Regolamento conferimento incarichi lavoro autonomo

Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2015

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3 comma 56 della legge 244/07 e successive modificazioni ed integrazioni (legge finanziaria anno 2008) come integrato dal D. Lgs. 39/2013 e in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n 228 del 28 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità per il 2013) nonché delle vigenti leggi in materia, il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa intendendosi per tali ai fini del presente regolamento:

  1. gli incarichi di lavoro autonomo
    rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti terzi i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio;
  2. gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)
    rapporti di lavoro autonomo, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;

nell’ambito degli incarichi di cui alle lettere a) e b) quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:
incarichi di studio – quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d’opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte, incarichi di ricerca – attività connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione,
incarichi di consulenza – resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo possono esser conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il titolo di studio verrà in concreto individuato in relazione alla natura e caratteristiche dell’incarico.
In particolare i soggetti a cui possono essere affidati tali incarichi sono:

  1. persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, che necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali,
  2. persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
  3. persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale.

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il dirigente competente o responsabile di ufficio applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:

  1. agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell’Amministrazione;
  2. agli incarichi notarili;
  3. agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal d.lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
  4. agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. agli esperti delle commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;
  6. gli appalti di servizi disciplinati dal d. lgs. 163/06 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Programmazione annuale
1. Il Consiglio Comunale approva contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione e all’interno della Relazione previsionale e programmatica, il programma dei progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di studio, o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione.

Art. 3 – Presupposti per il conferimento degli incarichi
1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a) possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
b) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Arvier e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
e) i compensi erogati all’incaricato devono essere proporzionati alle utilità conseguite dall’Amministrazione;
f) occorre aver accertato preliminarmente l’impossibilità di procurarsi all’interno dell’organizzazione le figure professionali necessarie, ovvero professionalità specifiche acquisite per effetto di percorsi culturali e di attività professionali in ambiti peculiari e determinati, non rinvenibili nell’ente;
g) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell’Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l’Ente.

Art. 4 – Modalità per attestare l’assenza di professionalità interne
1. Prima di attivare la procedura per il conferimento dell’incarico, il Responsabile del procedimento competente individua il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver verificato, motivatamente, l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio ufficio, in grado di assicurare i medesimi risultati.
2. In caso di assenza di professionalità idonee si potranno attivare le procedure previste per il conferimento degli incarichi esterni.

Art. 5 – Programmazione finanziaria dei fabbisogni
1. Il limite massimo di spesa per gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal presente regolamento è dato dagli importi stanziati a tale titolo nel Bilancio Comunale nell’esercizio di riferimento.

Art. 6 – Competenza per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di cui all’articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili di Servizio delle singole strutture che intendono avvalersene.
2. Essi possono ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione.

Art. 7 – Procedura selettiva
1. Gli incarichi di lavoro autonomo devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal dirigente competente.
3. L’avviso di selezione dovrà contenere:
• l’oggetto della prestazione altamente qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
• il termine e le modalità di presentazione delle domande;
• i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
• le modalità e criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio esame dei curricula, esame dei curricula con successivo colloquio, valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, prove ecc.)
• il compenso complessivo lordo previsto;
• ogni altro elemento utile per l’attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L’avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
a) pubblicazione all’albo pretorio dell’ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
b) pubblicazione sul sito web del Comune per lo stesso periodo di pubblicazione all’albo pretorio;
c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal dirigente/responsabile dell’ufficio/settore competente.

Art. 8 – Modalità della selezione
1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso di selezione, procederà il dirigente competente, il quale potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione.

Art. 9 – Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti
1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal Responsabile di Servizio competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi esterni, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante.
2. Il contratto dovrà necessariamente contenere:
a) la tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo)
b) l’oggetto,
c) le modalità di esecuzione della prestazione, la tempistica/il cronoprogramma delle prestazioni da rendere,
d) la durata ed il luogo della prestazione,
e) il compenso e le modalità di pagamento dello stesso,
f) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento,
g) il foro competente in caso di controversie.

Art. 10 – Compenso
1. Il valore del compenso dipende dalla natura e contenuto del progetto, dalla complessità dell’attività da espletare, dalla professionalità necessaria per la predetta attività e viene definito sulla base delle condizioni di mercato, o delle retribuzioni del personale interno di professionalità similare.
2. Detto compenso è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Art. 11 -Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa
1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l’incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare da parte del dirigente, nei seguenti casi:
a) esito negativo della procedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l’attività richiesta può essere garantita da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell’incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l’attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l’incarico originario;
d) nel caso in cui siano documentate ed attestate dal dirigente/responsabile situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l’espletamento della procedura comparativa.
2. In luogo dell’avviso di selezione il Dirigente/Responsabile, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad euro 10.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati all’art. 7 comma 3 del presente regolamento;

Art. 12 – Comunicazione all’ufficio personale
1. In caso di stipula o rinnovo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fatto obbligo al dirigente/responsabile che ha adottato l’atto di trasmettere il contratto all’ufficio del personale.
2. Le stesse modalità di comunicazione devono essere rispettate in caso di cessazione anticipata della prestazione rispetto alla scadenza contrattuale.

Art. 13 – Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato sottoscrive una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità che viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune che è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
2. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

Art. 14 – Pubblicazione sul sito del Comune
1. Il Dirigente che ha adottato l’atto di conferimento dell’incarico di lavoro autonomo (di qualunque tipologia sia che si tratti di lavoro autonomo che di collaborazioni coordinate e continuative) è tenuto ex art. 15 del DLgs 33/2013 provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Arvier del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso.
2. Nell’atto, come punto finale del deliberato deve essere indicato quanto segue: “il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nell’apposito sito web del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del DLgs 33/2013”;
3. I relativi contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web.
4. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 15 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il dirigente/responsabile che ha stipulato il contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il dirigente/responsabile accerta altresì il buon esito dell’incarico ed il rispetto delle clausole contrattuali mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

Art. 16 – Orario pattuito
1. Negli incarichi di cui al presente regolamento è il « risultato » che si pone al centro del rapporto, al cui raggiungimento l’orario pattuito è funzionale.
2. A seconda delle fattispecie d’incarico, la disponibilità continuativa dell’incaricato potrà essere ritenuta non indispensabile per il conseguimento del fine concreto avuto di mira dalle parti (e da esse considerato come elemento tipizzante la concreta causa negoziale); in altri casi, la costante presenza dell’incaricato sul luogo dell’esecuzione del contratto, per un preciso lasso temporale giornaliero (o settimanale o mensile), potrà rivestire invece un’importanza nodale nell’economia del rapporto, rappresentando il coordinamento dell’attività dell’incaricato con l’organizzazione produttiva del Comune un passaggio essenziale ed indefettibile per l’utile realizzazione del programma o del progetto.
3. Il contratto d’incarico specificherà il regime orario o di presenze pattuito.

Art. 17 – Recesso dal contratto
1. Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto di 15 giorni all’altra parte, mediante invio di lettera raccomandata A.R.
2. Nel caso in cui l’incarico consista in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, all’atto della cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, il Comune non corrisponderà al collaboratore alcun indennizzo, buonuscita o altra indennità ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione.
3. Il collaboratore avrà esclusivamente diritto al compenso di cui al precedente articolo 10, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data della cessazione del rapporto di collaborazione.

Art. 18 – Rinnovo e proroga
1. È’ fatto divieto di rinnovare gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca conferiti a persone fisiche ed è possibile la proroga dell’incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Art. 19 – Disposizioni generali e finali
1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L’affidamento da parte del dirigente/responsabile competente d’incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.
4. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.