Regolamento di Polizia Mortuaria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 13/02/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 29/10/2009
Omologazione del Ministero della Saluta in data 25/11/2009 – nostro prot. n° 5319 del 27/11/2009

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Responsabilità
Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA
CAPO I – NORME PRELIMINARI
Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale
Art. 6 Reparti speciali nel cimitero

CAPO II – FERETRO
Art. 7 Caratteristiche del feretro
Art. 8 Chiusura del feretro

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 9 Inumazioni
Art. 10 Tumulazioni
Art. 11 Criteri di assegnazione dei loculi
Art. 12 Tumulazione provvisoria
Art. 13 Lapidi funerarie
Art. 14 Ornamenti funebri

CAPO IV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Art. 15 Esumazioni ordinarie
Art. 16 Esumazioni straordinarie
Art. 17 Estumulazioni ordinarie
Art. 18 Estumulazioni straordinarie
Art. 19 Oggetti da recuperare
Art. 20 Ossario comune
Art. 21 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO V – SEPOLTURE PRIVATE
Art. 22 Tombe di famiglia

CAPO VI – CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
Art. 23 Cremazione
Art. 24 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
Art. 25 Urna cineraria
Art. 26 Volontà sulla destinazione delle ceneri
Art. 27 Conservazione delle ceneri
Art. 28 Dispersione delle ceneri
Art. 29 Cinerario comune

CAPO VII – CONCESSIONI
Art. 30 Provvedimento di concessione
Art. 31 Estinzione di concessione cimiteriale
Art. 32 Manutenzione delle sepolture

CAPO VIII – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 33 Trasporti funebri
Art. 34 Deposito d’osservazione ed obitorio
Art. 35 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
Art. 36 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell’esecuzione di lavori riguardanti le tombe
Art. 37 Norme di comportamento

CAPO IX – AREE DI RISPETTO CIMITERIALI
Art. 38 Deroga delle distanze

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39 Sanzioni
Art. 40 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
Art. 41 Informazione ai cittadini
Art. 42 Entrata in vigore

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all’interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Art. 2 – Responsabilità

  1. Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
  2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 – Atti a disposizione del pubblico

  1. Presso l’ufficio comunale di polizia mortuaria è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all’Art. 52 del D.P.R. 285/1990.
  2. Sono inoltre tenuti negli uffici comunali Comune di Arvier e presso il cimitero:
    • l’orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
    • copia del presente regolamento;
    • ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

  1. L’individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale in applicazione degli indirizzi del Consiglio Comunale.

TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I – NORME PRELIMINARI

Art. 5 – Ammissione nella struttura cimiteriale

  1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri  di persone:
    1. decedute nel territorio del Comune di Arvier;
    2. ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
    3. nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all’Art. 7 del D.P.R. 285/1990;
    4. ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
  2. L’ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri  di persone:
    1. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
    2. non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
    3. non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;
    4. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, parenti entro il II° di persone residenti nel Comune;
    5. non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;
    6. proprietarie di abitazioni o unità immobiliari nel Comune.

CAPO II – FERETRO

Art. 7 – Caratteristiche del feretro

  1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
  2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d’obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all’inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02.
  3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
  4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
  5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 8 – Chiusura del feretro

  1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all’interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Valle d’Aosta, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, secondo quanto dispone in merito l’art. 9.7 della Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993, n. 24.
  2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 9 – Inumazioni

  1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie decennali. Le carat-teristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l’una dall’altra e l’ordine d’impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
  2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione rinnovabile.
  3. Sopra ogni fossa sarà collocata a cura e spese del concessionario un copri tomba avente le  caratteristiche stabilite dall’amministrazione comunale.
  4. Nel cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili  per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
  5. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Art. 10 – Tumulazioni

  1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
  2. Le sepolture a tumulazione in loculi e cellette ossario sono oggetto di concessione trentennale rinnovabile.
  3. Le sepolture a tumulazione in cellette cinerarie sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile per  un ulteriore periodo su richiesta dei familiari.
  4. Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate  e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all’Art. 30 del presente regolamento.
  5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all’Art. 106 del citato D.P.R..
  6. E’ altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Art. 11 – Criteri di assegnazione dei loculi

  1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
  2. E’ ammessa la concessione di loculi, a persone in vita, residenti nel Comune, che non abbiano parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.
  3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali saranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
  4. L’assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
  5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Art. 12 – Tumulazione provvisoria

  1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
  2. L’ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell’Art. 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
    1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
    2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all’estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
    3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
    4. qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell’innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
    5. qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Art. 13 – Lapidi funerarie

  1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
  2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
  3. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
  4. Saranno ammesse soltanto scritte in carattere « romano » relative a nome, cognome, data di nascita e di morte.
  5. Eventuali scritte diverse da quelle sopra descritte dovranno essere autorizzate all’atto della concessione del loculo, della celletta ossario o della nicchia cineraria

Art. 14 – Ornamenti funebri

  1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
  2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
  3. Dal cimitero saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all’ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
  4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l’impiego di contenitori di recupero per i fiori.

CAPO IV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 15 – Esumazioni ordinarie

  1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio  dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell’anno.
  2. L’Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all’atto dell’esumazione.
  3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all’impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell’allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l’assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
  4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell’e-sumazione vengono raccolte nell’ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Art. 16 – Esumazioni straordinarie

  1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 10 anni dall’originaria inumazione.
  2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere o per cremazione. Si possono eseguire in tutto l’arco dell’anno solo quelle ordinate dall’Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell’art. 84, comma 1 lettera a) del D.P.R. 285/1990.
  3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
  4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per trasferire il cadavere in altro campo di inumazione.

Art. 17 – Estumulazioni ordinarie

  1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, salvo diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 18 – Estumulazioni straordinarie

  1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell’anno solo le estumulazioni straordinarie ordinate dall’Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell’art. 84, comma 1 a) del D.P.R. n° 285/90.
  2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
  3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Art. 19 – Oggetti da recuperare

  1. E’ possibile, previa richiesta al responsabile del servizio di custodia  recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
  2. All’atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
  3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati all’interno degli uffici comunali da parte del responsabile del servizio di custodia, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
  4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
  5. Durante le operazioni d’esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria.

Art. 20 – Ossario comune

  1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
  2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Art. 21 – Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

  1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell’Art. 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
  2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all’interno del cimitero e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell’Art. 12 del D.P.R. 254/2003.

CAPO V – SEPOLTURE PRIVATE

Art. 22 – Tombe di famiglia

  1. Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l’uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell’autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione non dovrà superare i 99 anni, salvo rinnovo.
  2. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale secondo il disposto dell’art. 94 del D.P.R. n° 285/90.
  3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini fino al 6° grado.
  4. E’ consentita anche la tumulazione di persone non parenti ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad esempio l’erede testamentario) nei confronti del concessionario secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

CAPO VI – CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 23 – Cremazione

  1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
  2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell’impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 24 – Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

  1. L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
  2. L’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell’Art. 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà alla cremazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi.
  3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’Art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 25 – Urna cineraria

  1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
  2. L’urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l’inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30×0,30×0,50.

Art. 26 – Volontà sulla destinazione delle ceneri

  1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
  2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell’Art. 4 della L.r. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
    1. disposizione testamentaria;
    2. dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l’indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
  3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi.
  4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
  5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
  6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
  7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Art. 27 – Conservazione delle ceneri

  1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all’Art. 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un’urna sigillata che sarà affidata dall’ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti  di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 26 del presente regolamento.
  2. L’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell’urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
  3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un’apposita targa collettiva all’interno del cimitero.

Art. 28 – Dispersione delle ceneri

  1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
    1. nel cinerario comune all’interno del cimitero;
    2. in area verde appositamente destinata all’interno del cimitero;
    3. in natura, purchè ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
    4. nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
    5. in aree private, purchè all’aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
  2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 26 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’Art. 26 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
  3. E’ vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall’Art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
  4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  5. L’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
  6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un’apposita targa collettiva all’interno del cimitero.

Art. 29 – Cinerario comune

  1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 26 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

CAPO VII – CONCESSSIONI

Art. 30 – Provvedimento di concessione

  1. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione dell’area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.  In particolare, l’atto di concessione deve indicare:
    1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili
    2. la durata;
    3. i/il concessionari/o;
    4. i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
    5. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
  2. Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune la concessione di un’area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Art. 31 – Estinzione di concessione cimiteriale

  1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione.
  2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 32 – Manutenzione delle sepolture

  1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
  2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 – Trasporti funebri

  1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l’identità. E’ inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all’obitorio.
  2. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l’indicazione dell’impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
  3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.
  4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
  5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
  6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente Art. 25.

Art. 34 – Deposito d’osservazione ed obitorio

  1. Il Comune dispone di un locale all’interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all’Art. 12 del D.P.R. 285/1990.
  2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
  3. L’ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall’autorità giudiziaria.
  4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall’autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
  5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 35 – Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

  1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e dell’incaricato del servizio di custodia le seguenti operazioni cimiteriali:
    1. esumazione straordinaria;
    2. estumulazione straordinaria;
    3. risanamento tombe.

Art. 36 – Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell’esecuzione di lavori riguardanti le tombe

  1. Per la collocazione di lapidi o copri tomba, per l’apposizione di epigrafi, per l’esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all’ufficio tecnico del Comune.
  2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all’interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
  3. Alle imprese non è consentito l’uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Art. 37 – Norme di comportamento

  1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l’austerità del luogo.
  2. All’interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile del servizio di custodia, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX – AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art. 38 – Deroga delle distanze

  1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall’Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l’Amministrazione comunale secondo quanto dispone l’art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Sanzioni

  1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’Art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 40 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
  2. Le concessioni di sepolture ad uso perpetuo, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803 (10/02/1976) mantengono il carattere di perpetuità, fatta salva l’applicazione degli artt. 63, 93 e 98 del D.P.R. 285/2000.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Art. 41 – Informazione ai cittadini

  1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:
    • pubblicazione all’albo pretorio;
    • affissione all’interno del cimitero comunale;
    • pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 42 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 11/05/1992 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.