REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

Approvato dal Consiglio Comunale n. 37 della seduta del30/10/2012

INDICE

art. 1 - Oggetto del regolamento
art. 2 - Definizione
art. 3 - Requisiti fondamentali
art. 4 - Modalità di svolgimento dell’attività
art. 5 - Avvio di nuove attività
art. 6 - Trasferimento di titolarità
art. 7 - Trasferimento di sede
art. 8 - Modifiche dei locali
art. 9 - Modifiche alle attrezzature
art. 10 - Sospensione volontaria dell’attività
art. 11 - Altre variazioni
art. 12 - Attività didattiche
art. 13 - Divieto di prosecuzione dell’attività
art. 14 - Aspetti igienico-sanitari
art. 15 - Requisiti dei locali
art. 16 - Requisiti igienico-sanitari e modalità di utilizzo delle attrezzature
art. 17 - Orari e tariffe
art. 18 - Controlli
art. 19 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi
art. 20 - Sanzioni
art. 21 - Provvedimenti d’urgenza
art. 22 - Conversione delle autorizzazioni di parrucchiere uomo-donna
art. 23 - Applicabilità
art. 24 - Norme transitorie
art. 25 - Disposizioni in materia di accesso e trattamento dati sensibili
art. 26 - Abrogazione norme e entrata in vigore
Allegato A

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Le attività di acconciatore, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria artigiana o non artigiana esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le forme fissate:

  • dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
  • dalla legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
  • dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina le attività di acconciatore secondo quanto stabilito:
- dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 “Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato”;

- dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese”;
- dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- dalla legge regionale 1 giugno 2010, n. 16 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010”;
- dalla legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011”.

3. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza e dell’ambiente, urbanistiche ed edilizie vigenti.

4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell’inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente Regolamento.

5. Sono disciplinate dal presente Regolamento le attività di acconciatore svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti.

6. E’ fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.

7. Non sono soggette al presente Regolamento:
a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni applicative sulla persona, se non quelle consistenti nell’applicazione e l’acconciatura di parrucche e simili;
b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate da specifiche normative.

Art. 2 - Definizione
1. L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare. E’ inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
2. L’attività di barbiere comprende le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

Art. 3 - Requisiti fondamentali
1. L’attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, artigiana o non artigiana, e deve risultare iscritta all’albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.
2. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento richiede:
a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
1) del titolare nell’impresa individuale;
2) di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
3) dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
4) di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche.
b) il possesso da parte di chi svolge l’attività delle necessarie abilitazioni professionali di cui alla legge 174/2005 da parte:
1) in caso di impresa individuale: del titolare;
2) in caso di impresa artigiana in forma di società, anche cooperativa avente i requisiti di cui alla legge regionale 34/2001 oppure alla legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro per l'artigianato”: dei soci ed dei dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di acconciatore;
3) in caso di impresa diverse da quelle artigiane anche in forma societaria non avente i requisiti di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 oppure alla legge nazionale 8 agosto 1985, n. 443: del direttore tecnico qualora il soggetto sia esterno rispetto alla società o in alternativa del legale rappresentante, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa.
c) locali aventi la richiesta destinazione d’uso e conformi agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.
3. Deve sempre essere garantita la presenza nell’esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali durante tutto l’orario di apertura dell’attività. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un’altra persona in possesso di tali requisiti.
4. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività deve essere designato il responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 174/2005 che nel caso di impresa artigiana, può essere il legale rappresentante, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell’impresa, e nel caso di impresa non artigiana un direttore tecnico.
5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (in breve REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell’attività
1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nelle strutture turistico ricettive;
b) presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell’ambito di manifestazioni autorizzate durante le quali dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3:
a) presso il domicilio del cliente, ad eccezione esclusivamente in caso di malattia non di tipo infettiva in fase contagiosa, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità del cliente medesimo. La non contagiosità della malattia è assicurata dal medico di famiglia. E’ fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di avere copia dell’autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività;
b) in forma ambulante;
c) su posteggio in aree pubbliche o private.
3. E’ consentito l’esercizio presso:
a) palestre, alberghi, villaggi turistici, ospedali, comunità, case di cura, affittacamere, case per ferie, e altre strutture similari, a condizione che:
- vengano allestiti appositi locali aventi i requisiti previsti nel presente Regolamento;
- i locali non abbiano accesso diretto dalla pubblica strada;
- l’attività sia riservata ai soli frequentatori delle strutture suindicate;
- siano esclusi i servizi agli ammalati di malattie infettive in fase contagiosa assicurata dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza.
E’ fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.
b) estetista, a condizione che:
- sia allestita un’apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza con almeno un box/cabina di dimensioni adeguate al tipo di trattamento estetico e comunque di superficie non inferiore a 6 metri quadrati per il primo posto di lavoro e di almeno 4 metri quadrati per quelli successivi. La struttura dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento;
c) altre attività economiche, a condizione che:
- i locali rispettino i requisiti del presente Regolamento;
- l’attività di acconciatore sia svolta in forma secondaria e in una superficie inferiore alla metà del locale.
4. Nel caso di prestazioni fuori dai locali di lavoro, gli strumenti di lavoro devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch’essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste dall’articolo 16 del presente Regolamento.
5. I trattamenti e i servizi delle attività di acconciatore possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici” e s.m.i.
6. Qualora l’attività di acconciatore sia svolta all’interno di circoli privati e quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.
7. Alle imprese artigiane esercenti l’attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.
8. E’ consentita, all’interno di attività di acconciatore, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al decreto legislativo 114/1998 con le modalità ivi previste. All’interno degli esercizi di acconciatore non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare, ad eccezione della vendita per mezzo di apparecchi automatici con le modalità di cui al decreto legislativo 114/1998.
9. Nei locali adibiti ad attività di acconciatore sono consentite le seguenti, ulteriori, attività:
a) estetista a condizione che venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza. La struttura dovrà rispettare i requisiti previsti nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di estetista”;
b) tatuaggio e piercing a condizione che vengano esercitate da personale qualificato ed adeguatamente formato, in locali distinti da quelli adibiti alle attività di acconciatore.
10. L’attività di acconciatore in occasione di manifestazioni, fiere e convegni può essere svolta a titolo dimostrativo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e da personale qualificato previa segnalazione da presentare preventivamente allo Sportello unico competente per territorio.

Art. 5 - Avvio di nuove attività
1. L’apertura di nuovi esercizi è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (in breve SCIA), ai sensi e con le modalità dell’articolo 9 della legge regionale 12/2011 e dell’articolo 22 della legge regionale 19/2007, come meglio definite nell’apposita sezione del sito www.sportellounico.vda.it
La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara con tutte le firme da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, da altri amministratori o da soci di cui all’articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” ed eventualmente dal direttore tecnico e presentata allo Sportello unico competente per territorio con:
a) l’indicazione di tutti i dati richiesti e nelle sezioni corrispondenti all’operazione che interessa;
b) la specificazione dell’operazione che s’intende effettuare;
c) le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all’operazione che interessa - da rendersi selezionando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti - debitamente sottoscritte;
d) gli allegati previsti dal modello in relazione all’operazione che interessa.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, allo Sportello unico competente per territorio.
3. L’inizio dell’attività deve avvenire entro dodici mesi dalla ricevuta di presentazione della SCIA.
4. E’ consigliabile sottoporre preventivamente all’esame e quindi alla firma dell’autorità sanitaria competente il progetto dei lavori di predisposizione dei locali che si intendono realizzare.

Art. 6 - Trasferimento di titolarità
1. Il trasferimento di gestione o di proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di SCIA, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, così come previsto dall’articolo 3, punti 1 e 2, del presente Regolamento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la SCIA è presentata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il subentrante non in possesso della qualificazione professionale alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio può sospendere l’attività fino all’ottenimento della qualificazione professionale e presentare la SCIA oppure può preporre all'esercizio dell'attività stessa un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 7 - Trasferimento di sede
1. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 8 - Modifiche dei locali
1. L’ampliamento o riduzione dei locali è soggetto a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 9 - Modifiche alle attrezzature
1. Le modificazioni delle attrezzature dotate di schede tecniche sono soggette a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. Qualora la sostituzione di un’attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia, dovrà comunque essere trasmessa la relativa scheda tecnica.

Art. 10 - Sospensione volontaria dell’attività
1. L’attività può essere sospesa per un massimo di dodici mesi e tale termine può essere prorogato:
a) per gravi indisponibilità fisiche;
b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
c) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’unità locale socio-sanitaria.
Qualora l’attività sia svolta da impresa individuale, il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia;
b) gravidanza e puerperio;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
2. Lo Sportello unico competente per territorio avvia le procedure per la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui l’attività non sia stata riattivata entro dodici mesi dalla data di sospensione o entro i termini di eventuali proroghe.
3. La cessazione dell’attività è soggetta a segnalazione da presentare entro trenta giorni allo Sportello unico compente per territorio, deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 11 - Altre variazioni
1. La variazione di apertura da stagionale a permanente e da permanente a stagionale, la variazione del legale rappresentante, la variazione degli amministratori e soci della società e la variazione del direttore tecnico sono soggette a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 12 - Attività didattiche
1. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a SCIA previo possesso dell’abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell’idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.
2. Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.
3. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l’attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Art. 13 - Divieto di prosecuzione dell’attività
1. E’ fatto divieto di proseguire l’attività nei seguenti casi:
a) per morte del titolare;
b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
d) per abuso della professione.

Art. 14 - Aspetti igienico-sanitari
1. L’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta all’Azienda sanitaria regionale USL della Valle d’Aosta.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.
3. Sono tenuti nei locali sede dell’attività, tutti i titoli abilitativi variamente connessi all’esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti, il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant’altro in uso presso l’esercizio.
4. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

Art. 15 - Requisiti dei locali
1. Le attività di acconciatore devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali, gli impianti e le attività devono, altresì, rispettare le norme urbanistico-edilizie, con particolare riferimento al possesso del certificato di agibilità, di destinazione d’uso idonee allo svolgimento dell’attività di estetica, le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, antinfortunistiche e di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale.
3. I locali in cui si esercitano le attività si compongono dei seguenti spazi destinati a:
a) zone operative;
b) servizio igienico;
c) spogliatoio;
d) disimpegni e ripostigli;
e) spazi di attesa della clientela.
4. I locali adibiti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) ALTEZZA: quelle previste dal vigente PRG e dal Regolamento edilizio; in assenza di compiuta disciplina si applicano le seguenti caratteristiche minime:
1) un’altezza media non inferiore a 2,20 metri;
2) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 1,80 metri;
3) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,20 metri.
b) SUPERFICIE: la superficie minima da destinare all’esercizio non deve essere inferiore a 14 metri quadrati. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per addetti, ripostigli).
c) ZONE OPERATIVE: devono esistere lavandini fissi dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l’uso diretto dell’attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
d) SERVIZI IGIENICI: devono essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno, attrezzato con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, acqua corrente calda e fredda proveniente dall’acquedotto comunale, sapone liquido “a dispensa” o altro sistema idoneo, distributore di asciugamani monouso; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti. I servizi igienici non possono presentare l’entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l’interposizione di un apposito antibagno; l’accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall’esercizio.
Nel disimpegno o nell’antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l’antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo o quando lo spazio risulta sufficiente.
I servizi igienici e l’antibagno devono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre o con impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del Regolamento edilizio.
I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
Qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati almeno un servizio igienico deve essere opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti diversamente abili.
e) SPOGLIATOIO: deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.
Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l’indumento di lavoro obbligatorio.
Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo. Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale wc e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
Gli addetti dovranno cambiarsi all’interno di un apposito vano adibito esclusivamente a spogliatoio o all’interno dell’antibagno, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti. Qualora sia presente un dipendente, occorre predisporre uno spogliatoio dedicato al lavoratore e uno spogliatoio dedicato al cliente.
L’ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico.
Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno 2,00 metri di altezza. Quando l’ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un’altezza non inferiore a 2,00 metri, con una luce minima di 20 centimetri rispetto al soffitto.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
f) DISIMPEGNO E RIPOSTIGLIO: deve essere predisposto un vano o una cabina o altro spazio da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell’esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
Il lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali può essere collocato nel ripostiglio o, in alternativa, in altro spazio interno ad esclusione di cabine o spazi di attesa per la clientela, o in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio.
Nel ripostiglio dovranno essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.
Deve disporre di una superficie adeguata all’attività svolta nell’esercizio.
Deve disporre d’illuminazione adeguata, anche artificiale.
Le pareti del locale devono avere superficie facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
g) SPAZI DI ATTESA DELLA CLIENTELA: deve essere collocato in prossimità dell’ingresso, attrezzato con posti a sedere, raggiungibile percorrendo spazi di disimpegno atti ad evitare interferenze con la zona di lavoro e funzionalmente separato; qualora ciò non fosse possibile, il medesimo può essere inserito in un locale di lavoro.
L’illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l’illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento.
h) MANICURE/PEDICURE: la sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l’esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.
L’attività di pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d’estetica, nel caso l’esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).
Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di 2,00 metri e aperte nella parte superiore con una luce minima di 30 centimetri, in modo da consentire l’aerazione e l’illuminazione naturale indiretta, provenienti dall’ambiente in cui è stata montata la cabina. L’ambiente deve garantire i requisiti d’aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina. La cabina deve disporre di una superficie minima di 3 metri quadrati, in aggiunta alle superfici previste per l’attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all’attesa.
Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi:
- lavabo con acqua corrente calda e fredda, corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete, e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso;
- contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.
Le pareti dell’ambiente adibito all’attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
i) PAVIMENTO, SUPERFICI DI TUTTI GLI ARREDI, CONTENITORI E SEDUTE UTILIZZATI: devono avere superfici impermeabile, unite e compatte, antisdrucciolevole, facilmente lavabili e disinfettabili;
j) ILLUMINAZIONE DEI LOCALI: i locali di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d’illuminazione naturali prescritti dal Regolamento edilizio in materia di illuminazione dei luoghi di lavoro.
k) BARRIERE ARCHITETTONICHE: qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati rispettare la relativa normativa.
5. Gli impianti tecnici devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: i locali sono forniti di approvvigionamento idrico - regolarmente autorizzato - mediante acquedotto comunale o diversa fonte di approvvigionamento che garantisca la potabilità dell’acqua; in quest’ultimo caso, dovrà essere allegato il certificato di potabilità con data non anteriore ai 12 mesi.
b) RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCARICO E LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI: il locale deve essere fornito di idoneo impianto – regolarmente autorizzato - che può avvenire mediante fognatura comunale, pozzo a tenuta o altra modalità conforme, da specificare a cura dell’imprenditore.
c) AERAZIONE DEI LOCALI: ha le seguenti caratteristiche minime:
1) Locali nuovi: l’aerazione deve essere naturale e diretta: devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d’aerazione prescritti dal Regolamento edilizio in materia d’aerazione dei luoghi di lavoro;
2) Locali preesistenti: è consentita l’integrazione dell’aerazione naturale con l’installazione di impianti d’aerazione forzata, a condizione che sia:
- conforme a quanto prescritto dal PRG e dal Regolamento edilizio;
- dotato, laddove necessario, di certificato di collaudo;
- rispettoso della normativa sull’impatto acustico, delle altre normative in materia di tutela ambientale e risparmio energetico e delle altre normative tecniche di settore;
- conformemente al disposto del vigente Regolamento edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339) e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato e della normativa sull’inquinamento acustico a tutela del vicinato.
d) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: l’esercizio deve essere dotato di recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali garantendone la racconta differenziata, anche di eventuali rifiuti speciali.
6. Le postazioni da lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) LAVAGGIO DEI CAPELLI: l’esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d’idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.
Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest’ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l’impianto idro-sanitario dell’esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.
b) TINTE E PERMANENTI: i procedimenti di lavorazione di tinture e permanenti, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive per addetti e clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in una zona di lavoro dotata di cappa di aspirazione da banco preferibilmente convogliata all’esterno, in modo da non arrecare molestia o disturbo, o in alternativa di cappa di aspirazione certificata dotata di appositi filtri.
c) SOLVENTI VOLATILI ED INFIAMMABILI: tali prodotti dovranno essere depositati in luoghi sicuri seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d’aria e muniti eventualmente anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.
d) POLTRONE-LAVORO: per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. L’attività deve essere corredata dell’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.
7. Nel locale dovranno essere esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di sanità pubblica. I cartelli saranno stampati in carattere ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile e saranno approvati dal Medico di sanità pubblica.
8. Deve essere presente nell’esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge.
9. Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti dal presente Regolamento) e di estetista (come previsti nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di estetista”), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative minime per l’esercizio congiunto delle specifiche attività restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.
10. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento edilizio e della normativa generale sull’igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari e modalità di utilizzo delle attrezzature
1. LOCALI, ARREDI E IMPIANTI
a) PAVIMENTI: si raccomanda di eseguire la pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
b) PARETI: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
c) ARREDI: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti.
d) DECONTAMINAZIONE SUPERFICI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA: in presenza di gocce di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro l’operatore deve:
- indossare i guanti spessi (da pulizia);
- rimuovere lo sporco con teli monouso;
- pulire con acqua e sapone;
- sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizione 1:10.
In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo avere indossato i guanti spessi (da pulizia):
- coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10;
- aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l’ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).
e) IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA (RICAMBIO ARIA DEGLI AMBIENTI) O DI SEMPLICE TRATTAMENTO TERMICO DELL’ARIA A COMPLETO RICIRCOLO: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell’impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell’aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.
f) IMPIANTO PER LA RACCOLTA E LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE (NERE E SAPONOSE): deve essere curata la costante efficienza dell’impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l’intercettazione e la facile rimozione dei capelli.
2. APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI
a) APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E ATTREZZATURE IN GENERE: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con la cute dell’utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione; qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo e al loro uso.
b) CARRELLI E POLTRONE: in materiale lavabile devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti.
c) RASOI: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Le confezioni con le lame monouso devono essere aperte davanti al cliente che sarà invitato a verificare l’integrità delle stesse. Il manipolo del rasoio dopo ogni uso deve essere lavato con acqua calda e detergente sciacquato in acqua corrente molto calda, ed asciugato con salviette monouso.
d) TOSATRICI ELETTRICHE: devono avere testine in materiale sterilizzabile e cambiate ad ogni singolo cliente.
Le tosatrici elettriche che non possono essere immerse in acqua, dopo aver rimosso i capelli con una salvietta monouso o un telo pulito, si puliscono con un telo inumidito con acqua e detergente (od alcool) e devono essere opportunamente sterilizzate prima di essere utilizzate per il cliente successivo.
e) FORBICI PER IL TAGLIO DEI CAPELLI, FORBICI DA SFOLTIMENTO, PETTINI, SPAZZOLE, PENNELLI, BIGODINI, TOSATRICI, FORCINE ECC.: dopo ogni prestazione:
- rimuovere i capelli con una salvietta monouso o un telo pulito;
- lavare in acqua calda e detergente;
- sciacquare in acqua corrente molto calda;
- asciugare con una salvietta monouso o un telo pulito.
Prima dell’uso sterilizzare le punte delle forbici per almeno 15 secondi nello sterilizzatore a palline di quarzo. Tale operazione deve essere effettuata davanti al cliente.
f) STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI NELLE PRESTAZIONI DI MANICURE E PEDICURE ESTETICO: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere lavabili e sterilizzati come indicato in seguito al punto 3.
g) BIANCHERIA: è consigliabile l’utilizzo di biancheria monouso. Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell’acqua a 90° C o comunque a temperatura dell’acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
h) APPLICAZIONE DI TALCO E DI ALTRI PRODOTTI COSMETICI IN POLVERE: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
i) PRELIEVO DI CREME DAI CONTENITORI: deve essere eseguito da contenitori a bocca larga con apposite spatole monouso o lavabili. In alternativa si consiglia l’uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
j) MATITE EMOSTATICHE: devono essere monouso.
k) STRUMENTARIO IMPIEGATO SULL’UTENTE: deve essere conservato in uno spazio pulito, asciutto e al riparo dalla polvere.
l) STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI, DEL TIPO MONOUSO: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l’introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.
m) PETTINI O ALTRA ATTREZZATURA: se usati su clienti infestati da pidocchi, devono essere immersi in acqua che abbia temperatura superiore a 60°C, per almeno 30 secondi e accuratamente puliti.
3. PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE
a) STERILIZZAZIONE: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro-organismi, patogeni e non patogeni, ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni micro-organismi sopravvivono in ambienti ostili, nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
Per le esigenze igienico-sanitarie inerenti all’attività di acconciatore, la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:
- autoclave: produce calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapore d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l’apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.
- sterilizzatore a palline di quarzo.
Gli apparecchi di cui sopra possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro.
Procedure da seguire per la sterilizzazione:
1) prima fase: lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
2) seconda fase: immersione degli strumenti in disinfettante idoneo, sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli stessi con salviette monouso.
3) terza fase: sterilizzazione degli strumenti nelle attrezzature sopra indicate.
b) DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati dopo aver eseguito le procedure sopra indicate e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.
Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate della data di sterilizzazione e degli indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene. Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione. Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l’uso di appositi test biologici disponibili in commercio e la data di sterilizzazione.
Si raccomanda di utilizzare gli strumenti entro i termini fissati e secondo le indicazioni del costruttore.
c) DOCUMENTAZIONE: nell’esercizio deve essere tenuto un documento che indichi la frequenza programmata della manutenzione ordinaria delle apparecchiature e delle attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni, secondo le indicazioni fornite dal costruttore o dalla normativa vigente, e comunque con cadenza almeno biennale.
4. IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI
a) ABBIGLIAMENTO: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
b) IGIENE DELLE MANI DEGLI OPERATORI:
1) le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale;
2) durante il lavoro non devono essere portati anelli, né bracciali e orologi;
3) eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette con cerotti;
4) il lavaggio delle mani è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni;
5) le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido o in alternativa con soluzioni disinfettanti appositamente studiate, almeno nelle seguenti occasioni:
- prima del contatto con ogni cliente;
- prima e dopo avere usato il servizio igienico, avere fumato, mangiato, bevuto, o dopo essersi toccato naso, bocca o aver usato un fazzoletto;
- dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico del cliente o proprio.
6) le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
7) si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
8) si raccomanda l’uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.
5. REQUISITI IGIENICI DELLA STRUMENTAZIONE
Sul titolare dell’autorizzazione ricade l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.
Nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso cosi come non vi deve essere presenza di fiamme libere durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili.
I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l’impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.
In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
Tutti i prodotti cosmetici per l’uso professionale devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente.
I prodotti cosmetici venduti al cliente, per la continuità del trattamento, devono essere in confezione integra regolarmente etichettata.

Art. 17 - Orari e tariffe
1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono nella libera determinazione degli operatori. È fatto obbligo di renderli noti al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno del locale di esercizio dell’attività.
2. Dopo l’orario di chiusura, è concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso. L’inosservanza delle norme, come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell’articolo 20 del presente Regolamento.
3. Il titolare dell’esercizio deve esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile all’attenzione della clientela e deve esporre una copia della SCIA nel locale dell’attività.
4. Qualora tali attività vengano svolte, in forma continuativa, in ospedali, caserme, case di cura o ricoveri per anziani, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 18 - Controlli
1. La vigilanza e il controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività compete al Comune; sono di competenza dell’Azienda sanitaria regionale USL della Valle d’Aosta la vigilanza e il controllo in materia di igiene e sanità e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Gli agenti di polizia locale, della forza pubblica e degli altri corpi ed istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell’esercente, in cui si svolgono tali attività.

Art. 19 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi
1. Nei casi in cui l’attività di cui al presente Regolamento sia esercitata senza i previsti titoli abilitativi lo Sportello unico competente dispone la cessazione dell’attività.
2. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL o da altri organi preposti carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell’attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL notifica all’interessato e allo Sportello unico competente l’esito del sopralluogo, assegnando un termine congruo per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell’esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso dello Sportello unico competente, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario. Decorso il termine assegnato, l’inottemperanza, accertata dall’Azienda USL, è causa di decadenza del titolo abilitativo.
3. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l’utente, la stessa Azienda USL chiede allo Sportello unico competente la sospensione dell’attività intimando all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite ed alle normative di riferimento, in un termine non superiore a 180 giorni.
4. Qualora lo Sportello unico competente per territorio, nell’esercizio delle funzioni di controllo, accerti l’assenza o il venir meno dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività o qualora l’attività stessa sia svolta in contrasto con il presente Regolamento e dalle normative di rango superiore per lo svolgimento delle attività, diversi da quelli di cui ai commi precedenti del presente articolo, dispone la sospensione immediata dell’attività fino a un massimo di sessanta giorni, previa diffida all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle normative vigenti, in un termine non superiore a 90 giorni.
5. Decorso tale termine l’inottemperanza è causa di decadenza del titolo abilitativo e lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell’esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales.
6. Con riferimento alle carenze non sanabili, lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell’esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales.
7. Nessun indennizzo è dovuto nel caso di sospensione dell’autorizzazione.
8. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 3 nel termine indicato dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della legge 174/2005 e del presente Regolamento.

Art. 20 - Sanzioni
1. Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla legge regionale 14/2012 e dalla legge 174/2005, sono punite secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nell’Allegato A.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono seguite le procedure previste dalla legge 689/1981 e s.m.i.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 5 della legge medesima.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all’Allegato A, lo Sportello unico competente per territorio deve disporre la chiusura temporanea dell’esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta giorni.
5. Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza e ambientale avvenuta dopo la sospensione dell’attività, lo Sportello unico competente per territorio dispone l’immeditata cessazione dell’attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

Art. 21 - Provvedimenti d’urgenza
1. Indipendentemente dall’applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 20, nei casi di urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, trova applicazione l’articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta” e s.m.i.

Art. 22 - Conversione delle autorizzazioni di parrucchiere uomo-donna
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 174/2005, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell’entrata in vigore della citata legge per l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell’articolo 2 della legge 161/1963 e s.m.i., si intendono di diritto valide per l’esercizio dell’attività di acconciatore.

Art. 23 - Applicabilità
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le nuove attività.
2. Le attività in essere alla data di entrata del presente Regolamento possono continuare la loro attività con l’obbligo di adeguamento alle norme di cui all’articolo 16.
3. Tutti gli interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti attività di acconciatore in essere, devono essere realizzati - limitatamente alla tipologia dell’intervento stesso - in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 24 - Norme transitorie
1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento o aventi causa alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare la loro attività.
2. Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di barbiere è consentita la prosecuzione dell’attività.
3. Chi svolge l’attività di barbiere alla data di entrata in vigore della legge 174/2005 e intende trasferire di sede la propria attività dovrà rispettare quanto previsto dall’articolo 5 e i requisiti previsti dall’articolo 15 del presente Regolamento. E’ consentito il subingresso nell’attività di barbiere a chi è in possesso della qualifica professionale di barbiere.
4. A coloro che hanno esercitato l’attività di barbiere o che hanno ottenuto il riconoscimento alla qualificazione professionale per l’esercizio di tale attività da parte della Commissione regionale artigianato è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a nuove attività in essere al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, per i quali non sia già conclusa l’istruttoria.
6. Le eventuali stufe a secco utilizzate dagli esercizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere sostituite entro 5 anni con un apparecchio di cui all’articolo 16, punto 3, lettera a) del presente Regolamento.
7. Le eventuali stufe a secco utilizzate dagli esercizi alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere sostituite entro 5 anni con un apparecchio di cu all’articolo 16 punto 3 lettera a).

Art. 25 - Disposizioni in materia di accesso e trattamento dati sensibili
1. La legittimazione all’accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
2. E’ consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
3. E’ garantito in ogni caso all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 26 - Abrogazione norme e entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e, a partire da tale data, sono abrogate le precedenti disposizioni comunali con esso contrastanti.

ALLEGATO A
Genere della violazione -  Min Max
Svolgimento dell’attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati € 80,00 € 500,00
Svolgimento dell’attività in locali non adibiti a uso esclusivo da quelli in cui sono esercitate altre attività € 80,00 € 500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio dell’attività, anche se svolta presso il domicilio dell’esercente € 80,00 € 500,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell’azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale € 1.000,00 € 5.000,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività € 1.000,00 € 5.000,00
Modifica ai locali senza presentazione della SCIA € 80,00 € 500,00
Mancata ottemperanza all’ordine a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della SCIA € 80,00 € 500,00
Riattivazione dell’attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell’attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi € 70,00 € 500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività nei casi previsti € 80,00 € 500,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività € 80,00 € 500,00

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Approvato dal Consiglio Comunale n. 38 nella seduta del 30/10/ 2012

INDICE
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - DEFINIZIONE
ART. 3 - REQUISITI FONDAMENTALI
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
ART. 5 - AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ
ART. 6 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ
ART. 7 - TRASFERIMENTO DI SEDE
ART. 8 - MODIFICHE DEI LOCALI
ART. 9 - MODIFICHE ALLE ATTREZZATURE
ART. 10 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITÀ
ART. 11 - ALTRE VARIAZIONI
ART. 12 - ATTIVITÀ DIDATTICHE
ART. 13 - DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ
ART. 14 - ASPETTI IGIENICO-SANITARI
ART. 15 - REQUISITI DEI LOCALI
ART. 16 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
ART. 17 - ORARI E TARIFFE
ART. 18 - CONTROLLI
ART. 19 - PROVVEDIMENTI CONFORMATIVI ED INTERDITTIVI
ART. 20 - SANZIONI
ART. 21 - PROVVEDIMENTI D’URGENZA
ART. 22 - APPLICABILITÀ
ART. 23 - NORME TRANSITORIE
ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
ART. 25 - ABROGAZIONE NORME E ENTRATA IN VIGORE
ALLEGATO A

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Le attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria artigiana o non artigiana esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le forme fissate:
- dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 “Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta”;
- dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina le attività di estetista secondo quanto stabilito:
- dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 “Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato”;
- dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese”;
- dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- dalla legge regionale 1 giugno 2010, n. 16 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010”;
- dalla legge regionale 29 luglio 2010, n. 26 “Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta)”;
- dalla legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011”.
3. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza e dell’ambiente, urbanistiche ed edilizie vigenti.
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell’inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente Regolamento.
5. Sono disciplinate dal presente Regolamento anche le attività di estetista svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti.
6. E’ fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.

Art. 2 - Definizione
1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresi quelli abbronzanti e compresa l’attività di trucco semipermanente eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge 1/1990 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”.
2. Nell’ambito della definizione dell’attività di estetista, si intendono:
a) per centro di abbronzatura o solarium, l’attività inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UVA, ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l’intervento diretto del personale;
b) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quella inerente al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo qualora si utilizzino gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato A della legge 1/1990;
c) per attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
d) i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e idromassaggio, con lo scopo di miglioramento delle caratteristiche estetiche, ad esclusione di motivi di relax e svago ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l’intervento diretto del personale;
e) per mansione di onicotecnico, l’attività svolta in forma esclusiva, consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
3. Tutti i trattamenti e le prestazioni specificati nel comma precedente sono assoggettati alla disciplina relativa all’attività di estetista e dunque soggetti al rispetto del Regolamento e con la presenza di personale qualificato, anche se svolti in maniera accessoria nell’esercizio di attività diverse da quella di estetista.
4. Non rientrano nell’attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
a) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;
b) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
c) l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
d) le attività motorie, quali quelle di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi;
e) l’attività di naturopata del benessere;
f) l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere qualora non riconducibili ad altre attività di cui sopra;
g) l’attività di sauna, bagno turco e idromassaggio come attività di relax e benessere.

Art. 3 - Requisiti fondamentali
1. L’attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, artigiana o non artigiana, e deve risultare iscritta all’albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.
2. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento richiede:
a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
1) del titolare nell’impresa individuale;
2) di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
3) dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
4) di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche.
b) il possesso da parte di chi svolge l’attività delle necessarie abilitazioni professionali di cui all’articolo 3 della legge regionale 63/1993 da parte:
1) in caso di impresa individuale: del titolare;
2) in caso di impresa artigiana in forma di società, anche cooperativa avente i requisiti di cui alla legge regionale 34/2001 oppure alla legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro per l'artigianato”: dei soci ed dei dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista;
3) in caso di impresa diversa da quella artigiana anche in forma societaria non avente i requisiti di cui alla legge regionale 34/2001 oppure alla legge 443/1985: del direttore tecnico qualora il soggetto sia esterno rispetto alla società o in alternativa del legale rappresentante, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa.
c) locali aventi la richiesta destinazione d’uso e conformi agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.
3. Deve sempre essere garantita la presenza nell’esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali durante tutto l’orario di apertura dell’attività. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un’altra persona in possesso di tali requisiti.
4. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività deve essere designato il responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta che, nel caso di impresa artigiana, può essere il legale rappresentante, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell’impresa e, nel caso di impresa non artigiana, un direttore tecnico.
5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (in breve REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell’attività
1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nelle strutture turistico ricettive;
b) presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione e dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell’ambito di manifestazioni autorizzate durante le quali dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3:
a) presso il domicilio del cliente, ad eccezione esclusivamente in caso di malattia non di tipo infettiva in fase contagiosa, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità del cliente medesimo. La non contagiosità della malattia è assicurata dal medico di famiglia. E’ fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di avere copia dell’autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività;
b) in forma ambulante;
c) su posteggio in aree pubbliche o private.
3. E’ consentito l’esercizio presso:
a) palestre, alberghi, villaggi turistici, ospedali, comunità, case di cura, affittacamere, case per ferie, e altre strutture similari, a condizione che:
- vengano allestiti appositi locali aventi i requisiti previsti nel presente Regolamento;
- i locali non abbiano accesso diretto dalla pubblica strada;
- l’attività sia riservata ai soli frequentatori delle strutture suindicate;
- siano esclusi i servizi agli ammalati di malattie infettive in fase contagiosa assicurata dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza.
E’ fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.
b) acconciatore, a condizione che:
- sia allestita un’apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza con almeno un box/cabina di dimensioni adeguate al tipo di trattamento estetico e comunque di superficie non inferiore a 6 metri quadrati per il primo posto di lavoro e di almeno 4 metri quadrati per quelli successivi. La struttura dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento;
c) altre attività economiche, a condizione che:
- i locali rispettino i requisiti del presente Regolamento;
- l’attività di estetista sia svolta in forma secondaria e in una superficie inferiore alla metà del locale.
4. Nel caso di prestazioni fuori dai locali di lavoro, gli strumenti di lavoro devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch’essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste dall’articolo 16 del presente Regolamento.
5. Qualora l’attività di estetista sia svolta all’interno di circoli privati e quindi nei confronti dei soci, alla stessa deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.
6. Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.
7. E’ consentita, all’interno di attività di estetista, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al decreto legislativo 114/1998 con le modalità ivi previste. All’interno di esercizi di estetista non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare, ad eccezione della vendita per mezzo di apparecchi automatici con le modalità di cui al decreto legislativo 114/1998.
8. Nei locali adibiti ad attività di estetista sono consentite le seguenti, ulteriori, attività:
a) acconciatore a condizione che venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza. La struttura dovrà rispettare i requisiti previsti nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore”;
b) tatuaggio e piercing a condizione che vengano esercitate da personale qualificato ed adeguatamente formato, in locali distinti da quelli adibiti alle attività di estetista.
9. L’attività di estetista in occasione di manifestazioni, fiere e convegni può essere svolta a titolo dimostrativo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e da personale qualificato previa segnalazione da presentare preventivamente allo Sportello unico competente per territorio.

Art. 5 - Avvio di nuove attività
1. L’apertura di nuovi esercizi è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (in breve SCIA), ai sensi e con le modalità dell’articolo 9 della legge regionale 12/2011 e dell’articolo 22 della legge regionale 19/2007, secondo le modalità definite nell’apposita sezione del sito www.sportellounico.vda.it
La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara con tutte le firme da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, da altri amministratori o da soci di cui all’articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” ed eventualmente dal direttore tecnico e presentata allo Sportello unico competente per territorio con:
a) l’indicazione di tutti i dati richiesti nelle sezioni corrispondenti all’operazione che interessa;
b) la specificazione dell’operazione che s’intende effettuare;
c) le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all’operazione che interessa - da rendersi selezionando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti - debitamente sottoscritte;
d) gli allegati previsti dal modello in relazione all’operazione che interessa.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, allo Sportello unico competente per territorio.
3. L’inizio dell’attività deve avvenire entro dodici mesi dalla ricevuta di presentazione della SCIA.
4. E’ consigliabile sottoporre preventivamente all’esame e quindi alla firma dell’autorità sanitaria competente il progetto dei lavori di predisposizione dei locali che si intendono realizzare.

Art. 6 - Trasferimento di titolarità
1. Il trasferimento di gestione o di proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di SCIA, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, così come previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la SCIA è presentata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il subentrante non in possesso della qualificazione professionale alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio può sospendere l’attività fino all’ottenimento della qualificazione professionale e presentare la SCIA oppure può preporre all'esercizio dell'attività stessa un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 7 - Trasferimento di sede
1. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 8 - Modifiche dei locali
1. L’ampliamento o riduzione dei locali è soggetto a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 9 - Modifiche alle attrezzature
1. Le modificazioni delle attrezzature dotate di schede tecniche sono soggette a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. Qualora la sostituzione di un’attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia, dovrà comunque essere trasmessa la relativa scheda tecnica.

Art. 10 - Sospensione volontaria dell’attività
1. L’attività può essere sospesa per un massimo di 12 mesi e tale termine può essere prorogato:
a) per gravi indisponibilità fisiche;
b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
c) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’unità locale socio-sanitaria.
Qualora l’attività sia svolta da impresa individuale, il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia;
b) gravidanza e puerperio;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

2. Lo Sportello unico competente per territorio avvia le procedure per la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui l’attività non sia stata riattivata entro dodici mesi dalla data di sospensione o entro i termini di eventuali proroghe.
3. La cessazione dell’attività è soggetta a segnalazione, da presentare entro trenta giorni allo Sportello unico compente per territorio, deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 11 - Altre variazioni
1. La variazione di apertura da stagionale a permanente e da permanente a stagionale, la variazione del legale rappresentante, la variazione degli amministratori e soci della società e la variazione del direttore tecnico sono soggette a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 12 - Attività didattiche
1. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a SCIA previo possesso dell’abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell’idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.
2. Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.
3. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l’attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Art. 13 - Divieto di prosecuzione dell’attività
1. E’ fatto divieto di proseguire l’attività nei seguenti casi:
a) per morte del titolare;
b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
d) per abuso della professione.

Art. 14 - Aspetti igienico-sanitari
1. L’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta all’Azienda sanitaria regionale USL della Valle d’Aosta.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.
3. Sono tenuti nei locali sede dell’attività, tutti i titoli abilitativi variamente connessi all’esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti, il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant’altro in uso presso l’esercizio.
4. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

Art. 15 - Requisiti dei locali
1. Le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali, gli impianti e le attività devono, altresì, rispettare le norme urbanistico-edilizie, con particolare riferimento al possesso del certificato di agibilità, di destinazione d’uso idonee allo svolgimento dell’attività di estetica, le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, antinfortunistiche e di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale.
3. I locali in cui si esercitano le attività si compongono dei seguenti spazi destinati a:
a) zone operative;
b) box doccia;
c) servizio igienico;
d) spogliatoio;
e) eventuali corridoi;
f) disimpegni e ripostigli;
g) spazi di attesa della clientela.
4. I locali adibiti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) ALTEZZA: quelle previste dal vigente PRG e dal Regolamento edilizio; in assenza di compiuta disciplina si applicano le seguenti caratteristiche minime:
1) un’altezza media non inferiore a 2,20 metri;
2) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 1,80 metri;
3) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,20 metri.
b) SUPERFICIE: la superficie minima da destinare all’esercizio non deve essere inferiore a 14 metri quadrati. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per addetti, ripostigli).
Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
c) LOCALI DI LAVORO: sono eventuali locali tecnici non accessibile al pubblico e devono essere dotati di lavandini fissi dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l’uso diretto dell’attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
d) DOCCIA: l’installazione di un box doccia, ad uso individuale, è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo, manuali o con apparecchiature, quali:
- massaggi;
- applicazioni di fanghi o di calore;
- solarium integrale ad assetto orizzontale;
- bagno turco;
- bagno di vapore;
- sauna.
La superficie minima del box doccia è di 0,49 metri quadrati.
Qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati, un box doccia opportunamente dimensionato e accessoriato dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili.
Tale box doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti. Il box doccia, ad uso individuale, può essere collocato in un locale esclusivo; in alternativa può essere collocato anche nel locale destinato a spogliatoio, purché in apposito spazio, munito di antidoccia singola per i vestiti e per l'asciugamano. In ogni caso, il box doccia ad uso individuale deve essere usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela.
L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico.
Il box doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.
e) SERVIZI IGIENICI: i locali in cui sono esercitate le attività di estetica devono disporre di servizi igienici minimi come prescritto dal PRG e dal Regolamento edilizio che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
- un lavabo per ogni dieci addetti;
- un wc per ogni dieci addetti.
Devono essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno, attrezzato con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, acqua corrente calda e fredda proveniente dall’acquedotto comunale, sapone liquido “a dispensa” o altro sistema idoneo, distributore di asciugamani monouso; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti. I servizi igienici non possono presentare l’entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l’interposizione di un apposito antibagno; l’accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall’esercizio.
Nel disimpegno o nell’antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l’antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo o quando lo spazio risulta sufficiente.
I servizi igienici e l’antibagno devono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre o con impianto di aspirazione forzata, conforme alle prescrizioni del Regolamento edilizio.
I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
Qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati, almeno un servizio igienico deve essere opportunatamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti diversamente abili.
f) SPOGLIATOIO: deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.
Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l’indumento di lavoro obbligatorio.
Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.
Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale wc e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
Gli addetti dovranno cambiarsi all’interno di un apposito vano adibito esclusivamente a spogliatoio o all’interno dell’antibagno, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti. Qualora sia presente un dipendente, occorre predisporre uno spogliatoio dedicato al lavoratore e uno spogliatoio dedicato al cliente.
L’ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico.
Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno 2,00 metri di altezza. Quando l’ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un’altezza non inferiore a 2,00 metri, con una luce minima di 20 centimetri rispetto al soffitto.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
g) DISIMPEGNO E RIPOSTIGLIO: deve essere predisposto un vano o una cabina o altro spazio da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell’esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
Il lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali può essere collocato nel ripostiglio o, in alternativa, in altro spazio interno ad esclusione di cabine o spazi di attesa per la clientela, o in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio.
Nel ripostiglio dovranno essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.
Deve disporre di una superficie adeguata all’attività svolta nell’esercizio.
Deve disporre d’illuminazione adeguata, anche artificiale.
Le pareti del locale devono avere superficie facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
h) SPAZI DI ATTESA DELLA CLIENTELA: deve essere collocato in prossimità dell’ingresso, attrezzato con posti a sedere, raggiungibile percorrendo spazi di disimpegno atti ad evitare interferenze con la zona di lavoro e funzionalmente separato; qualora ciò non fosse possibile, il medesimo dovrà essere raggiungibile percorrendo spazi di disimpegno atti ad evitare interferenze con le cabine e funzionalmente separato.
L’illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l’illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento.
i) PAVIMENTO, SUPERFICI DI TUTTI GLI ARREDI, CONTENITORI E SEDUTE UTILIZZATI: devono avere superfici impermeabile, unite e compatte, antisdrucciolevole, facilmente lavabili e disinfettabili.
j) ILLUMINAZIONE DEI LOCALI: i locali di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d’illuminazione naturali prescritti dal Regolamento edilizio in materia di illuminazione dei luoghi di lavoro.
k) BARRIERE ARCHITETTONICHE: qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati rispettare la relativa normativa.
5. Gli impianti tecnici devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: i locali sono forniti di approvvigionamento idrico – regolarmente autorizzato - mediante acquedotto comunale o diversa fonte di approvvigionamento che garantisca la potabilità dell’acqua; in quest’ultimo caso, dovrà essere allegato il certificato di potabilità con data non anteriore ai 12 mesi.
b) RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCARICO E LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI: il locale deve essere fornito di idoneo impianto – regolarmente autorizzato - che può avvenire mediante fognatura comunale, pozzo a tenuta o altra modalità conforme, da specificare a cura dell’imprenditore.
c) AERAZIONE DEI LOCALI: ha le seguenti caratteristiche minime:
1) Locali nuovi: l’aerazione deve essere naturale e diretta: devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d’aerazione prescritti dal Regolamento edilizio in materia d’aerazione dei luoghi di lavoro;
2) Locali preesistenti: è consentita l’integrazione dell’aerazione naturale con l’installazione di impianti d’aerazione forzata, a condizione che sia:
- conforme a quanto prescritto dal PRG e dal Regolamento edilizio;
- dotato, laddove necessario, di certificato di collaudo;
- rispettoso della normativa sull’impatto acustico, delle altre normative in materia di tutela ambientale e risparmio energetico e delle altre normative tecniche di settore;
- conformemente al disposto del vigente Regolamento edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339) e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato e della normativa sull’inquinamento acustico a tutela del vicinato.
d) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: l’esercizio deve essere dotato di recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali garantendone la racconta differenziata, anche di eventuali rifiuti speciali.
6. Le postazioni da lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) POSTAZIONI DI LAVORO: sono i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico e sono dotate almeno dei seguenti accessori:
- distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
- contenitori di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
- rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
Le pareti del locale o cabina solarium non devono essere realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
b) CABINE: all’interno delle postazioni di lavoro possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di pareti di altezza minima di 2,00 metri e aperte nella parte superiore con una luce minima di 30 centimetri, in modo da consentire l’aerazione e l’illuminazione naturale indiretta, provenienti dall’ambiente in cui è stata montata la cabina.
Le cabine devono avere una superficie minima calpestabile al lordo degli arredi di 6 metri quadrati, riducibile a 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
- manicure o pedicure estetico;
- pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
- solarium viso;
- solarium integrale ad assetto verticale, detto a doccia.
Nelle cabine non è consentito l’uso di lettini o attrezzature particolarmente ingombranti, al fine di garantire spazi sufficienti all’uso delle medesime.
Lo spazio delle cabine non comprende la superficie destinata al box doccia.
Sono eseguiti esclusivamente in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ul-travioletti ed infrarossi.
In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti devono essere installati:
- all’esterno un cartello ben visibile che avvisi della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
- all’interno cartelli ben visibili indicanti avvertenze e controindicazioni all’esposizione alle radiazioni ultraviolette.
Nei locali e nelle cabine, dove non c’è la presenza continua dell’operatore, è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
c) SOLVENTI VOLATILI ED INFIAMMABILI: tali prodotti dovranno essere depositati in luoghi sicuri seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d’aria e muniti eventualmente anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.
7. Nel locale dovranno essere esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di sanità pubblica. I cartelli saranno stampati in carattere ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile e saranno approvati dal Medico di sanità pubblica.
8. Deve essere presente nell’esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge.
9. Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di estetista (come previsti dal presente Regolamento) e di acconciatore (come previsti nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore”), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative minime per l’esercizio congiunto delle specifiche attività restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.
10. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento edilizio e della normativa generale sull’igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari e modalità di utilizzo delle attrezzature
1. LOCALI, ARREDI E IMPIANTI
a) PAVIMENTI: si raccomanda di eseguire la pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
b) PARETI: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
c) ARREDI: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti.
d) IMPIANTO IDROSANITARIO: qualora nell’esercizio sia in funzione una doccia per i clienti almeno una vota l’anno prevedere un trattamento di clorazione dell’impianto idro sanitario per prevenire lo sviluppo della legionella;
e) DECONTAMINAZIONE SUPERFICI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA: in presenza di gocce di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro l’operatore deve:
- indossare i guanti spessi (da pulizia);
- rimuovere lo sporco con teli monouso;
- pulire con acqua e sapone;
- sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizione 1:10.
In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo avere indossato i guanti spessi (da pulizia):
- coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10;
- aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l’ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).
f) IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA (RICAMBIO ARIA DEGLI AMBIENTI) O DI SEMPLICE TRATTAMENTO TERMICO DELL’ARIA A COMPLETO RICIRCOLO: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell’impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell’aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.
g) IMPIANTO PER LA RACCOLTA E LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE (NERE E SAPONOSE): deve essere curata la costante efficienza dell’impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l’intercettazione e la facile rimozione di eventuali residui.
2. APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI
a) APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E ATTREZZATURE IN GENERE: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con la cute dell’utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo e al loro uso.
b) CARRELLI E POLTRONE: in materiale lavabile devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti.
c) RASOI: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Le confezioni con le lame monouso devono essere aperte davanti al cliente che sarà invitato a verificare l’integrità delle stesse. Il manipolo del rasoio dopo ogni uso deve essere lavato con acqua calda e detergente sciacquato in acqua corrente molto calda, ed asciugato con salviette monouso.
d) STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI NELLE PRESTAZIONI DI MANICURE E PEDICURE ESTETICO: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere lavati e sterilizzati prima di ogni prestazione, come indicato in seguito al punto 3.
e) BIANCHERIA: è consigliabile l’utilizzo di biancheria monouso. Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell’acqua a 90° C o comunque a temperatura dell’acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
f) APPLICAZIONE DI TALCO E DI ALTRI PRODOTTI COSMETICI IN POLVERE: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
g) PRELIEVO DI CREME DAI CONTENITORI: deve esser eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l’uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
h) MATITE EMOSTATICHE: devono essere monouso.
i) STRUMENTARIO IMPIEGATO SULL’UTENTE: deve essere conservato in uno spazio pulito, asciutto e al riparo dalla polvere.
j) STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI, DEL TIPO MONOUSO: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l’introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.
k) ALTRA ATTREZZATURA: se usata su clienti infestati da pidocchi, deve essere immersa in acqua che abbia temperatura superiore a 60°C, per almeno 30 secondi e accuratamente pulita.
3. PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE
a) STERILIZZAZIONE: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro-organismi, patogeni e non patogeni, ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni micro-organismi sopravvivono in ambienti ostili, nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
Per le esigenze igienico-sanitarie inerenti all’attività di estetista, la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:
- autoclave: produce calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapore d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l’apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.
- sterilizzatore a palline di quarzo.
Gli apparecchi di cui sopra possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro.
Procedure da seguire per la sterilizzazione:
1) prima fase: lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
2) seconda fase: immersione degli strumenti in disinfettante idoneo, sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli stessi con salviette monouso.
3) terza fase: sterilizzazione degli strumenti nelle attrezzature sopra indicate.
b) DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati dopo aver eseguito le procedure sopra indicate e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.
Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate della data di sterilizzazione e degli indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene. Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione. Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l’uso di appositi test biologici disponibili in commercio e la data di sterilizzazione.
Si raccomanda di utilizzare gli strumenti entro i termini fissati e secondo le indicazioni del costruttore.
c) DOCUMENTAZIONE: nell’esercizio deve essere tenuto un documento che indichi la frequenza programmata della manutenzione ordinaria delle apparecchiature e delle attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni, secondo le indicazioni fornite dal costruttore o dalla normativa vigente, e comunque con cadenza almeno biennale.
4. IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI
a) ABBIGLIAMENTO: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
b) IGIENE DELLE MANI DEGLI OPERATORI:
1) le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale;
2) durante il lavoro non devono essere portati anelli, né bracciali e orologi;
3) eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette con cerotti;
4) il lavaggio delle mani è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni;
5) le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido o in alternativa con soluzioni disinfettanti appositamente studiate, almeno nelle seguenti occasioni:
- prima del contatto con ogni cliente;
- prima e dopo avere usato il servizio igienico, avere fumato, mangiato, bevuto, o dopo essersi toccato naso, bocca o aver usato un fazzoletto;
- dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico del cliente o proprio.
6) le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
7) si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
8) si raccomanda l’uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.
5. REQUISITI IGIENICI DELLA STRUMENTAZIONE
Sul titolare dell’autorizzazione ricade l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.
Nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso cosi come non vi deve essere presenza di fiamme libere durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili.
I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l’impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.
In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
Tutti i prodotti cosmetici per l’uso professionale devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente.
I prodotti cosmetici venduti al cliente, per la continuità del trattamento, devono essere in confezione integra regolarmente etichettata.

Art. 17 - Orari e tariffe
1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono nella libera determinazione degli operatori. È fatto obbligo di renderli noti al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno del locale di esercizio dell’attività.
2. Dopo l’orario di chiusura, è concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso. L’inosservanza delle norme, come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell’articolo 20 del presente Regolamento.
3. Il titolare dell’esercizio deve esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile all’attenzione della clientela e deve esporre una copia della SCIA nel locale dell’attività.
4. Qualora tali attività vengano svolte, in forma continuativa, in ospedali, caserme, case di cura o ricoveri per anziani, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 18 - Controlli
1. La vigilanza e il controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività compete al Comune; sono di competenza dell’Azienda sanitaria regionale USL della Valle d’Aosta la vigilanza e il controllo in materia di igiene e sanità e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Gli agenti di polizia locale, della forza pubblica e degli altri corpi ed istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell’esercente, in cui si svolgono tali attività.

Art. 19 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi
1. Nei casi in cui l’attività di cui al presente Regolamento sia esercitata senza i previsti titoli abilitativi lo Sportello unico competente dispone la cessazione dell’attività.
2. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL o da altri organi preposti carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell’attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL notifica all’interessato e allo Sportello unico competente l’esito del sopralluogo, assegnando un termine congruo per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell’esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso dello Sportello unico competente, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario. Decorso il termine assegnato, l’inottemperanza, accertata dall’Azienda USL, è causa di decadenza del titolo abilitativo.
3. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l’utente, la stessa Azienda USL chiede allo Sportello unico competente la sospensione dell’attività intimando all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite ed alle normative di riferimento, in un termine non superiore a 180 giorni.
4. Qualora lo Sportello unico competente per territorio, nell’esercizio delle funzioni di controllo, accerti l’assenza o il venir meno dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività o qualora l’attività stessa sia svolta in contrasto con il presente Regolamento e dalle normative di rango superiore per lo svolgimento delle attività, diversi da quelli di cui ai commi precedenti del presente articolo, dispone la sospensione immediata dell’attività fino a un massimo di sessanta giorni, previa diffida all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle normative vigenti, in un termine non superiore a 90 giorni.
5. Decorso tale termine l’inottemperanza è causa di decadenza del titolo abilitativo e lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell’esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales.
6. Con riferimento alle carenze non sanabili, lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell’esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales.
7. Nessun indennizzo è dovuto nel caso di sospensione dell’autorizzazione.
8. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 3 nel termine indicato dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della legge regionale 63/1993 e del presente Regolamento.

Art. 20 - Sanzioni
1. Le violazioni non contemplate dall’articolo 12 della legge regionale 63/1993 sono punite secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nell’Allegato A.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 689/1981 e s.m.i.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all’Allegato A, lo Sportello unico competente per territorio deve disporre la chiusura temporanea dell’esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta giorni.
4. Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell’attività, lo Sportello unico competente per territorio dispone l’immeditata cessazione dell’attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

Art. 21 - Provvedimenti d’urgenza
1. Indipendentemente dall’applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 20, nei casi di urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, trova applicazione l’articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta” e s.m.i.

Art. 22 - Applicabilità
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le nuove attività.
2. Le attività in essere alla data di entrata del presente Regolamento possono continuare la loro attività con l’obbligo di adeguamento alle norme di cui all’articolo 16.
3. Tutti gli interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti attività di estetista in essere, devono essere realizzati - limitatamente alla tipologia dell’intervento stesso - in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 23 - Norme transitorie
1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento o aventi causa alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono continuare la loro attività.
2. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a nuove attività in essere al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, per i quali non sia già conclusa l’istruttoria.
3. Le eventuali stufe a secco utilizzate dagli esercizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere sostituite entro 5 anni con un apparecchio di cui all’articolo 16, punto 3, lettera a) del presente Regolamento.

Art. 24 - Disposizioni in materia di accesso e trattamento dati sensibili
1. La legittimazione all’accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
2. E’ consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
3. E’ garantito in ogni caso all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 25 - Abrogazione norme e entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e, a partire da tale data, sono abrogate le precedenti disposizioni comunali con esso contrastanti.

ALLEGATO A
Genere della violazione Min Max
Svolgimento dell’attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati € 80,00 € 500,00
Svolgimento dell’attività in locali non adibiti a uso esclusivo da quelli in cui sono esercitate altre attività € 80,00 € 500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio dell’attività, anche se svolta presso il domicilio dell’esercente € 80,00 € 500,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell’azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale € 1.000,00 € 5.000,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività € 1.000,00 € 5.000,00
Mancata ottemperanza all’ordine a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della denuncia di inizio attività € 80,00 € 500,00
Riattivazione dell’attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell’attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi € 70,00 € 500,00
Inottemperanza all’obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, ecc. € 70,00 € 150,00
Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi € 70,00 € 150,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività nei casi previsti € 100,00 € 600,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività € 1.000,00 € 5.000,00

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ D'USO
DELL'AUTORIMESSA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ARVIER,
SITA IN VIA SAINT-ANTOINE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 26/04/2012

Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina le modalità d’uso dell’autorimessa di proprietà del Comune di Arvier, sita in via Saint-Antoine.
2. L’attività di parcheggio è svolta secondo le norme del presente regolamento, al quale gli utenti dovranno attenersi.

Art. 2
1. Sono ammessi al parcheggio solo gli autoveicoli aventi un’altezza inferiore a m. 2,20.
2. Sono esclusi dal parcheggio gli autoveicoli funzionanti a gas (G.P.L.) anche se dotati di sistema di propulsore alternativo.
3. Sono esclusi dal parcheggio motoveicoli, ciclomotori, rimorchi, caravan, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole e loro appendici.

Art. 3
1. L’autorimessa potrà restare chiusa in caso di assoluta necessità per lavori o per causa di forza maggiore.
2. In caso di chiusura per lavori verrà data preventiva comunicazione a mezzo di avvisi ed il Comune declina ogni responsabilità per i veicoli lasciati nel parcheggio, riservandosi la possibilità della rimozione forzata, senza obbligo di rimborso da parte del Comune delle somme versate.

Art. 4
1. Agli utenti è vietato:
. sostare nell’autorimessa con il motore acceso oltre il tempo strettamente necessario e suonare senza necessità il clacson;
. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
. fumare, accendere fuochi ed utilizzare fuoco nell’autorimessa;
. scaricare e depositare oggetti o materiali di qualsiasi specie;
. portare e depositare nell’autorimessa sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose;
. effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambiare l’olio, lavare i veicoli, caricare le batterie, scaricare l’acqua di raffreddamento e versare liquidi di qualsiasi natura;
. scaricare sul pavimento ogni materiale che possa sporcare o danneggiare l’autorimessa;
. usare i fari abbaglianti all’interno del parcheggio;
. sostare con l’automezzo lungo le corsie di scorrimento, parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza e comunque intralciare la circolazione;
. parcheggiare veicoli affetti da perdite o da altri difetti suscettibili di arrecare danno all’autorimessa o imbrattare il pavimento;
. parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata;
. parcheggiare a fianco del veicolo motocicli o velocipedi;
. accedere con catene da neve.

Art. 5
1. Gli utenti sono tenuti a:
. seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d’uomo;
. ricoverare il veicolo nei posti indicati dalla segnaletica;
. bloccare il veicolo, chiuderlo a chiave ed uscire dall’autorimessa;
. utilizzare l’area di parcheggio e le relative attrezzature con attenzione ed accuratezza;
. custodire con cura il dispositivo di accesso, restando responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla sua perdita, sottrazione o dall’uso abusivo dello stesso.

Art. 6
1. Il posteggio del veicolo sarà effettuato direttamente dall’utente.
2. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.

Art. 7
1. In caso di incidente gli utenti dovranno darne comunicazione immediata al Comune e non potranno rimuovere i veicoli coinvolti prima della constatazione dell’evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte.

Art. 8
1. In caso di danni ai veicoli dovuti ad urti, collisioni, incidenti o investimenti dagli utenti all’interno dell’autorimessa, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti del soggetto che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.

Art. 9
1. L’utilizzo degli spazi per la sosta è libero o a tariffa su base oraria.
2. La sosta è libera dalle ore 6.00 alle ore 20.00.
3. Il pagamento per la sosta è dovuto dalle ore 20.00 alle ore 6.00.

Art. 10
1. L’utilizzo dell’autorimessa potrà avvenire anche per abbonamento.
2. L’abbonamento potrà essere annuale o relativo a 30 ingressi da usufruire nel bimestre.
3. Il corrispettivo per i 30 ingressi dovrà essere corrisposto in via anticipata.
4. Per gli abbonamenti annuali il pagamento potrà essere effettuato in due rate semestrali.
5. In ogni caso non sono ammessi rimborsi per il mancato utilizzo.

Art. 11
1. Le tariffe sono stabilite dal Consiglio comunale.

Art. 12
1. Con l’utilizzo dell’autorimessa l’utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento senza obbligo o responsabilità di custodia da parte del Comune.
2. Il Comune declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti e incendi che dovessero verificarsi all’interno dell’autorimessa che non è custodita, seppur dotata di impianto di videosorveglianza.
3. I danni arrecati per l’uso non corretto della struttura saranno posti a carico del soggetto inottemperante a norma dell’art. 2043 del Codice civile.

Art. 13
1. I trasgressori delle norme del presente regolamento saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) o, se non contemplate nello stesso, con una sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. Il Comune, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione oppure che contrastino con il normale uso dell’autorimessa, compreso il caso di sosta oltre la scadenza dell’abbonamento, potrà provvedere ad asportare il veicolo ed a collocarlo altrove, anche all’aperto ed in luogo non custodito, senza alcuna responsabilità anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

Art. 14
1. Copia del presente regolamento, unitamente alle tariffe per la sosta, agli orari e all’indicazione di un recapito telefonico da contattare in caso di emergenza, sarà affissa all’entrata dell’autorimessa.

Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2015

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3 comma 56 della legge 244/07 e successive modificazioni ed integrazioni (legge finanziaria anno 2008) come integrato dal D. Lgs. 39/2013 e in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n 228 del 28 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità per il 2013) nonché delle vigenti leggi in materia, il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa intendendosi per tali ai fini del presente regolamento:

  1. gli incarichi di lavoro autonomo
    rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti terzi i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio;
  2. gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)
    rapporti di lavoro autonomo, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;

nell’ambito degli incarichi di cui alle lettere a) e b) quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:
incarichi di studio – quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d’opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte, incarichi di ricerca – attività connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione,
incarichi di consulenza – resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo possono esser conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il titolo di studio verrà in concreto individuato in relazione alla natura e caratteristiche dell’incarico.
In particolare i soggetti a cui possono essere affidati tali incarichi sono:

  1. persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, che necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali,
  2. persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
  3. persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale.

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il dirigente competente o responsabile di ufficio applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:

  1. agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell’Amministrazione;
  2. agli incarichi notarili;
  3. agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal d.lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
  4. agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. agli esperti delle commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;
  6. gli appalti di servizi disciplinati dal d. lgs. 163/06 e sue modifiche e integrazioni.


Art. 2 - Programmazione annuale
1. Il Consiglio Comunale approva contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione e all’interno della Relazione previsionale e programmatica, il programma dei progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di studio, o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione.


Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi
1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a) possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
b) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Arvier e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
e) i compensi erogati all’incaricato devono essere proporzionati alle utilità conseguite dall’Amministrazione;
f) occorre aver accertato preliminarmente l’impossibilità di procurarsi all’interno dell’organizzazione le figure professionali necessarie, ovvero professionalità specifiche acquisite per effetto di percorsi culturali e di attività professionali in ambiti peculiari e determinati, non rinvenibili nell’ente;
g) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell’Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l’Ente.


Art. 4 - Modalità per attestare l’assenza di professionalità interne
1. Prima di attivare la procedura per il conferimento dell’incarico, il Responsabile del procedimento competente individua il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver verificato, motivatamente, l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio ufficio, in grado di assicurare i medesimi risultati.
2. In caso di assenza di professionalità idonee si potranno attivare le procedure previste per il conferimento degli incarichi esterni.

Art. 5 - Programmazione finanziaria dei fabbisogni
1. Il limite massimo di spesa per gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal presente regolamento è dato dagli importi stanziati a tale titolo nel Bilancio Comunale nell’esercizio di riferimento.

Art. 6 - Competenza per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di cui all’articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili di Servizio delle singole strutture che intendono avvalersene.
2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione.

Art. 7 - Procedura selettiva
1. Gli incarichi di lavoro autonomo devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal dirigente competente.
3. L’avviso di selezione dovrà contenere:
• l’oggetto della prestazione altamente qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
• il termine e le modalità di presentazione delle domande;
• i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
• le modalità e criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio esame dei curricula, esame dei curricula con successivo colloquio, valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, prove ecc.)
• il compenso complessivo lordo previsto;
• ogni altro elemento utile per l’attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L’avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
a) pubblicazione all’albo pretorio dell’ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
b) pubblicazione sul sito web del Comune per lo stesso periodo di pubblicazione all’albo pretorio;
c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal dirigente/responsabile dell’ufficio/settore competente.

Art. 8 - Modalità della selezione
1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso di selezione, procederà il dirigente competente, il quale potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione.

Art. 9 - Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti
1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal Responsabile di Servizio competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi esterni, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante.
2. Il contratto dovrà necessariamente contenere:
a) la tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo)
b) l’oggetto,
c) le modalità di esecuzione della prestazione, la tempistica/il cronoprogramma delle prestazioni da rendere,
d) la durata ed il luogo della prestazione,
e) il compenso e le modalità di pagamento dello stesso,
f) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento,
g) il foro competente in caso di controversie.

Art. 10 - Compenso
1. Il valore del compenso dipende dalla natura e contenuto del progetto, dalla complessità dell'attività da espletare, dalla professionalità necessaria per la predetta attività e viene definito sulla base delle condizioni di mercato, o delle retribuzioni del personale interno di professionalità similare.
2. Detto compenso è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.


Art. 11 -Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa
1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l’incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare da parte del dirigente, nei seguenti casi:
a) esito negativo della procedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l’attività richiesta può essere garantita da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell’incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l’attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l’incarico originario;
d) nel caso in cui siano documentate ed attestate dal dirigente/responsabile situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l’espletamento della procedura comparativa.
2. In luogo dell’avviso di selezione il Dirigente/Responsabile, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad euro 10.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati all’art. 7 comma 3 del presente regolamento;

Art. 12 - Comunicazione all’ufficio personale
1. In caso di stipula o rinnovo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fatto obbligo al dirigente/responsabile che ha adottato l’atto di trasmettere il contratto all’ufficio del personale.
2. Le stesse modalità di comunicazione devono essere rispettate in caso di cessazione anticipata della prestazione rispetto alla scadenza contrattuale.

Art. 13 - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato sottoscrive una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità che viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune che è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
2. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

Art. 14 - Pubblicazione sul sito del Comune
1. Il Dirigente che ha adottato l’atto di conferimento dell’incarico di lavoro autonomo (di qualunque tipologia sia che si tratti di lavoro autonomo che di collaborazioni coordinate e continuative) è tenuto ex art. 15 del DLgs 33/2013 provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Arvier del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso.
2. Nell’atto, come punto finale del deliberato deve essere indicato quanto segue: “il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nell’apposito sito web del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del DLgs 33/2013”;
3. I relativi contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web.
4. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 15 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il dirigente/responsabile che ha stipulato il contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il dirigente/responsabile accerta altresì il buon esito dell’incarico ed il rispetto delle clausole contrattuali mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

Art. 16 - Orario pattuito
1. Negli incarichi di cui al presente regolamento è il "risultato" che si pone al centro del rapporto, al cui raggiungimento l'orario pattuito è funzionale.
2. A seconda delle fattispecie d'incarico, la disponibilità continuativa dell'incaricato potrà essere ritenuta non indispensabile per il conseguimento del fine concreto avuto di mira dalle parti (e da esse considerato come elemento tipizzante la concreta causa negoziale); in altri casi, la costante presenza dell'incaricato sul luogo dell'esecuzione del contratto, per un preciso lasso temporale giornaliero (o settimanale o mensile), potrà rivestire invece un'importanza nodale nell'economia del rapporto, rappresentando il coordinamento dell'attività dell'incaricato con l'organizzazione produttiva del Comune un passaggio essenziale ed indefettibile per l'utile realizzazione del programma o del progetto.
3. Il contratto d'incarico specificherà il regime orario o di presenze pattuito.

Art. 17 - Recesso dal contratto
1. Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto di 15 giorni all'altra parte, mediante invio di lettera raccomandata A.R.
2. Nel caso in cui l'incarico consista in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, all'atto della cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, il Comune non corrisponderà al collaboratore alcun indennizzo, buonuscita o altra indennità ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione.
3. Il collaboratore avrà esclusivamente diritto al compenso di cui al precedente articolo 10, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data della cessazione del rapporto di collaborazione.

Art. 18 - Rinnovo e proroga
1. È’ fatto divieto di rinnovare gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca conferiti a persone fisiche ed è possibile la proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 19 - Disposizioni generali e finali
1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L’affidamento da parte del dirigente/responsabile competente d’incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.
4. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ARVIER

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 26/04/2012

INDICE

Capo I - Principi generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Capo III - Obblighi per il titolare del trattamento
Art. 5 - Notificazione preventiva al garante
Art. 6 - Responsabile

Capo III - Trattamento dei dati personali
Art. 7 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
Art. 8 - Obblighi degli operatori
Art. 9 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Diritti dell'interessato
Art. 12 - Sicurezza dei dati
Art. 13 - Modalità da adottare per i dati videoripresi
Art. 14 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza
Art. 15 - Diritti degli interessati
Art. 16 - Limiti all’utilizzabilità di dati personali
Art. 17 - Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie
Art. 18 - Comunicazione dei dati

Capo IV - Disposizioni finali
Art. 19 - Norma di rinvio
Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 21 - Modifiche regolamentari

Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - FINALITÀ

  1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune dì Arvier, gestito ed utilizzato dall’Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
  2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - DEFINIZIONI

  1. Ai fini dei presente regolamento si intende:
    1. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
    2. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
    3. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
    4. per "titolare", l'Ente Comune di Arvier, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
    5. per "responsabile", il soggetto preposto dal titolare al trattamento di dati personali;
    6. per "incaricato del trattamento", il soggetto autorizzato dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
    7. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
    8. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
    9. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
    10. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
    11. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Arvier e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

  1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
  2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Arvier, sono:
    1. l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza e ambientale in ambito comunale;
    2. la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
    3. la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure;
    4. l’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano.
  3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area video sorvegliata.
  4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i datistrettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.
  5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, attraverso tali strumenti si persegue l’intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
  6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di “privacy” con un’apposita regolamentazione.

Capo II-OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 5 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

  1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 - RESPONSABILE

  1. Il responsabile del servizio di Polizia Locale è designato, con atto del Sindaco, quale Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni agli agenti della polizia locale nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte del responsabile.
  2. Il Responsabile ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.
  3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
  4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
  5. Gli incaricati del materiale trattamento, individuati dal Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
  6. La visione delle immagini registrate è consentita solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, ai suoi delegati, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest’ultimo sempre di concerto con il suddetto Responsabile.
  7. Eventuali accessi a soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma 6 dovranno essere autorizzati per iscritto dal Responsabile della gestione e del trattamento.
  8. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all’accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Capo III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

  1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
    1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    2. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
    3. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
    4. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. c), con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
  2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà costituito da alcune telecamere posizionate in punti considerati significativi espressamente individuati con atto della Giunta Comunale attraverso l’approvazione di apposito progetto.
  3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa dell’ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto visualizzate su monitor. L’impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell’addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un’apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All’occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto.
  4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
  5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

  1. L’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell’impianto riportate all’art. 4 comma 2.
  2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

Art. 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

  1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutele ambientale o del patrimonio pubblico, l’incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all’Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
  2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l’espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all’Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
  3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 10 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

  1. Il Comune di Arvier, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere, provvede a posizionare un’adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
  2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all’utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
  3. Il Comune di Arvier si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

  1. In relazione al trattamento deidati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l’interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell’adozione delle idonee misure di sicurezza o per l’uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
  2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

Art. 12 - SICUREZZA DEI DATI

  1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
  2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penale.
  3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all’interno del Ufficio in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art. 13 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

  1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
  2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
  3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
  4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
  5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
    1. al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
    2. ai preposti alle indagini dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
    3. all'Amministratore di Sistema del Comune di Arvier e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
    4. al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
  6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
  7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
    • la data e l'ora dell'accesso;
    • l'identificazione del terzo autorizzato;
    • i dati per i quali si è svolto l’accesso;
    • gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
    • le eventuali osservazioni dell’incaricato;
    • la sottoscrizione del medesimo.
  8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall’interessato.

Art. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

  1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti.
  2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 15 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

  1. In relazione al trattamento dei dati personali l’Interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Comune di Arvier, ha diritto:
    1. di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
    2. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sull’origine, finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
    3. di ottenere tali informazioni in forma intellegibile, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità o se ricorresse altro giustificato motivo, ricordando il tempo automatico di sovrascrittura dei dati fissato in 7 giorni dall’avvenuta ripresa degli stessi entro cui effettuare la richiesta;
    4. di ottenere, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, tramite oscuramento della propria figura e del proprio bene, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    5. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
  2. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
  3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  4. Le istanze di cui al presente articolo possono inoltrate direttamente al Responsabile del trattamento individuato o essere trasmesse anche mediante messaggi di posta elettronica certificata (PEC), fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegazione obbligatoria,in questi ultimi due casi, di copia di un documento di identità dell’interessato.
  5. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi.
  6. Tutte le richieste pervenute saranno riportate a cura del Responsabile o di un Incaricato delegato su un Registro cartaceo od elettronico conservato permanentemente dall’Amministrazione.
  7. In caso di esito negativo, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - LIMITI ALL’UTILIZABILITÀ DI DATI PERSONALI

  1. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, attività anche temporanee come ad esempio:
    • cantieri stradali o edili;
    • nei giardini, la cura delle piante da parte dei giardinieri;
    • nelle sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti. 

Art. 17 - LUOGHI DI ATTESTAZIONE DELLE POSTAZIONI VIDEO E ADEGUAMENTO DINAMICO DELLE TECNOLOGIE

  1. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale, con le modalità previste dal precedente articolo 7 comma 2, che seleziona le aree sensibili ai fini della sicurezza stradale o sociale, sentita l’autorità di pubblica sicurezza, e condivise le eventuali risultanze emergenti dal Comitato Regionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Allo stesso modo resta competente la Giunta Comunale per l’autorizzazione di sistemi dinamici di raccolta dati in formato video, a supporto delle attività preventive e sanzionatorie della Polizia Locale, comunque nel rispetto dei principi generali del codice e del presente regolamento.
  2. L’adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del Responsabile del trattamento dei dati.
  3. Allo stesso Responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione per specifiche esigenze (es. attività scolastiche con presenza di minori) che, salvo espresso provvedimento, riguarda l’arco delle 24 ore giornaliere e ogni altra disposizione finalizzata all’attuazione del presente regolamento.

Art. 18 - COMUNICAZIONE DEI DATI

  1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Arvier a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - NORMA DI RINVIO 

  1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza.

Art. 20 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

  1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 21 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

  1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
  2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.