Regolamento generale delle entrate comunali

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 30/04/2007

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 – Aliquote e tariffe
Art. 3 – Rapporti con i cittadini e servizio assistenza del contribuente
Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

TITOLO II – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione
Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali
Art. 9 – Minimi riscuotibili

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate, avviso bonario
Art. 11 – Accertamento delle entrate tributarie
Art. 12 – Accertamento delle entrate non tributarie
Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica
Art. 14 – Compensazione
Art. 15 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie
Art. 16 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie
Art. 17 – Recupero stragiudiziale dei crediti
Art. 18 – Dilazione e sospensione del pagamento
Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Art. 20 – Interessi sui tributi locali
Art. 21 – Rimborsi
Art. 22 – Contenzioso tributario

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 23 – Norme finali


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e s.m.i.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa.
Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all’accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell’Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.
Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell’Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall’esercizio finanziario successivo.
In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l’anno precedente.
In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini e servizio assistenza del contribuente

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l’utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.
È istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione ed autoversamento.
Tale servizio provvede gratuitamente su richiesta:
– alla verifica del calcolo del tributo dovuto e della compilazione del modello di versamento;
– alla verifica della eventuale compilazione della denuncia tributaria.
Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

Fatte salve le previsioni contenute nei singole regolamenti di ogni entrata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all’art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:
a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui al presente regolamento.
L’esenzione si applica a condizione che la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all’art. 11, comma 2 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
Allo stesso modo, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.

TITOLO II – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Art. 5 – Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente per la riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui all’art. 113 L.R. 54/1998, secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
In ogni caso, l’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell’Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell’accertamento e della riscossione delle entrate.
L’eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l’assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell’Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell’amministrazione preposti alla difesa.
I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

È designato, per ogni tributo di competenza dell’Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
Il responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in  materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell’ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l’esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l’Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell’entrata da parte del soggetto gestore.
Nella convenzione o nell’atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l’istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico  ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 212 del 2000.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
– tramite l’Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
– tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
– tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
– tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
– tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l’Agenzia delle Entrate.
Le entrate non tributarie sono riscosse:
– tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
– tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
– tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
– tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.
Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d’indicazione nei documenti della causale di versamento.
Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l’Agente per la riscossione.
A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l’Agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell’errore.
I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’arrotondamento si applica sull’importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.  
Ai sensi dell’art. 52, comma 6 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia affidata all’Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora la riscossione forzata dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall’Ente locale o affidata a terzi soggetti diversi dall’Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
A seguito di convenzione con l’Agente per la riscossione, l’Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite in proprio mediante le procedure di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Art. 9 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 3,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d’imposta per l’esecuzione dei versamenti.
Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 3,00 per anno, ove comprensive di sanzioni amministrative ed interessi.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d’imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate, avviso bonario

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell’utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all’Ente ovvero nelle forme associate previste nell’art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo e accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
Prima di procedere all’emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell’avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’ufficio.
Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all’esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
La presente disposizione ha effetto a partire dal primo periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi d’imposta anteriori.

Art. 11 – Accertamento delle entrate tributarie

L’attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.
Per i rapporti d’imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
– essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
– se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
– contenere l’indicazione dell’ufficio presso il quale e possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
– contenere l’indicazione del responsabile di procedimento;
– contenere l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
– indicare le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
– indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Art. 12 – Accertamento delle entrate non tributarie

L’entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all’Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.

Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall’art. 2 D.M. Finanze dell’8 gennaio 2001 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.
Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all’ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 14 – Compensazione

La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme previa stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti.
Tale convenzione dovrà disciplinare:
– l’ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, da considerarsi omesso per la parte d’imposta non pervenuta al Comune;
– in caso di utilizzo del modello F/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti ammesse di diritto sino all’importo massimo previsto dalla convenzione;
–  le modalità di presentazione della dichiarazione contenente gli estremi delle entrate che si richiede di compensare;
– la compensazione di importi effettuata senza richiesta, da non riconoscere a favore dell’Ente titolare dell’entrata tributaria prevedendo l’irrogazione di una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell’art. 7bis D.Lgs. 267/2000.

E’ ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali, salvo che con quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.
Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti,  purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
– generalità e codice fiscale del contribuente;
– l’ammontare del  tributo dovuto prima della compensazione;
– l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e per tributo.
Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art. 15 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie

Ai sensi dell’art. 52, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all’Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall’Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell’ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
Anche nell’ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all’Agente per la riscossione, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all’Agente per la riscossione, che in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile potrà essere inviata anche successivamente all’avvenuta riscossione.
In tali ipotesi di riscossione diretta, all’Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell’ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.
Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Art. 16 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate sia pure parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell’affidatario.
Per le entrate con riscossione affidata all’Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i.
A seguito di convenzione con l’Agente per la riscossione, l’Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate gestite in proprio, mediante le procedure di cui al D.Lgs. 46/99 e s.m.i.

Art. 17 – Recupero stragiudiziale dei crediti

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l’esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 18 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
Gli specifici regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
In caso di mancato pagamento di una sola delle rate nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione.
Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell’esercizio.
I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolvibile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.

Art. 20 – Interessi sui tributi locali

Ai sensi dell’art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell’art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al tasso legale vigente da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell’effettivo versamento.
Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti
Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell’art. 1284 cod. civ.

Art. 21 – Rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.
Per i rapporti d’imposta pendenti al 1° gennaio 2007, le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d’ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d’imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati e non dovuti, si applica il medesimo tasso d’interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell’istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d’ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00 per anno.

Art. 22 – Contenzioso tributario

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall’art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco quale rappresentante dell’Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell’ente nel procedimento giudiziario il Funzionario  Responsabile od altro dipendente.
L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

TITOLO IV – NORME FINALI
Art. 23 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest’ultimo.
Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1° gennaio 2007, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2007 n. 71.