REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 21/11/2013
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INDICE
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 – Istituzione del tributo
Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti
Art. 4 – Servizio di igiene urbana
Titolo II - Soggetto attivo e passivo del tributo
Art. 5 – Soggetto attivo del tributo
Art. 6 – Soggetto passivo del tributo
Titolo III - Determinazione e articolazione del tributo
Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti
Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 10 – Numero di occupanti
Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 12 – Tributo ambientale
Titolo IV - Esclusioni, agevolazioni e riduzioni
Art. 13 – Esclusione dal tributo
Art. 14 – Rifiuti speciali
Art. 15 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Art. 16 – Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 17 – Riduzione per compostaggio domestico
Art. 18 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio
Titolo V - Dichiarazione, riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni e contenzioso
Art. 19 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Art. 20 – Modalità di determinazione della superficie imponibile
Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento
Art. 22 – Riscossione del tributo
Art. 23 – Minimi riscuotibili
Art. 24 – Sgravio o rimborso del tributo
Art. 25 – Funzionario responsabile
Art. 26 – Mezzi di controllo
Art. 27 – Sanzioni
Art. 28 – Contenzioso
Titolo VI - Disposizioni finali
Art. 29 – Normativa di rinvio
Art. 30 – Norme abrogate
Art. 31 – Efficacia del regolamento
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di ARVIER, del tributo sui rifiuti di cui all’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento di subATO per la gestione dei rifiuti della Comunità Montana Grand Paradis (di seguito, in breve “Regolamento di gestione”) e le determinazioni dell’Autorità d’ambito (Regione).
Art. 2 – Istituzione del tributo
- A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito, in sostituzione della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993, il tributo comunale sui rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dalla Comunità Grand Paradis,, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- Ai fini dell’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all’apposito elenco riportato nell’ambito del Regolamento di gestione.
- L’applicazione del tributo sui rifiuti è disciplinata dall’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
- Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti
- Il tributo sui rifiuti è dovuto per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione. A tal fine, si considerano imponibili tutti i locali comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comportano esonero o riduzione del tributo.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.
Art. 4 – Servizio di igiene urbana
- Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione del tributo.
- Il tributo è applicato anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell’ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
- Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
- Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato e la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 2 Km, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%
- Nelle zone dove l’accessibilità è stagionalmente limitata da un apposito provvedimento amministrativo, il tributo è dovuto per il solo periodo nel quale è consentito l’accesso.
- Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, la parte variabile del tributo è commisurata al solo periodo di apertura, essendo onere del contribuente comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione della suddetta agevolazione nei termini previsti dal presente Regolamento.
TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO
Art. 5 – Soggetto attivo del tributo
- Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Art. 6 – Soggetto passivo del tributo
- Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
- Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO
Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti
- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
- La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
- In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante.
Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
- Ai sensi dell’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 14, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
- Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
- Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
- Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dall’Autorità di subATO, come previsto dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della l.r. 31/2007.
- Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all’atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l’anno in corso, fatta salva l’introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l’intero anno.
- La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
- Ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l’anno successivo.
- Nell’ipotesi in cui il Comune oppure il subATO non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
- Qualora, nel corso dell’anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dall’Autorità di subATO e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l’Autorità di subATO dell’esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d’anno, successivamente all’approvazione del bilancio preventivo.
Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
- La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
- Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
- Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.
Art. 10 – Numero di occupanti
- Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
- Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno.
- Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- i soggetti iscritti all’A.I.R.E.
- In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così determinato:
- per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe comunale;
- per le utenze dei non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a 3
- Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d’ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione, e avrà efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell’immobile non vi abbia acquisito la residenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull’immobile, in quanto soggetto passivo d’imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.
Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
- La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
- Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
- Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.
Art. 12 – Tributo ambientale
- Ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta” non si applica in Valle d’Aosta il tributo ambientale disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992.
TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Art. 13 – Esclusione dal tributo
- Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,80, nel quale non sia possibile la permanenza;
- balconi e terrazze scoperti.
- Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
- Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività sportiva.
- Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
- unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Art. 14 – Rifiuti speciali
- Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
- Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.
- La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
- La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000.
- Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
Art. 15 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
- Con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le percentuali di riduzione, limitate alla quota variabile, del tributo sui rifiuti dovuto dalle utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative, ovvero vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese da parte del produttore, producendo un risparmio di spesa per il Comune a livello di costi di conferimento in discarica.
- Le percentuali di riduzione possono essere applicate in modo progressivo e solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione, previsti per legge e dal Regolamento di gestione.
Art. 16 – Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Il titolare dell’attività che provvede al recupero di cui all’art. 17 del presente Regolamento, deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.
- La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l’intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
- Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
- La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
- Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
- autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
Art. 17 – Riduzione per compostaggio domestico
- Ai sensi dell’art. 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come integrato dall’art. 5, comma 1, lett. d) D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 25% della parte variabile, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007.
- La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
- La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
- Il Comune o l’Autorità di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.
Art. 18 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio
- Previa formale e motivata diffida dell’utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell’Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell’ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
- Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al responsabile del servizio gestione rifiuti del subATO, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l’avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all’utente del servizio.
- I contribuenti non possono invece rivendicare l’applicazione di riduzioni tariffarie in caso l’interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
- Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l’emergenza deve essere riconosciuta dall’autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.
TITOLO V - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 19 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
- I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione.
- La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
- Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine di 90 giorni successivi all’intervenuta modifica.
- La denuncia deve essere presentata:
- per le utenze domestiche:
- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
- per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
- Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
- La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
- Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
- La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
- i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- il numero di codice fiscale;
- l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
- eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- l’eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
- i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
- l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
- l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.
- Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.
Art. 20 – Modalità di determinazione della superficie imponibile
- In attesa dell’attuazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Ai sensi dell’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ai fini dell’attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
- A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell’immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall’imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l’Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d’ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all’Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d’imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
- La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l’accertamento d’ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, per i quali il soggetto passivo d’imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l’effettiva superficie imponibile dell’immobile, una volta esperita la procedura di cui all’art. 14, comma 37 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento
- Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
- Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
- Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
- Nell’eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l’Imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.
Art. 22 – Riscossione del tributo
- La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto e delle relative maggiorazioni, ove dovute. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Decreto 14 maggio 2013.
- Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
- In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
- L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
- In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
Art. 23 – Minimi riscuotibili
- Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 3,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l’importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
Art. 24 – Sgravio o rimborso del tributo
- Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
- Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
- Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
Art. 25 – Funzionario responsabile
- Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Art. 26 – Mezzi di controllo
- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ., fatta salva l’applicazione d’ufficio della previsione contenuta nell’art. 1, comma 340 L. 311/2004.
- Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
Art. 27 – Sanzioni
- Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni tributarie.
- Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
-
- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
-
Art. 28 – Contenzioso
- Avverso l’avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 – Normativa di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 30 – Norme abrogate
- Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 31 – Efficacia del Regolamento
- Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 21/11/2013
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INDICE
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 – Istituzione del tributo sui servizi
Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa
Art. 4 – Soggetto attivo del tributo
Art. 5 – Soggetto passivo del tributo
Art. 6 – Decorrenza del tributo sui servizi
Art. 7 – Esclusioni e agevolazioni
Art. 8 – Riscossione del tributo sui servizi
Art. 9 – Minimi riscuotibili
Art. 10 – Sgravio o rimborso del tributo
Art. 11 – Funzionario responsabile
Art. 12 – Normativa di rinvio
Art. 13 – Efficacia del regolamento
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Il presente regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Arvier, del Tributo sui servizi di cui all’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
Art. 2 – Istituzione del tributo sui servizi
- A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale su rifiuti, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
- L’applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
- Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa
- 1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione standard applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.
Art. 4 – Soggetto attivo del tributo
- Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti.
- Il gettito introitato a seguito dell’applicazione della maggiorazione nella misura standard di 0,30 euro per metro quadrato è riservato esclusivamente allo Stato, sulla base di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, lett. c) D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013 ed è assicurato al bilancio statale con le procedure previste dall’art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42
Art. 5 – Soggetto passivo del tributo
- Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.
- L’importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, ove applicato.
Art. 6 – Decorrenza del tributo sui servizi
- L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.
Art. 7 – Esclusioni e agevolazioni
- Le esclusioni, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi, ad eccezione delle riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino la riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti ovvero l’avvio autonomo allo smaltimento dei ifiuti.
- Ai sensi dell’art. 14, commi 17 e 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le riduzioni del tributo sui rifiuti legate al compostaggio domestico ed all’avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore.
Art. 8 – Riscossione del tributo sui servizi
- La riscossione del tributo sui servizi è effettuata direttamente dal Comune, nell’ambito dell’atto emesso ai fini della riscossione del tributo sui rifiuti.
- Sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la riscossione della maggiorazione sui servizi avviene mediante versamento in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo sui rifiuti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 14 maggio 2013.
Art. 9 – Minimi riscuotibili
- Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all’applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.
- Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l’importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l’importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti.
Art. 10 – Sgravio o rimborso del tributo
- Lo sgravio o il rimborso del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall’Ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
- Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo, ovvero a titolo di tributo sui rifiuti, per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell’Ufficio comunale.
- Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
Art. 11 – Funzionario responsabile
- Tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al funzionario responsabile del tributo sui rifiuti.
Art. 12 – Normativa di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 13 – Efficacia del Regolamento
- Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 23/06/2011
Art. 1 – Oggetto e scopo dell’accertamento con adesione
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Attivazione del procedimento
Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 6 – Invito a comparire per definire l’accertamento
Art. 7 – Atto di accertamento con adesione
Art. 8 – Perfezionamento della definizione
Art. 9 – Effetti della definizione
Art. 10 – Riduzione della sanzione
Art. 12 – Richiesta del contribuente
Art. 13 – Annullamento dell’atto amministrativo
Art. 14 – Rinuncia all’imposizione
Art. 15 – Revoca dell’atto amministrativo.
Art. 16 – Criteri di priorità
Art. 17 – Conclusione del procedimento di riesame
Art. 18 – Autotutela in pendenza di giudizio
Art. 19 – Modalità applicative del ravvedimento operoso
Art. 23 – Norme abrogate
Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie
Art. 25 – Entrata in vigore
TITOLO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1 – Oggetto e scopo dell’accertamento con adesione
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
L’accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.
Art. 2 – Ambito di applicazione
La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio l’ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo–benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
Resta in ogni caso fermo il potere–dovere dell’ufficio di rimuovere nell’esercizio dell’autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
Art. 3 – Attivazione del procedimento
Il procedimento per la definizione può essere attivato:
- a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
L’ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
La lettera–invito dovrà contenere:
- gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
- i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo dell’incontro per definire l’accertamento con adesione.
In caso di più contribuenti, l’ufficio deve inviare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire.
Art. 6 – Invito a comparire per definire l’accertamento
La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
Art. 7 – Atto di accertamento con adesione
A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.
Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Art. 8 – Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla redazione dell’atto stesso.
Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all’ufficio la prova dell’avvenuto pagamento.
L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate.
Art. 9 – Effetti della definizione
Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
Art. 10 – Riduzione della sanzione
A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo di quelle indicate nell’avviso di accertamento.
Nell’avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione, ove il contribuente non provveda ad aderire all’avviso di accertamento notificato dal Comune nel termine per la proposizione del ricorso.
Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall’ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.
TITOLO II
AUTOTUTELA
Art. 11 – Oggetto e scopo dell’autotutela
Nell’ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
Art. 12 – Richiesta del contribuente
Le richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all’ufficio del Comune che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell’ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza provvederà a trasmetterla all’ufficio competente.
Art. 13 – Annullamento dell’atto amministrativo
L’atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
- errore di persone;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta o della tassa;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.
Art. 14 – Rinuncia all’imposizione
Il Comune può rinunciare all’imposizione qualora durante l’attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell’articolo precedente.
Se, durante l’esplicazione dell’attività di accertamento, l’ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest’ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell’inizio di un’attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all’imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.
Art. 15 – Revoca dell’atto amministrativo.
Se l’atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all’art. 13 del presente regolamento, il responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:
- i costi amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano similari o superiori all’importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti;
- se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell’ente.
Nell’esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.
Art. 17 – Conclusione del procedimento di riesame
Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l’emissione dell’atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.
Art. 18 – Autotutela in pendenza di giudizio
In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:
- grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.
Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l’eventuale desistenza dal contenzioso.
Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell’accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, per i soli motivi sui quali non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
Nell’ipotesi in cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.
TITOLO III
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Art. 19 – Modalità applicative del ravvedimento operoso
Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
Con la legge di stabilità (Finanziaria 2011) dal 1° febbraio 2011 entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso, pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 20 lettera a) si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 le seguenti disposizioni:
La sanzione è ridotta:
- ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, ovvero, in caso di sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di un anno dalla data della sua commissione, per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione e dall’errore;
- ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre l’anno ma prima che la violazione venga constatata dall’Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
Le percentuali di riduzione della sanzione riportate nel presente articolo devono intendersi automaticamente adeguabili, ove previste per legge, in caso di successive modifiche all’art. 1 commi da 18 a 22 della Legge 220/2010 (Legge finanziaria 2011).
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
In ogni caso, la regolarizzazione degli errori e delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall’Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
TITOLO IV
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Art. 20 – Oggetto e scopo dell’interpello
Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell’istituto dell’interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all’art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
L’istituto dell’interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 21 – Modalità applicative dell’interpello
Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all’Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
L’amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
La risposta di cui al comma precedente è vincolante per l’amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell’amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.
Il mutamento di parere causato dall’evoluzione dell’interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l’esercizio dell’ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.
Qualora l’amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall’ufficio all’interessato, si intende che essa concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
La presentazione dell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall’amministrazione comunale la risposta di cui al comma 3 del presente articolo.
TITOLO V
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art. 22 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale
Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiama la disposizione di cui all’art. 48 D.Lgs. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario), come sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 218/1997.
«Art. 48. Conciliazione giudiziale.
Ciascuna delle parti con l’istanza prevista dall’articolo 33 D.Lgs. 546/1992, può proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio anche dalla commissione.
Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38bis D.P.R. 633/1972. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l’articolo 5 D.P.R. 592/1994. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro
Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
L’ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito. Se l’istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell’intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate».
TITOLO VI
NORME FINALI
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.
Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2012
INDICE
Art. 01 - Oggetto
Art. 02 - Soggetto passivo
Art. 03 - Strutture ricettive
Art. 04 - Soggetti preposti agli adempimenti tributari
Art. 05 - Misura dell’imposta
Art. 06 - Destinazione delle risorse
Art. 07 - Esenzioni
Art. 08 - Dichiarazioni e versamenti
Art. 09 - Controllo e accertamento dell’imposta
Art. 10 - Sanzioni amministrative
Art. 11 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
Art. 12 - Rimborsi
Art. 13 - Contenzioso
Art. 14 - Efficacia del regolamento
- In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.), il presente atto definisce le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno, per l’anno 2012.
- Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 situate sul territorio comunale.
- Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34) e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1) e si distinguono in:
a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi;
b) case per ferie;
c) ostelli per la gioventù;
d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
f) esercizi di affittacamere;
g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
h) case e appartamenti per vacanze;
i) campeggi;
j) villaggi turistici;
k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
m) attività agrituristiche.
Art. 4 - Soggetti preposti agli adempimenti tributari
- I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all’articolo 2 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 3.
- L’imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato.
- La determinazione dell’imposta deve essere effettuata, per tutte le strutture ricettive, fatta eccezione per quelle di cui al successivo comma 3, nel modo seguente:
a) deve essere individuato il prezzo medio, comprensivo di IVA, per persona e per notte di soggiorno;
b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comunicati dalla struttura ricettiva alle strutture regionali competenti ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
b1) al prezzo della camera doppia, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
c) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
c1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
c2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
c3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
d) devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
d1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
d2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
d3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
d4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
d5) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 200,00;
d6) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.
Art. 6 - Destinazione delle risorse
- Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell’ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:
a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
c) progetti di mobilità turistica interna;
d) investimenti per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l’arredo urbano e le luminarie;
e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).
- Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
b) i ragazzi di età inferiore agli anni dieci, qualora beneficino di tariffe gratuite;
c) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi.
Art. 8 - Dichiarazioni e versamenti
- I gestori delle strutture ricettive presentano, entro il 1° ottobre 2012 per i soggiorni fino al mese di agosto 2012 ed entro il 31 gennaio 2013 per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, una dichiarazione redatta sulla falsariga del modello allegato al presente atto, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all’art. 7 e l’imposta totale incassata.
- L’imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune.
Art. 9 - Controllo e accertamento dell’imposta
- Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).
- Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:
a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e
documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico,
con invito a restituirli compilati e firmati.
Art. 10 - Sanzioni amministrative
- Le violazioni alle disposizioni applicative dell’imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 d.lgs. 471/1997.
- Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 8, comma 1, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell’articolo 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della l. 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 11 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
- In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
- Rimane comunque ferma, nei casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattivadell’imposta e dei relativi accessori venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all’Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.
- Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
- Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultinocompensabili, può essere richiesto il rimborso, ai sensi e nei termini dettati dall’art. 1, comma 164 l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).
- Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente regolamento delle entrate.
- Non si procede al rimborso d’ufficio dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10.
- Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Art. 14 - Efficacia del regolamento
- Il presente regolamento ha efficacia, in deroga all’art. 3, comma 1 l. 212/2000, dal 1° gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001.
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE REGIONALE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I. R. S. E. E.), AI FINI DELL’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E AI SERVIZI ALLA PERSONA AGEVOLATI.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe
Art. 5 – Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione I.S.E.E.
Art. 6 – Documentazione ai fini determinazione I.R.S.E.E.
Art. 7 – Determinazione della situazione economica
Art. 8 – Controlli
Art. 9 – Norme finali
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento è strumento di disciplina per l’applicazione della vigente normativa nazionale in materia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come combinata con le disposizioni regionali istitutive dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.).
2. L’I.RS.E.E. valuta, in maniera standardizzata ed uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali o a servizi agevolati alla persona.
Art. 2 - Finalità
1. L’obiettivo principale dell’I.R.S.E.E. è di testare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l’utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione o servizio erogati.
2. L’efficacia dell’intervento è legata al sistema dei controlli, come disciplinato all’Art. 8 del presente regolamento.
Art. 3 - Ambito di applicazione
1. Ai fini dell’applicazione del regolamento vengono individuati i seguenti servizi e prestazioni:
a) in ambito locale:
- telesoccorso/telecontrollo;
- soggiorni climatici;
- centri estivi;
- refezione scolastica;
- trasporto scolastico;
- contributi straordinari a nuclei famigliari disagiati;
b) in attuazione di direttive regionali:
- assistenza tutelare e domiciliare;
- asilo nido;
- assegno “post-natale”;
- contributi a persone disabili;
- voucher alle famiglie per il servizio di tata famigliare.
c) in attuazione di normativa nazionale in materia di erogazione di assegno ai nuclei famigliari
con almeno tre figli minori e di assegno di maternità (I.S.E.E.).
2. Il presente regolamento si applica, inoltre, ad eventuali altri servizi di nuova istituzione, ad opera dello Stato o della Regione, per l’accesso ai quali la determinazione rispettivamente dell’I.S.E.E. e dell’I.R.S.E.E. costituisca requisito indispensabile.
Art. 4 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe.
1. La Giunta/Il Consiglio determina annualmente per ciascun servizio la/e tariffa/e da porre a carico dell’utenza.
2. La Giunta/Il Consiglio può stabilire più fasce o percentuali di I.R.S.E.E. in base alle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate, ovvero individuare un valore I.R.S.E.E., oltre il quale la tariffa unica deve essere versata.
3. E’ fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in questo caso l’accesso alle prestazioni o servizi avviene senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o esenzione.
Art. 5 -Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione ISEE
1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) è redatta secondo il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001 e successive modificazioni.
2. Sono autorizzati a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e rilasciare l’attestazione della presentazione, i Centri Assistenza Fiscale (C.A.F.), presenti con propria struttura sul territorio regionale.
3. Effettuata l’attestazione dell’avvenuta presentazione, il C.A.F., ai sensi di legge, trasmette, entro i successivi 10 giorni, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’INPS che, una volta ricevuti i dati, effettuerà il calcolo dell’ISE e dell’ISEE e renderà disponibili detti indicatori.
4. La certificazione ISEE rilasciata dall’INPS ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione, fatte salve le scadenze deliberate dalle diverse direttive della Regione, e potrà essere esibita da qualsiasi componente il nucleo familiare che richiede prestazioni sociali agevolate.
Art. 6 - Documentazione ai fini determinazione I.R.S.E.E.
1. Le domande volte ad ottenere l’erogazione delle prestazioni e servizi di cui all’Art. 3 comma 1 lettere a) e b) devono essere corredate dai seguenti documenti:
- La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) resa ai sensi dell’Art. 5;
- dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni, agli assegni, erogate direttamente a favore dell’utente del servizio o del beneficiario della prestazione, come stabilito dalle diverse direttive emanate dalla Regione.
Art. 7 - Determinazione della situazione economica
1. Ai fini della determinazione della situazione economica, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi, anche se non conviventi e anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo i casi di cui all’art. 1-bis del D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 e s.m. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Per gli ulteriori casi particolari si rinvia a quanto disposto nell’Art. 1-bis del D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 e s.m.
2. La valutazione della situazione economica del richiedente o del nucleo familiare è determinata dall’indicatore economico della situazione equivalente di cui al d.lgs. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, dalle rendite, dalle provvidenze, dalle pensioni, dagli assegni, erogate direttamente a favore dell’utente del servizio o del beneficiario della prestazione, come stabilito dalle diverse direttive emanate dalla Regione.
3. La dichiarazione sostitutiva unica è resa ai sensi dell’Art. 5 comma 1, seguendo le istruzioni di cui all’Art. 4 comma 6 del d.lgs. 109/1998 come modificato dal d.lgs. 130/2000, e ha validità 1 anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da direttive emanate dalla Regione.
4. Entro il periodo di validità della dichiarazione, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E./I.R.S.E.E; in tal caso gli effetti decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa, fatte salve diverse disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione.
5. Qualora la D.S.U., in corso di validità, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire - entro il 31 agosto dell’anno di validità della stessa - una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente; in tal caso gli effetti decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa, fatte salve diverse disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione.
Art. 8 - Controlli
1. Il responsabile del procedimento attiva i controlli formali:
a) a campione, su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive, con cadenza periodica;
b) su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei dati contenuti.
2. Nell’ambito dell’attività di controllo il responsabile del procedimento verifica, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.dlgs 109/1998, la veridicità della situazione familiare dichiarata, mediante accesso alle informazioni contenute nei registri comunali di anagrafe e di stato civile e ai dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze (sistema SIATEL, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ufficio dell’Agenzia del Territorio, altri Pubblici Registri), dell’INAIL, dell’INPS, degli uffici dell’Amministrazione regionale e degli altri uffici pubblici certificanti.
3. Il responsabile del procedimento, qualora rilevi d’ufficio irregolarità od omissioni, al solo fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, ne dà notizia all’interessato che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione.
Art. 9 - Norme finali
1. Le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento dallo Stato e dalla Regione, trovano immediata applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni e ai servizi erogati a livello locale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia.
Oggi (giovedì 7 aprile 2022) la Giunta Regionale ha individuato "AGILE ARVIER" quale progetto pilota della Valle d'Aosta per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi, da trasmettere al Ministero della Cultura nell’ambito dell’intervento “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Attrattività dei Borghi, Linea A”, che dovrà validarlo al fine dell'erogazione dei fondi.
Una sintesi del progetto è consultabile sul sito https://agilearvier.eu dove è inoltre possibile scaricarne una copia in PDF.
L'Amministrazione comunale organizzerà degli incontri per illustrare il progetto alla popolazione e per definire in maniera più dettagliata gli interventi individuati.
SCAFFALE 26
Negli ultimi tempi i canali di comunicazione digitale hanno permesso di ridurre le distanze tra le persone, di collegare e avvicinarle.
In questo spirito la Biblioteca del Comune di Arvier ha ideato la campagna "SCAFFALE26":
Così come la statale 26 é la via che unisce tutti gli abitanti della valle, allo stesso modo il nostro Scaffale si propone di unire culturalmente gli orizzonti dei nostri lettori.
Speriamo che il nostro #Scaffale26, sebbene virtuale, possa simboleggiare un immagine concreta, un luogo, una mensola dove poter consultare e riporre le nostre e vostre proposte letterarie!
Tutti i martedì, sulla pagina facebook della biblioteca, vi proporremo esperienze ed emozioni con un nuovo libro da leggere: perché leggere é viaggiare stando seduti!