezione dei seguenti:
    1. documenti di consultazione;
    2. l'ultimo numero dei periodici;
    3. libri rari e libri preziosi.
  4. Si possono prendere in prestito fino a un massimo di sei documenti, di norma per la durata di un mese.
  5. L'aiuto-bibliotecario può stabilire limitazioni al numero dei documenti e alla durata del prestito nel caso di:
    1. documenti richiesti con particolare frequenza;
    2. novità editoriali;
    3. documenti audiovisivi.
  6. L’eventuale rinnovo del prestito avviene una sola volta:
    1. per un limite massimo di trenta giorni;
    2. per i documenti non prenotati da altri utenti.
  7. Non sono accettate le richieste di rinnovo del prestito:
    1. per i documenti più richiesti;
    2. per le novità editoriali;
    3. nel caso di restituzione dei documenti con ritardo.
  8. L'utente può chiedere di riservare un documento già in prestito ed è tenuto a ritirarlo entro 7 giorni dal momento in cui è avvenuta la comunicazione di disponibilità da parte della Biblioteca.

 

Art. 10 - Prestito interbibliotecario regionale, nazionale ed internazionale

  1. Il prestito interbibliotecario regionale consente lo scambio di documenti tra le biblioteche che fanno parte del SBR. L'utente della Biblioteca può ottenere in prestito documenti disponibili in altre biblioteche valdostane e il servizio è gratuito. La durata e le modalità del prestito a domicilio sono stabilite dalla biblioteca prestante.

  2. La Biblioteca regionale di Aosta, in qualità di centro della rete, cura il servizio di prestito interbibliotecario nazionale e internazionale per le biblioteche del SBR. Chiunque intenda avvalersi del servizio deve essere informato dei costi da sostenere che variano da biblioteca a biblioteca. Tali spese sono a completo carico dell'utente.

 

Art. 11 - Prestiti speciali

  1. In deroga alla durata, alla tipologia e al numero dei documenti, sono previsti prestiti speciali a favore:
    1. delle biblioteche del Sistema bibliotecario regionale;
    2. di insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria inferiore e superiori della Regione, nonché dell’Università della Valle d’Aosta;
    3. di operatori sociali, culturali e sanitari che operano nell'ambito di strutture organizzate.
  2. L'aiuto-bibliotecario concede prestiti particolari anche per mostre, esposizioni o altre manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta.

 

Art. 12 - Sezione ragazzi

  1. La sezione è rivolta a tutti i bambini e ragazzi, i quali la frequentano sotto la responsabilità dei genitori.
  2. L'iscrizione è fatta da un genitore, il quale deve compilare il modulo di autorizzazione e presentare un proprio documento di identità valido.
  3. Durante le visite scolastiche l'insegnante iscrive i singoli alunni e risponde dei prestiti effettuati agli stessi.

 

Art. 13 - Servizi audiovisivi

  1. Presso la biblioteca è possibile ascoltare e visionare il materiale disponibile nell’apposita postazione.
  2. L’utente può utilizzare la postazione audio per una durata massima di un’ora e la postazione video per una durata massima di due ore e comunque per tutta la durata del film.
  3. Le postazioni di visione e di ascolto possono essere prenotate.
  4. Gli audiovisivi possono essere concessi in prestito.

 

Art. 14 - Servizio Internet

  1. La Biblioteca offre ai propri utenti l'accesso a Internet, come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali. Si precisa che:
    1. la responsabilità delle informazioni disponibili in rete è esclusivamente di ogni produttore;
    2. l'aiuto-bibliotecario non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: egli, quindi, non è responsabile dei contenuti offerti.
  2. Fatte salve le norme vigenti in materia, per accedere alla postazione Internet l'utente deve rilasciare le proprie generalità e accettare le norme di utilizzo del servizio. In particolare:
    1. ciascun utente di Internet è tenuto a firmare, a ogni sessione, l'apposito registro della Biblioteca che ne documenta il giorno e l'ora di utilizzo;
    2. per gli utenti minori di anni 18, l'accesso al servizio Internet è subordinato alla firma di una dichiarazione liberatoria da parte di un genitore, che abbia preso visione del regolamento;
    3. i minori utilizzano Internet sotto la diretta responsabilità dei genitori che rispondono dell'uso improprio nonché di ogni eventuale danno procurato;
    4. l’uso di Internet è consentito di norma a non più di due persone contemporaneamente per postazione;
    5. è fissato un limite massimo di utilizzo di 1 ora al giorno per utente.
  3. La gestione delle postazioni avviene attraverso l’uso di una procedura informatizzata che registra e conserva, così come richiesto dalla normativa, i dati anagrafici, la postazione e l’orario di connessione usufruiti da ogni utente.
  4. Gli utenti sono tenuti a utilizzare appropriatamente i mezzi messi a loro disposizione rispettando gli scopi educativi, informativi e ricreativi ai quali gli stessi sono destinati. In particolare è vietato:
    1. alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware del computer della Biblioteca;
    2. accedere a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete, violare gli accessi protetti, le licenze d’uso e le norme vigenti del copyright, scaricare software.

 

Art. 15 - Riproduzione fotostatica e stampe

  1. E' possibile riprodurre i documenti posseduti dalla Biblioteca, con le limitazioni previste dalla legge. La riproduzione è autorizzata ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta. E' vietata la duplicazione, con qualsiasi mezzo, dei documenti dati in prestito.
  2. La riproduzione fotostatica dei documenti e l’invio di stampe dalle postazioni informatiche messe a disposizione degli utenti sono soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dal Comune. Sono esentati dal pagamento di detta tariffa gli studenti residenti nel Comune, qualora il materiale riprodotto sia oggetto di studio.

 

Art. 16 - Informazione bibliografica e consulenza

  1. Il personale della Biblioteca garantisce agli utenti:
    1. l'informazione, la consulenza bibliografica e l'assistenza necessaria alla ricerca dei documenti e all'uso delle attrezzature della Biblioteca;
    2. l'informazione e la consulenza bibliografica relativa ai documenti posseduti, alle risorse documentarie e bibliografiche delle biblioteche valdostane.

 

CAPO III - REGOLE PER L’UTENZA

Art. 17 - Comportamenti

  1. Chi entra in Biblioteca deve rispettare le norme di legge che regolano l'uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del presente regolamento.
  2. In particolare, in Biblioteca è vietato:
    1. danneggiare in qualsiasi modo i documenti, le attrezzature e gli arredi dei locali;
    2. far segni, scrivere o sottolineare, anche a matita, sui libri e sui documenti;
    3. disturbare in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro;
    4. introdurre animali;
    5. consumare cibi e bevande.

 

Art. 18 - Sanzioni

  1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dà luogo all'applicazione di sanzioni.
  2. Se l'utente fornisce dati scorretti o non comunica le modifiche dei suoi dati è sospeso dall'uso dei servizi della Biblioteca fino all'avvenuta regolarizzazione della sua posizione.
  3. In caso di danneggiamento dei documenti:
    1. chi restituisce i documenti scritti a matita deve cancellare le sottolineature senza rovinare il documento;
    2. chi perde o danneggia, in modo irreparabile, un documento o un suo allegato:
      • se il documento è in commercio deve riacquistarlo nella stessa o in analoga edizione;
      • se il documento non è in commercio l'utente deve acquistare un documento di analogo argomento o di stesso valore secondo le indicazioni dell'aiuto-bibliotecario.
  4. In caso di ritardata restituzione dei documenti:
    1. l’aiuto-bibliotecario provvede in primo luogo ad un sollecito informale orale o telefonico;
    2. trascorsi 30 giorni, invia un sollecito in forma scritta;
    3. chi non restituisce un documento dopo essere stato sollecitato in forma scritta, è sospeso dal prestito della Biblioteca fino alla restituzione o il riacquisto dello stesso, ovvero al rimborso qualora non reperibile sul mercato;
    4. se il ritardo è superiore ad un anno l'utente è sospeso dal servizio di prestito di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario regionale fino a che non regolarizzerà la sua situazione;
    5. l'utente che restituisca in ritardo un volume ottenuto tramite il prestito interbibliotecario incorre nelle sanzioni e i rimborsi stabiliti dalla biblioteca prestante per la ritardata o mancata restituzione.
  5. Chi danneggia gli arredi e le attrezzature della Biblioteca è sospeso dai servizi della stessa per un periodo minimo di un mese fino a un massimo di un anno, fatte salve le responsabilità penali; in ogni caso egli è tenuto a risarcire il danno. In caso di recidiva, la sospensione dai servizi della Biblioteca è definitiva. I nomi degli utenti sospesi dal prestito devono essere comunicati a tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario regionale, le quali devono ugualmente sospendere dal prestito gli utenti sanzionati.
  6. Chi disturba in qualsiasi modo l'attività di studio o di lavoro della Biblioteca è immediatamente allontanato dai locali della stessa. In caso di recidiva, è sospeso dai servizi della biblioteca per un periodo minimo di una settimana fino a un massimo di un mese.

 

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art. 19 - Incremento e revisione delle raccolte

  1. Le raccolte si incrementano per acquisto, per donazione, per scambio. La scelta dei materiali librari e documentari da acquisire per l'aggiornamento delle raccolte è affidata all'aiuto-bibliotecario che effettua le scelte in piena autonomia.
  2. L'aiuto-bibliotecario, nel rispetto e per la promozione dei principi statutari in materia di bilinguismo e delle specifiche finalità della Biblioteca, provvede alla scelta:
    1. analizzando la domanda degli utenti;
    2. valutando l'offerta, le dotazioni della Biblioteca e le esigenze di coordinamento con le altre biblioteche del Sistema bibliotecario regionale.
  3. Annualmente deve essere effettuata dall’aiuto-bibliotecario la revisione delle raccolte documentarie. Il materiale scartato, se acquistato con i fondi regionali, deve essere riconsegnato al Sistema Bibliotecario Regionale.

 

Art. 20 - Doni, lasciti, scambi e depositi

  1. La Biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificità delle raccolte, può ricevere o cedere, in dono, in cambio o in deposito, materiale documentario.
  2. L'accettazione di singoli documenti o di raccolte di documenti verrà deliberata dall’Amministrazione comunale tenendo conto del parere dell’aiuto-bibliotecario, con il diritto di rifiuto in ragione della natura della Biblioteca e dei documenti offerti.

 

Art. 21 - Cataloghi, inventari e registri

  1. In relazione alle finalità del servizio, la Biblioteca garantisce la corretta gestione patrimoniale, amministrativa e biblioteconomica dei documenti posseduti e di nuova acquisizione. A questo fine l'aiuto-bibliotecario provvede a curare tutti gli adempimenti e la tenuta dei cataloghi, degli inventari, dei registri e delle scritture necessari, in base alle norme ed alle tecniche biblioteconomiche e archivistiche.

 

Art. 22 - Uso dei locali della Biblioteca per altre attività

  1. L’uso dei locali della Biblioteca per attività promosse da altre istituzioni o associazioni deve essere autorizzato dall’Amministrazione comunale ed essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento del servizio o danneggiarne i materiali e le attrezzature.

 

Art. 23 - Osservanza

  1. Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti gli utenti della Biblioteca i quali, al momento dell'iscrizione, si impegnano a osservarlo in tutti i suoi articoli.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 13/02/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 29/10/2009
Omologazione del Ministero della Saluta in data 25/11/2009 – nostro prot. n° 5319 del 27/11/2009


INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Responsabilità
Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA
CAPO I - NORME PRELIMINARI
Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale
Art. 6 Reparti speciali nel cimitero

CAPO II - FERETRO
Art. 7 Caratteristiche del feretro
Art. 8 Chiusura del feretro

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 9 Inumazioni
Art. 10 Tumulazioni
Art. 11 Criteri di assegnazione dei loculi
Art. 12 Tumulazione provvisoria
Art. 13 Lapidi funerarie
Art. 14 Ornamenti funebri

CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Art. 15 Esumazioni ordinarie
Art. 16 Esumazioni straordinarie
Art. 17 Estumulazioni ordinarie
Art. 18 Estumulazioni straordinarie
Art. 19 Oggetti da recuperare
Art. 20 Ossario comune
Art. 21 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO V - SEPOLTURE PRIVATE
Art. 22 Tombe di famiglia

CAPO VI - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
Art. 23 Cremazione
Art. 24 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
Art. 25 Urna cineraria
Art. 26 Volontà sulla destinazione delle ceneri
Art. 27 Conservazione delle ceneri
Art. 28 Dispersione delle ceneri
Art. 29 Cinerario comune

CAPO VII - CONCESSIONI
Art. 30 Provvedimento di concessione
Art. 31 Estinzione di concessione cimiteriale
Art. 32 Manutenzione delle sepolture

CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 33 Trasporti funebri
Art. 34 Deposito d’osservazione ed obitorio
Art. 35 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
Art. 36 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
Art. 37 Norme di comportamento

CAPO IX - AREE DI RISPETTO CIMITERIALI
Art. 38 Deroga delle distanze

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39 Sanzioni
Art. 40 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
Art. 41 Informazione ai cittadini
Art. 42 Entrata in vigore

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Art. 2 - Responsabilità

  1. Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
  2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico

  1. Presso l’ufficio comunale di polizia mortuaria è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'Art. 52 del D.P.R. 285/1990.
  2. Sono inoltre tenuti negli uffici comunali Comune di Arvier e presso il cimitero:
    • l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
    • copia del presente regolamento;
    • ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

  1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale in applicazione degli indirizzi del Consiglio Comunale.

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 5 - Ammissione nella struttura cimiteriale

  1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri  di persone:
    1. decedute nel territorio del Comune di Arvier;
    2. ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
    3. nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'Art. 7 del D.P.R. 285/1990;
    4. ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
  2. L’ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri  di persone:
    1. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
    2. non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
    3. non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;
    4. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, parenti entro il II° di persone residenti nel Comune;
    5. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;
    6. proprietarie di abitazioni o unità immobiliari nel Comune.

CAPO II - FERETRO

Art. 7 - Caratteristiche del feretro

  1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
  2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all’inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02.
  3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
  4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
  5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 8 - Chiusura del feretro

  1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Valle d’Aosta, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, secondo quanto dispone in merito l’art. 9.7 della Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993, n. 24.
  2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 9 - Inumazioni

  1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie decennali. Le carat-teristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l’una dall’altra e l’ordine d’impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
  2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione rinnovabile.
  3. Sopra ogni fossa sarà collocata a cura e spese del concessionario un copri tomba avente le  caratteristiche stabilite dall’amministrazione comunale.
  4. Nel cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili  per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
  5. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Art. 10 - Tumulazioni

  1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
  2. Le sepolture a tumulazione in loculi e cellette ossario sono oggetto di concessione trentennale rinnovabile.
  3. Le sepolture a tumulazione in cellette cinerarie sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile per  un ulteriore periodo su richiesta dei familiari.
  4. Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate  e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'Art. 30 del presente regolamento.
  5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'Art. 106 del citato D.P.R..
  6. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Art. 11 - Criteri di assegnazione dei loculi

  1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
  2. E' ammessa la concessione di loculi, a persone in vita, residenti nel Comune, che non abbiano parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.
  3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali saranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
  4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
  5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Art. 12 - Tumulazione provvisoria

  1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
  2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'Art. 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
    1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
    2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
    3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
    4. qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
    5. qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Art. 13 - Lapidi funerarie

  1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
  2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
  3. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
  4. Saranno ammesse soltanto scritte in carattere "romano" relative a nome, cognome, data di nascita e di morte.
  5. Eventuali scritte diverse da quelle sopra descritte dovranno essere autorizzate all'atto della concessione del loculo, della celletta ossario o della nicchia cineraria

Art. 14 - Ornamenti funebri

  1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
  2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
  3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
  4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di contenitori di recupero per i fiori.

CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 15 - Esumazioni ordinarie

  1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio  dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
  2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all’atto dell’esumazione.
  3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell’allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
  4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'e-sumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Art. 16 - Esumazioni straordinarie

  1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.
  2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere o per cremazione. Si possono eseguire in tutto l’arco dell'anno solo quelle ordinate dall’Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell’art. 84, comma 1 lettera a) del D.P.R. 285/1990.
  3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
  4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per trasferire il cadavere in altro campo di inumazione.

Art. 17 - Estumulazioni ordinarie

  1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, salvo diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 18 - Estumulazioni straordinarie

  1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell’anno solo le estumulazioni straordinarie ordinate dall’Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell’art. 84, comma 1 a) del D.P.R. n° 285/90.
  2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
  3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Art. 19 - Oggetti da recuperare

  1. E' possibile, previa richiesta al responsabile del servizio di custodia  recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
  2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
  3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati all’interno degli uffici comunali da parte del responsabile del servizio di custodia, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
  4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
  5. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 20 - Ossario comune

  1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
  2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Art. 21 - Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

  1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell’Art. 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
  2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all’interno del cimitero e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell’Art. 12 del D.P.R. 254/2003.

CAPO V - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 22 - Tombe di famiglia

  1. Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell’autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione non dovrà superare i 99 anni, salvo rinnovo.
  2. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale secondo il disposto dell’art. 94 del D.P.R. n° 285/90.
  3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini fino al 6° grado.
  4. E’ consentita anche la tumulazione di persone non parenti ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad esempio l’erede testamentario) nei confronti del concessionario secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

CAPO VI - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 23 - Cremazione

  1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
  2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell’impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 24 - Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

  1. L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
  2. L’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell’Art. 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà alla cremazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi.
  3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’Art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 25 - Urna cineraria

  1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
  2. L’urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l’inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.

Art. 26 - Volontà sulla destinazione delle ceneri

  1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
  2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell’Art. 4 della L.r. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
    1. disposizione testamentaria;
    2. dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l’indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
  3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi.
  4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
  5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
  6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
  7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Art. 27 - Conservazione delle ceneri

  1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all’Art. 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un’urna sigillata che sarà affidata dall’ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti  di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 26 del presente regolamento.
  2. L’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell’urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
  3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un’apposita targa collettiva all’interno del cimitero.

Art. 28 - Dispersione delle ceneri

  1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
    1. nel cinerario comune all’interno del cimitero;
    2. in area verde appositamente destinata all’interno del cimitero;
    3. in natura, purchè ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
    4. nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
    5. in aree private, purchè all’aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
  2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 26 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’Art. 26 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
  3. E’ vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall’Art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
  4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  5. L’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
  6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un’apposita targa collettiva all’interno del cimitero.

Art. 29 - Cinerario comune

  1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 26 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

CAPO VII - CONCESSSIONI

Art. 30 - Provvedimento di concessione

  1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.  In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
    1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili
    2. la durata;
    3. i/il concessionari/o;
    4. i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
    5. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
  2. Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune la concessione di un’area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Art. 31 - Estinzione di concessione cimiteriale

  1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
  2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 32 - Manutenzione delle sepolture

  1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
  2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 - Trasporti funebri

  1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l’identità. E’ inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all’obitorio.
  2. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l’indicazione dell’impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
  3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.
  4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
  5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
  6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente Art. 25.

Art. 34 - Deposito d'osservazione ed obitorio

  1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'Art. 12 del D.P.R. 285/1990.
  2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
  3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
  4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
  5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 35 - Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

  1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e dell’incaricato del servizio di custodia le seguenti operazioni cimiteriali:
    1. esumazione straordinaria;
    2. estumulazione straordinaria;
    3. risanamento tombe.

Art. 36 - Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

  1. Per la collocazione di lapidi o copri tomba, per l'apposizione di epigrafi, per l’esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all’ufficio tecnico del Comune.
  2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
  3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Art. 37 - Norme di comportamento

  1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
  2. All’interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile del servizio di custodia, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX - AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art. 38 - Deroga delle distanze

  1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall’Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l’Amministrazione comunale secondo quanto dispone l’art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Sanzioni

  1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’Art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 40 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
  2. Le concessioni di sepolture ad uso perpetuo, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803 (10/02/1976) mantengono il carattere di perpetuità, fatta salva l’applicazione degli artt. 63, 93 e 98 del D.P.R. 285/2000.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Art. 41 - Informazione ai cittadini

  1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:
    • pubblicazione all’albo pretorio;
    • affissione all’interno del cimitero comunale;
    • pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 42 - Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 11/05/1992 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29/10/2009

 

Art. - 1 Obiettivi

  1. La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo indipendentemente dalle condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e dalle convinzioni religiose.
  2. Al pari di altri momenti della giornata scolastica il tempo mensa ha finalità socio-educative nei confronti degli alunni e assicura il prolungamento dell'orario scolastico.
  3. L'Amministrazione comunale si impegna affinché la corretta gestione mantenga alto il livello del servizio offerto e vengano promosse iniziative volte a sviluppare una corretta educazione alimentare rivolta a genitori e alunni.

 

Art. 2 -  Funzionamento

  1. Il funzionamento della refezione scolastica è garantito, con il coordinamento dell'Ufficio comunale di Segreteria, in sinergia, secondo le rispettive competenze, dalla Ditta appaltatrice del Servizio, dall'Ufficio comunale di Ragioneria, dalla Comunità Montana Grand Paradis, dall'Istituzione Scolastica e da ogni altro soggetto ritenuto indispensabile al corretto e regolare svolgimento del servizio stesso.

 

Art. 3 - Organizzazione del servizio

  1. Il menù è elaborato dai competenti servizi dell'Azienda USL (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione).
  2. Rispetto al menu stabilito dai competenti servizi, deroghe e diete particolari sono ammesse nei seguenti casi:
    1. per motivi di salute, dietro presentazione di certificazione medica all'Ufficio Comunale di Segreteria (Tel. 0165/929001) o all'Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
    2. per motivi di salute, relativamente al cosiddetto menu “in bianco “, su richiesta scritta dei genitori da presentarsi all'Ufficio comunale di Segreteria, senza certificazione medica valido per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi
    3. per motivi religiosi, su richiesta scritta dei genitori all'Ufficio comunale di Segreteria.
  3. Il servizio è erogato in conformità al calendario scolastico regionale ed all'articolazione dell'orario delle singole scuole.
  4. Ogni plesso scolastico è dotato di un locale adibito a sala mensa.
  5. L'accesso alle sale mensa è consentito, oltre che agli alunni frequentanti, ai Capi d'Istituto, al personale docente, al personale e agli amministratori comunali, al personale dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e della Ditta appaltatrice del servizio, ai rappresentanti dei genitori nelle forme previste dagli accordi interistituzionali vigenti.
  6. Nel refettorio non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli previsti dalle tabelle dietetiche, salvo nei casi di cui al presente articolo. Per motivi igienico-sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, è vietato consumare pasti non forniti dall'Amministrazione Comunale.

 

Art. 4 - Assemblee, scioperi

  1. In caso di:
    1. Assemblea pomeridiana del personale docente: l'Amministrazione Comunale garantisce il servizio.
    2. Sciopero del personale docente: l'Amministrazione Comunale garantisce il servizio in caso di regolare svolgimento delle lezioni; il servizio è garantito anche qualora il regolare svolgimento delle lezioni riguardi soltanto alcune classi o gruppi di alunni.
    3. Sciopero delle cuoche e delle assistenti: l'Amministrazione Comunale non garantisce il servizio.

 

Art. 5 - Servizi offerti

  1. Il servizio offerto prevede il pranzo dal lunedì al venerdì secondo il calendario dell'attività scolastica fissato dalle competenti autorità in materia.

 

Art. 6 - Utenza

  1. Il servizio di refezione scolastica viene offerto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale nonché agli insegnanti e al personale ausiliario aventi diritto al pasto.
  2. E' facoltà dell'Amministrazione ammettere al servizio anche gli alunni frequentanti scuole dell'infanzia e primaria di altri Comuni qualora l'Istituzione Scolastica proponga progetti formativi rivolti non soltanto agli alunni delle scuole di Arvier, fermo restando l'addebito dei relativi costi agli Enti di provenienza dei minori e relativi eventuali accompagnatori aventi diritto al pasto.

 

Art. 7 - Accesso al servizio

  1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio inviando a tutti gli utenti apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione del servizio e di pagamento dello stesso nonché per mezzo di appositi avvisi pubblici affissi sul territorio comunale.
  2. La domanda deve essere presentata in forma scritta entro il 31 agosto di ogni anno sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali, di norma consegnato alle famiglie durante il mese di agosto e comunque reperibile presso il Comune.
  3. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
  4. L'eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato almeno 15 giorni prima in forma scritta con nota da inviare all'Ufficio comunale di Segreteria. Qualora il ritiro non venga formalmente comunicato, l'eventuale quota fissa mensile (vedi art. 8) stabilita dall'Amministrazione continua ad essere dovuta.

 

Art. 8 - Tariffe

  1. Le tariffe vengono determinate ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale che fissa la quota del pasto.
  2. E' facoltà della Giunta stabilire l'articolazione tariffaria prevedendo, oltre al pagamento del pasto per l'effettiva presenza alla refezione, una quota fissa mensile da corrispondere per l'iscrizione al servizio.
  3. L'Amministrazione non rilascerà alcun buono cartaceo alle famiglie ma provvederà alla gestione del servizio con il supporto di apposita procedura informatizzata che avviserà i genitori che i pasti pagati sono in via di esaurimento, invitandoli a trasmettere al Comune copia della ricevuto di acquisto di nuovi pasti. I genitori possono rivolgersi all'Ufficio comunale di Ragioneria (Tel. 0165/929829) per conoscere la situazione del/dei minori iscritti al servizio.
  4. I pasti acquistati hanno scadenza con il termine delle lezioni dell'anno scolastico in cui è stato effettuato l'acquisto. Per quelli non usufruiti sarà possibile richiedere il rimborso delle somme versate all'Amministrazione entro il 31 luglio di ogni anno oppure la conversione in pasti per l'anno scolastico successivo entro il termine per l'iscrizione al servizio stesso, fatto salvo il pagamento di eventuali somme a conguaglio.

 

Art. 9 - Tariffe agevolate

  1. Hanno diritto alla riduzioni sulle tariffe annuali fissate per il servizio gli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Arvier che, sulla base dell'indicatore IRSEE, si trovino in situazione di disagio, secondo le percentuali di riduzione fissate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe.
  2. Per poter ottenere le riduzioni di cui sopra è indispensabile presentare istanza all'Amministrazione all'atto dell'iscrizione al servizio allegando alla domanda la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione IRSEE (indicatore regionale situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità. Qualora la documentazione presentata scadesse nel corso dell'anno scolastico la famiglia dovrà presentare nuova documentazione in corso di validità, pena la decadenza del diritto alle riduzioni. L'Ufficio comunale di Ragioneria procederà alla richiesta di versamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio sulla base delle giornate di utilizzo del servizio e del periodo di validità delle attestazioni presentate al Comune.
  3. Nel caso in cui i genitori del minore non risultino conviventi verrà presa in considerazione la media aritmetica tra l'IRSEE del nucleo dell'utente e l'IRSEE del genitore non convivente.
  4. Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall'istante anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.
  5. La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.

 

Art. 10 - Modalità di pagamento

  1. Il pagamento di pasti va effettuato anticipatamente in pacchetti di minimo 10 pasti.
  2. L'eventuale quota fissa mensile va corrisposta entro il primo giorno del mese cui si riferisce (esempio: entro il 01/10 la quota fissa mensile di ottobre).
  3. I versamenti possono essere effettuati, a scelta del genitore:
    o sul conto corrente postale intestato al Comune di Arvier (c/c postale n° 11887114)
    o sul conto di tesoreria intestato al Comune di Arvier
    anche con unico bollettino per tutti gli utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare con indicazione dei nominativi dei minori cui si riferisce.

 

Art. 11 - Recupero crediti

  1. Il mancato pagamento anticipato dei pasti e della eventuale quota fissa comporterà la non ammissione del minore al servizio. I genitori verranno, in primo luogo, invitati con nota scritta a recarsi a scuola a prendere il figlio al termine delle lezioni del mattino per riaccompagnarlo per il proseguimento delle stesse nelle ore pomeridiane.
  2. Qualora il debitore non provveda a regolarizzare la posizione e al ritiro del bambino dal servizio riceverà apposita comunicazione di messa in mora con applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge nonché comunicazione di sospensione del minore dal servizio. L'utente verrà nuovamente ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
  3. Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.

 

Art. 12 - Norme comportamentali

  1. Nel caso in cui si dovessero verificare atti di indisciplina da parte degli utenti, le assistenti addette al servizio segnaleranno con nota scritta l'accaduto alla famiglia, inviandone copia al Comune. Nel caso si continuassero a verificare atti di indisciplina nonostante il richiamo delle assistenti il Comune potrà provvedere a comminare all'alunno la sospensione temporanea dal servizio (per un numero di giorni dipendente dalla gravità del fatto) con motivata comunicazione scritta alla famiglia. Dopo due sospensioni temporanee è facoltà dell'Amministrazione sospendere definitivamente l'utente dal servizio.
  2. In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

 

Art. 13 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 

Art. 14 - Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.