Regolamento del servizio di refezione scolastica
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29/10/2009
Art. – 1 Obiettivi
- La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale finalizzato a favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo indipendentemente dalle condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e dalle convinzioni religiose.
- Al pari di altri momenti della giornata scolastica il tempo mensa ha finalità socio-educative nei confronti degli alunni e assicura il prolungamento dell’orario scolastico.
- L’Amministrazione comunale si impegna affinché la corretta gestione mantenga alto il livello del servizio offerto e vengano promosse iniziative volte a sviluppare una corretta educazione alimentare rivolta a genitori e alunni.
Art. 2 – Funzionamento
- Il funzionamento della refezione scolastica è garantito, con il coordinamento dell’Ufficio comunale di Segreteria, in sinergia, secondo le rispettive competenze, dalla Ditta appaltatrice del Servizio, dall’Ufficio comunale di Ragioneria, dalla Comunità Montana Grand Paradis, dall’Istituzione Scolastica e da ogni altro soggetto ritenuto indispensabile al corretto e regolare svolgimento del servizio stesso.
Art. 3 – Organizzazione del servizio
- Il menù è elaborato dai competenti servizi dell’Azienda USL (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione).
- Rispetto al menu stabilito dai competenti servizi, deroghe e diete particolari sono ammesse nei seguenti casi:
- per motivi di salute, dietro presentazione di certificazione medica all’Ufficio Comunale di Segreteria (Tel. 0165/929001) o all’Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
- per motivi di salute, relativamente al cosiddetto menu “in bianco “, su richiesta scritta dei genitori da presentarsi all’Ufficio comunale di Segreteria, senza certificazione medica valido per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi
- per motivi religiosi, su richiesta scritta dei genitori all’Ufficio comunale di Segreteria.
- Il servizio è erogato in conformità al calendario scolastico regionale ed all’articolazione dell’orario delle singole scuole.
- Ogni plesso scolastico è dotato di un locale adibito a sala mensa.
- L’accesso alle sale mensa è consentito, oltre che agli alunni frequentanti, ai Capi d’Istituto, al personale docente, al personale e agli amministratori comunali, al personale dell’Azienda U.S.L. competente per territorio e della Ditta appaltatrice del servizio, ai rappresentanti dei genitori nelle forme previste dagli accordi interistituzionali vigenti.
- Nel refettorio non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli previsti dalle tabelle dietetiche, salvo nei casi di cui al presente articolo. Per motivi igienico-sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, è vietato consumare pasti non forniti dall’Amministrazione Comunale.
Art. 4 – Assemblee, scioperi
- In caso di:
- Assemblea pomeridiana del personale docente: l’Amministrazione Comunale garantisce il servizio.
- Sciopero del personale docente: l’Amministrazione Comunale garantisce il servizio in caso di regolare svolgimento delle lezioni; il servizio è garantito anche qualora il regolare svolgimento delle lezioni riguardi soltanto alcune classi o gruppi di alunni.
- Sciopero delle cuoche e delle assistenti: l’Amministrazione Comunale non garantisce il servizio.
Art. 5 – Servizi offerti
- Il servizio offerto prevede il pranzo dal lunedì al venerdì secondo il calendario dell’attività scolastica fissato dalle competenti autorità in materia.
Art. 6 – Utenza
- Il servizio di refezione scolastica viene offerto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria presenti sul territorio comunale nonché agli insegnanti e al personale ausiliario aventi diritto al pasto.
- E’ facoltà dell’Amministrazione ammettere al servizio anche gli alunni frequentanti scuole dell’infanzia e primaria di altri Comuni qualora l’Istituzione Scolastica proponga progetti formativi rivolti non soltanto agli alunni delle scuole di Arvier, fermo restando l’addebito dei relativi costi agli Enti di provenienza dei minori e relativi eventuali accompagnatori aventi diritto al pasto.
Art. 7 – Accesso al servizio
- Il Comune richiede annualmente l’iscrizione al servizio inviando a tutti gli utenti apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione del servizio e di pagamento dello stesso nonché per mezzo di appositi avvisi pubblici affissi sul territorio comunale.
- La domanda deve essere presentata in forma scritta entro il 31 agosto di ogni anno sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali, di norma consegnato alle famiglie durante il mese di agosto e comunque reperibile presso il Comune.
- Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
- L’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato almeno 15 giorni prima in forma scritta con nota da inviare all’Ufficio comunale di Segreteria. Qualora il ritiro non venga formalmente comunicato, l’eventuale quota fissa mensile (vedi art. 8) stabilita dall’Amministrazione continua ad essere dovuta.
Art. 8 – Tariffe
- Le tariffe vengono determinate ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale che fissa la quota del pasto.
- E’ facoltà della Giunta stabilire l’articolazione tariffaria prevedendo, oltre al pagamento del pasto per l’effettiva presenza alla refezione, una quota fissa mensile da corrispondere per l’iscrizione al servizio.
- L’Amministrazione non rilascerà alcun buono cartaceo alle famiglie ma provvederà alla gestione del servizio con il supporto di apposita procedura informatizzata che avviserà i genitori che i pasti pagati sono in via di esaurimento, invitandoli a trasmettere al Comune copia della ricevuto di acquisto di nuovi pasti. I genitori possono rivolgersi all’Ufficio comunale di Ragioneria (Tel. 0165/929829) per conoscere la situazione del/dei minori iscritti al servizio.
- I pasti acquistati hanno scadenza con il termine delle lezioni dell’anno scolastico in cui è stato effettuato l’acquisto. Per quelli non usufruiti sarà possibile richiedere il rimborso delle somme versate all’Amministrazione entro il 31 luglio di ogni anno oppure la conversione in pasti per l’anno scolastico successivo entro il termine per l’iscrizione al servizio stesso, fatto salvo il pagamento di eventuali somme a conguaglio.
Art. 9 – Tariffe agevolate
- Hanno diritto alla riduzioni sulle tariffe annuali fissate per il servizio gli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Arvier che, sulla base dell’indicatore IRSEE, si trovino in situazione di disagio, secondo le percentuali di riduzione fissate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe.
- Per poter ottenere le riduzioni di cui sopra è indispensabile presentare istanza all’Amministrazione all’atto dell’iscrizione al servizio allegando alla domanda la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l’attestazione IRSEE (indicatore regionale situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità. Qualora la documentazione presentata scadesse nel corso dell’anno scolastico la famiglia dovrà presentare nuova documentazione in corso di validità, pena la decadenza del diritto alle riduzioni. L’Ufficio comunale di Ragioneria procederà alla richiesta di versamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio sulla base delle giornate di utilizzo del servizio e del periodo di validità delle attestazioni presentate al Comune.
- Nel caso in cui i genitori del minore non risultino conviventi verrà presa in considerazione la media aritmetica tra l’IRSEE del nucleo dell’utente e l’IRSEE del genitore non convivente.
- Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall’istante anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.
- La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.
Art. 10 – Modalità di pagamento
- Il pagamento di pasti va effettuato anticipatamente in pacchetti di minimo 10 pasti.
- L’eventuale quota fissa mensile va corrisposta entro il primo giorno del mese cui si riferisce (esempio: entro il 01/10 la quota fissa mensile di ottobre).
- I versamenti possono essere effettuati, a scelta del genitore:
o sul conto corrente postale intestato al Comune di Arvier (c/c postale n° 11887114)
o sul conto di tesoreria intestato al Comune di Arvier
anche con unico bollettino per tutti gli utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare con indicazione dei nominativi dei minori cui si riferisce.
Art. 11 – Recupero crediti
- Il mancato pagamento anticipato dei pasti e della eventuale quota fissa comporterà la non ammissione del minore al servizio. I genitori verranno, in primo luogo, invitati con nota scritta a recarsi a scuola a prendere il figlio al termine delle lezioni del mattino per riaccompagnarlo per il proseguimento delle stesse nelle ore pomeridiane.
- Qualora il debitore non provveda a regolarizzare la posizione e al ritiro del bambino dal servizio riceverà apposita comunicazione di messa in mora con applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge nonché comunicazione di sospensione del minore dal servizio. L’utente verrà nuovamente ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
- Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell’anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l’Amministrazione.
Art. 12 – Norme comportamentali
- Nel caso in cui si dovessero verificare atti di indisciplina da parte degli utenti, le assistenti addette al servizio segnaleranno con nota scritta l’accaduto alla famiglia, inviandone copia al Comune. Nel caso si continuassero a verificare atti di indisciplina nonostante il richiamo delle assistenti il Comune potrà provvedere a comminare all’alunno la sospensione temporanea dal servizio (per un numero di giorni dipendente dalla gravità del fatto) con motivata comunicazione scritta alla famiglia. Dopo due sospensioni temporanee è facoltà dell’Amministrazione sospendere definitivamente l’utente dal servizio.
- In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all’operatività del servizio da parte dell’utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.
Art. 13 – Disposizioni finali
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Art. 14 – Entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.