Regolamento esercizio attività estetista

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Approvato dal Consiglio Comunale n. 38 nella seduta del 30/10/ 2012

INDICE
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – DEFINIZIONE
ART. 3 – REQUISITI FONDAMENTALI
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
ART. 5 – AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ
ART. 6 – TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ
ART. 7 – TRASFERIMENTO DI SEDE
ART. 8 – MODIFICHE DEI LOCALI
ART. 9 – MODIFICHE ALLE ATTREZZATURE
ART. 10 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITÀ
ART. 11 – ALTRE VARIAZIONI
ART. 12 – ATTIVITÀ DIDATTICHE
ART. 13 – DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ
ART. 14 – ASPETTI IGIENICO-SANITARI
ART. 15 – REQUISITI DEI LOCALI
ART. 16 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
ART. 17 – ORARI E TARIFFE
ART. 18 – CONTROLLI
ART. 19 – PROVVEDIMENTI CONFORMATIVI ED INTERDITTIVI
ART. 20 – SANZIONI
ART. 21 – PROVVEDIMENTI D’URGENZA
ART. 22 – APPLICABILITÀ
ART. 23 – NORME TRANSITORIE
ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
ART. 25 – ABROGAZIONE NORME E ENTRATA IN VIGORE
ALLEGATO A

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Le attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria artigiana o non artigiana esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le forme fissate:
– dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
– dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 “Disciplina dell’attività di estetista nella regione Valle d’Aosta”;
– dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina le attività di estetista secondo quanto stabilito:
– dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 “Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato”;
– dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese”;
– dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
– dalla legge regionale 1 giugno 2010, n. 16 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010”;
– dalla legge regionale 29 luglio 2010, n. 26 “Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell’attività di estetista nella regione Valle d’Aosta)”;
– dalla legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011”.
3. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza e dell’ambiente, urbanistiche ed edilizie vigenti.
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell’inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente Regolamento.
5. Sono disciplinate dal presente Regolamento anche le attività di estetista svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti.
6. E’ fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.

Art. 2 – Definizione
1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresi quelli abbronzanti e compresa l’attività di trucco semipermanente eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge 1/1990 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”.
2. Nell’ambito della definizione dell’attività di estetista, si intendono:
a) per centro di abbronzatura o solarium, l’attività inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UVA, ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l’intervento diretto del personale;
b) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quella inerente al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo qualora si utilizzino gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato A della legge 1/1990;
c) per attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
d) i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e idromassaggio, con lo scopo di miglioramento delle caratteristiche estetiche, ad esclusione di motivi di relax e svago ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l’intervento diretto del personale;
e) per mansione di onicotecnico, l’attività svolta in forma esclusiva, consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
3. Tutti i trattamenti e le prestazioni specificati nel comma precedente sono assoggettati alla disciplina relativa all’attività di estetista e dunque soggetti al rispetto del Regolamento e con la presenza di personale qualificato, anche se svolti in maniera accessoria nell’esercizio di attività diverse da quella di estetista.
4. Non rientrano nell’attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
a) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;
b) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
c) l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
d) le attività motorie, quali quelle di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi;
e) l’attività di naturopata del benessere;
f) l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere qualora non riconducibili ad altre attività di cui sopra;
g) l’attività di sauna, bagno turco e idromassaggio come attività di relax e benessere.

Art. 3 – Requisiti fondamentali
1. L’attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, artigiana o non artigiana, e deve risultare iscritta all’albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.
2. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento richiede:
a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
1) del titolare nell’impresa individuale;
2) di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
3) dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
4) di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche.
b) il possesso da parte di chi svolge l’attività delle necessarie abilitazioni professionali di cui all’articolo 3 della legge regionale 63/1993 da parte:
1) in caso di impresa individuale: del titolare;
2) in caso di impresa artigiana in forma di società, anche cooperativa avente i requisiti di cui alla legge regionale 34/2001 oppure alla legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro per l’artigianato”: dei soci ed dei dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista;
3) in caso di impresa diversa da quella artigiana anche in forma societaria non avente i requisiti di cui alla legge regionale 34/2001 oppure alla legge 443/1985: del direttore tecnico qualora il soggetto sia esterno rispetto alla società o in alternativa del legale rappresentante, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa.
c) locali aventi la richiesta destinazione d’uso e conformi agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.
3. Deve sempre essere garantita la presenza nell’esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali durante tutto l’orario di apertura dell’attività. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un’altra persona in possesso di tali requisiti.
4. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività deve essere designato il responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta che, nel caso di impresa artigiana, può essere il legale rappresentante, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell’impresa e, nel caso di impresa non artigiana, un direttore tecnico.
5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (in breve REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell’attività
1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nelle strutture turistico ricettive;
b) presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione e dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell’ambito di manifestazioni autorizzate durante le quali dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3:
a) presso il domicilio del cliente, ad eccezione esclusivamente in caso di malattia non di tipo infettiva in fase contagiosa, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità del cliente medesimo. La non contagiosità della malattia è assicurata dal medico di famiglia. E’ fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di avere copia dell’autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività;
b) in forma ambulante;
c) su posteggio in aree pubbliche o private.
3. E’ consentito l’esercizio presso:
a) palestre, alberghi, villaggi turistici, ospedali, comunità, case di cura, affittacamere, case per ferie, e altre strutture similari, a condizione che:
– vengano allestiti appositi locali aventi i requisiti previsti nel presente Regolamento;
– i locali non abbiano accesso diretto dalla pubblica strada;
– l’attività sia riservata ai soli frequentatori delle strutture suindicate;
– siano esclusi i servizi agli ammalati di malattie infettive in fase contagiosa assicurata dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza.
E’ fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.
b) acconciatore, a condizione che:
– sia allestita un’apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza con almeno un box/cabina di dimensioni adeguate al tipo di trattamento estetico e comunque di superficie non inferiore a 6 metri quadrati per il primo posto di lavoro e di almeno 4 metri quadrati per quelli successivi. La struttura dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento;
c) altre attività economiche, a condizione che:
– i locali rispettino i requisiti del presente Regolamento;
– l’attività di estetista sia svolta in forma secondaria e in una superficie inferiore alla metà del locale.
4. Nel caso di prestazioni fuori dai locali di lavoro, gli strumenti di lavoro devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch’essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste dall’articolo 16 del presente Regolamento.
5. Qualora l’attività di estetista sia svolta all’interno di circoli privati e quindi nei confronti dei soci, alla stessa deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente.
6. Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.
7. E’ consentita, all’interno di attività di estetista, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al decreto legislativo 114/1998 con le modalità ivi previste. All’interno di esercizi di estetista non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare, ad eccezione della vendita per mezzo di apparecchi automatici con le modalità di cui al decreto legislativo 114/1998.
8. Nei locali adibiti ad attività di estetista sono consentite le seguenti, ulteriori, attività:
a) acconciatore a condizione che venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza. La struttura dovrà rispettare i requisiti previsti nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore”;
b) tatuaggio e piercing a condizione che vengano esercitate da personale qualificato ed adeguatamente formato, in locali distinti da quelli adibiti alle attività di estetista.
9. L’attività di estetista in occasione di manifestazioni, fiere e convegni può essere svolta a titolo dimostrativo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e da personale qualificato previa segnalazione da presentare preventivamente allo Sportello unico competente per territorio.

Art. 5 – Avvio di nuove attività
1. L’apertura di nuovi esercizi è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (in breve SCIA), ai sensi e con le modalità dell’articolo 9 della legge regionale 12/2011 e dell’articolo 22 della legge regionale 19/2007, secondo le modalità definite nell’apposita sezione del sito www.sportellounico.vda.it
La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara con tutte le firme da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, da altri amministratori o da soci di cui all’articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” ed eventualmente dal direttore tecnico e presentata allo Sportello unico competente per territorio con:
a) l’indicazione di tutti i dati richiesti nelle sezioni corrispondenti all’operazione che interessa;
b) la specificazione dell’operazione che s’intende effettuare;
c) le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all’operazione che interessa – da rendersi selezionando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti – debitamente sottoscritte;
d) gli allegati previsti dal modello in relazione all’operazione che interessa.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, allo Sportello unico competente per territorio.
3. L’inizio dell’attività deve avvenire entro dodici mesi dalla ricevuta di presentazione della SCIA.
4. E’ consigliabile sottoporre preventivamente all’esame e quindi alla firma dell’autorità sanitaria competente il progetto dei lavori di predisposizione dei locali che si intendono realizzare.

Art. 6 – Trasferimento di titolarità
1. Il trasferimento di gestione o di proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di SCIA, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, così come previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la SCIA è presentata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, il subentrante non in possesso della qualificazione professionale alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio può sospendere l’attività fino all’ottenimento della qualificazione professionale e presentare la SCIA oppure può preporre all’esercizio dell’attività stessa un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 7 – Trasferimento di sede
1. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 8 – Modifiche dei locali
1. L’ampliamento o riduzione dei locali è soggetto a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 9 – Modifiche alle attrezzature
1. Le modificazioni delle attrezzature dotate di schede tecniche sono soggette a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
3. Qualora la sostituzione di un’attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia, dovrà comunque essere trasmessa la relativa scheda tecnica.

Art. 10 – Sospensione volontaria dell’attività
1. L’attività può essere sospesa per un massimo di 12 mesi e tale termine può essere prorogato:
a) per gravi indisponibilità fisiche;
b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
c) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’unità locale socio-sanitaria.
Qualora l’attività sia svolta da impresa individuale, il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia;
b) gravidanza e puerperio;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

2. Lo Sportello unico competente per territorio avvia le procedure per la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui l’attività non sia stata riattivata entro dodici mesi dalla data di sospensione o entro i termini di eventuali proroghe.
3. La cessazione dell’attività è soggetta a segnalazione, da presentare entro trenta giorni allo Sportello unico compente per territorio, deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 11 – Altre variazioni
1. La variazione di apertura da stagionale a permanente e da permanente a stagionale, la variazione del legale rappresentante, la variazione degli amministratori e soci della società e la variazione del direttore tecnico sono soggette a SCIA da presentare prima dell’evento.
2. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.

Art. 12 – Attività didattiche
1. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a SCIA previo possesso dell’abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell’idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.
2. Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.
3. La SCIA deve essere compilata in maniera completa e chiara come meglio specificato all’articolo 5 cui si rinvia anche per le altre disposizioni.
4. Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l’attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Art. 13 – Divieto di prosecuzione dell’attività
1. E’ fatto divieto di proseguire l’attività nei seguenti casi:
a) per morte del titolare;
b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
d) per abuso della professione.

Art. 14 – Aspetti igienico-sanitari
1. L’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta all’Azienda sanitaria regionale USL della Valle d’Aosta.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.
3. Sono tenuti nei locali sede dell’attività, tutti i titoli abilitativi variamente connessi all’esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti, il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant’altro in uso presso l’esercizio.
4. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

Art. 15 – Requisiti dei locali
1. Le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali, gli impianti e le attività devono, altresì, rispettare le norme urbanistico-edilizie, con particolare riferimento al possesso del certificato di agibilità, di destinazione d’uso idonee allo svolgimento dell’attività di estetica, le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, antinfortunistiche e di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale.
3. I locali in cui si esercitano le attività si compongono dei seguenti spazi destinati a:
a) zone operative;
b) box doccia;
c) servizio igienico;
d) spogliatoio;
e) eventuali corridoi;
f) disimpegni e ripostigli;
g) spazi di attesa della clientela.
4. I locali adibiti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) ALTEZZA: quelle previste dal vigente PRG e dal Regolamento edilizio; in assenza di compiuta disciplina si applicano le seguenti caratteristiche minime:
1) un’altezza media non inferiore a 2,20 metri;
2) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 1,80 metri;
3) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,20 metri.
b) SUPERFICIE: la superficie minima da destinare all’esercizio non deve essere inferiore a 14 metri quadrati. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per addetti, ripostigli).
Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
c) LOCALI DI LAVORO: sono eventuali locali tecnici non accessibile al pubblico e devono essere dotati di lavandini fissi dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l’uso diretto dell’attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
d) DOCCIA: l’installazione di un box doccia, ad uso individuale, è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo, manuali o con apparecchiature, quali:
– massaggi;
– applicazioni di fanghi o di calore;
– solarium integrale ad assetto orizzontale;
– bagno turco;
– bagno di vapore;
– sauna.
La superficie minima del box doccia è di 0,49 metri quadrati.
Qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati, un box doccia opportunamente dimensionato e accessoriato dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili.
Tale box doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti. Il box doccia, ad uso individuale, può essere collocato in un locale esclusivo; in alternativa può essere collocato anche nel locale destinato a spogliatoio, purché in apposito spazio, munito di antidoccia singola per i vestiti e per l’asciugamano. In ogni caso, il box doccia ad uso individuale deve essere usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela.
L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico.
Il box doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.
e) SERVIZI IGIENICI: i locali in cui sono esercitate le attività di estetica devono disporre di servizi igienici minimi come prescritto dal PRG e dal Regolamento edilizio che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
– un lavabo per ogni dieci addetti;
– un wc per ogni dieci addetti.
Devono essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno, attrezzato con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, acqua corrente calda e fredda proveniente dall’acquedotto comunale, sapone liquido “a dispensa” o altro sistema idoneo, distributore di asciugamani monouso; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti. I servizi igienici non possono presentare l’entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l’interposizione di un apposito antibagno; l’accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall’esercizio.
Nel disimpegno o nell’antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l’antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo o quando lo spazio risulta sufficiente.
I servizi igienici e l’antibagno devono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre o con impianto di aspirazione forzata, conforme alle prescrizioni del Regolamento edilizio.
I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
Qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati, almeno un servizio igienico deve essere opportunatamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti diversamente abili.
f) SPOGLIATOIO: deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.
Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l’indumento di lavoro obbligatorio.
Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.
Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale wc e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
Gli addetti dovranno cambiarsi all’interno di un apposito vano adibito esclusivamente a spogliatoio o all’interno dell’antibagno, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti. Qualora sia presente un dipendente, occorre predisporre uno spogliatoio dedicato al lavoratore e uno spogliatoio dedicato al cliente.
L’ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico.
Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno 2,00 metri di altezza. Quando l’ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un’altezza non inferiore a 2,00 metri, con una luce minima di 20 centimetri rispetto al soffitto.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
g) DISIMPEGNO E RIPOSTIGLIO: deve essere predisposto un vano o una cabina o altro spazio da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell’esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
Il lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali può essere collocato nel ripostiglio o, in alternativa, in altro spazio interno ad esclusione di cabine o spazi di attesa per la clientela, o in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio.
Nel ripostiglio dovranno essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.
Deve disporre di una superficie adeguata all’attività svolta nell’esercizio.
Deve disporre d’illuminazione adeguata, anche artificiale.
Le pareti del locale devono avere superficie facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2,00 metri di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
h) SPAZI DI ATTESA DELLA CLIENTELA: deve essere collocato in prossimità dell’ingresso, attrezzato con posti a sedere, raggiungibile percorrendo spazi di disimpegno atti ad evitare interferenze con la zona di lavoro e funzionalmente separato; qualora ciò non fosse possibile, il medesimo dovrà essere raggiungibile percorrendo spazi di disimpegno atti ad evitare interferenze con le cabine e funzionalmente separato.
L’illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l’illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento.
i) PAVIMENTO, SUPERFICI DI TUTTI GLI ARREDI, CONTENITORI E SEDUTE UTILIZZATI: devono avere superfici impermeabile, unite e compatte, antisdrucciolevole, facilmente lavabili e disinfettabili.
j) ILLUMINAZIONE DEI LOCALI: i locali di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d’illuminazione naturali prescritti dal Regolamento edilizio in materia di illuminazione dei luoghi di lavoro.
k) BARRIERE ARCHITETTONICHE: qualora la superficie sia superiore a 250,00 metri quadrati rispettare la relativa normativa.
5. Gli impianti tecnici devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: i locali sono forniti di approvvigionamento idrico – regolarmente autorizzato – mediante acquedotto comunale o diversa fonte di approvvigionamento che garantisca la potabilità dell’acqua; in quest’ultimo caso, dovrà essere allegato il certificato di potabilità con data non anteriore ai 12 mesi.
b) RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCARICO E LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI: il locale deve essere fornito di idoneo impianto – regolarmente autorizzato – che può avvenire mediante fognatura comunale, pozzo a tenuta o altra modalità conforme, da specificare a cura dell’imprenditore.
c) AERAZIONE DEI LOCALI: ha le seguenti caratteristiche minime:
1) Locali nuovi: l’aerazione deve essere naturale e diretta: devono disporre di finestre o altri infissi vetrati apribili in grado di garantire i parametri d’aerazione prescritti dal Regolamento edilizio in materia d’aerazione dei luoghi di lavoro;
2) Locali preesistenti: è consentita l’integrazione dell’aerazione naturale con l’installazione di impianti d’aerazione forzata, a condizione che sia:
– conforme a quanto prescritto dal PRG e dal Regolamento edilizio;
– dotato, laddove necessario, di certificato di collaudo;
– rispettoso della normativa sull’impatto acustico, delle altre normative in materia di tutela ambientale e risparmio energetico e delle altre normative tecniche di settore;
– conformemente al disposto del vigente Regolamento edilizio, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339) e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato e della normativa sull’inquinamento acustico a tutela del vicinato.
d) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: l’esercizio deve essere dotato di recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali garantendone la racconta differenziata, anche di eventuali rifiuti speciali.
6. Le postazioni da lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) POSTAZIONI DI LAVORO: sono i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico e sono dotate almeno dei seguenti accessori:
– distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
– contenitori di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
– rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
Le pareti del locale o cabina solarium non devono essere realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
b) CABINE: all’interno delle postazioni di lavoro possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di pareti di altezza minima di 2,00 metri e aperte nella parte superiore con una luce minima di 30 centimetri, in modo da consentire l’aerazione e l’illuminazione naturale indiretta, provenienti dall’ambiente in cui è stata montata la cabina.
Le cabine devono avere una superficie minima calpestabile al lordo degli arredi di 6 metri quadrati, riducibile a 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
– manicure o pedicure estetico;
– pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
– solarium viso;
– solarium integrale ad assetto verticale, detto a doccia.
Nelle cabine non è consentito l’uso di lettini o attrezzature particolarmente ingombranti, al fine di garantire spazi sufficienti all’uso delle medesime.
Lo spazio delle cabine non comprende la superficie destinata al box doccia.
Sono eseguiti esclusivamente in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ul-travioletti ed infrarossi.
In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti devono essere installati:
– all’esterno un cartello ben visibile che avvisi della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
– all’interno cartelli ben visibili indicanti avvertenze e controindicazioni all’esposizione alle radiazioni ultraviolette.
Nei locali e nelle cabine, dove non c’è la presenza continua dell’operatore, è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
c) SOLVENTI VOLATILI ED INFIAMMABILI: tali prodotti dovranno essere depositati in luoghi sicuri seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d’aria e muniti eventualmente anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.
7. Nel locale dovranno essere esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di sanità pubblica. I cartelli saranno stampati in carattere ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile e saranno approvati dal Medico di sanità pubblica.
8. Deve essere presente nell’esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge.
9. Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di estetista (come previsti dal presente Regolamento) e di acconciatore (come previsti nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore”), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative minime per l’esercizio congiunto delle specifiche attività restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.
10. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento edilizio e della normativa generale sull’igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 16 – Requisiti igienico-sanitari e modalità di utilizzo delle attrezzature
1. LOCALI, ARREDI E IMPIANTI
a) PAVIMENTI: si raccomanda di eseguire la pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
b) PARETI: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
c) ARREDI: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti.
d) IMPIANTO IDROSANITARIO: qualora nell’esercizio sia in funzione una doccia per i clienti almeno una vota l’anno prevedere un trattamento di clorazione dell’impianto idro sanitario per prevenire lo sviluppo della legionella;
e) DECONTAMINAZIONE SUPERFICI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA: in presenza di gocce di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro l’operatore deve:
– indossare i guanti spessi (da pulizia);
– rimuovere lo sporco con teli monouso;
– pulire con acqua e sapone;
– sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizione 1:10.
In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo avere indossato i guanti spessi (da pulizia):
– coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10;
– aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l’ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).
f) IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA (RICAMBIO ARIA DEGLI AMBIENTI) O DI SEMPLICE TRATTAMENTO TERMICO DELL’ARIA A COMPLETO RICIRCOLO: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell’impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell’aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.
g) IMPIANTO PER LA RACCOLTA E LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE (NERE E SAPONOSE): deve essere curata la costante efficienza dell’impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l’intercettazione e la facile rimozione di eventuali residui.
2. APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI
a) APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E ATTREZZATURE IN GENERE: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con la cute dell’utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo e al loro uso.
b) CARRELLI E POLTRONE: in materiale lavabile devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti.
c) RASOI: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Le confezioni con le lame monouso devono essere aperte davanti al cliente che sarà invitato a verificare l’integrità delle stesse. Il manipolo del rasoio dopo ogni uso deve essere lavato con acqua calda e detergente sciacquato in acqua corrente molto calda, ed asciugato con salviette monouso.
d) STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI NELLE PRESTAZIONI DI MANICURE E PEDICURE ESTETICO: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere lavati e sterilizzati prima di ogni prestazione, come indicato in seguito al punto 3.
e) BIANCHERIA: è consigliabile l’utilizzo di biancheria monouso. Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell’acqua a 90° C o comunque a temperatura dell’acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
f) APPLICAZIONE DI TALCO E DI ALTRI PRODOTTI COSMETICI IN POLVERE: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
g) PRELIEVO DI CREME DAI CONTENITORI: deve esser eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l’uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
h) MATITE EMOSTATICHE: devono essere monouso.
i) STRUMENTARIO IMPIEGATO SULL’UTENTE: deve essere conservato in uno spazio pulito, asciutto e al riparo dalla polvere.
j) STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI, DEL TIPO MONOUSO: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l’introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.
k) ALTRA ATTREZZATURA: se usata su clienti infestati da pidocchi, deve essere immersa in acqua che abbia temperatura superiore a 60°C, per almeno 30 secondi e accuratamente pulita.
3. PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE
a) STERILIZZAZIONE: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro-organismi, patogeni e non patogeni, ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni micro-organismi sopravvivono in ambienti ostili, nell’attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
Per le esigenze igienico-sanitarie inerenti all’attività di estetista, la sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore, secco od umido, mediante l’impiego dei seguenti apparecchi:
– autoclave: produce calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione (schema operativo tipo: vapore d’acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l’apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.
– sterilizzatore a palline di quarzo.
Gli apparecchi di cui sopra possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro.
Procedure da seguire per la sterilizzazione:
1) prima fase: lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
2) seconda fase: immersione degli strumenti in disinfettante idoneo, sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli stessi con salviette monouso.
3) terza fase: sterilizzazione degli strumenti nelle attrezzature sopra indicate.
b) DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati dopo aver eseguito le procedure sopra indicate e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell’apparecchio.
Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate della data di sterilizzazione e degli indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene. Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione. Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l’uso di appositi test biologici disponibili in commercio e la data di sterilizzazione.
Si raccomanda di utilizzare gli strumenti entro i termini fissati e secondo le indicazioni del costruttore.
c) DOCUMENTAZIONE: nell’esercizio deve essere tenuto un documento che indichi la frequenza programmata della manutenzione ordinaria delle apparecchiature e delle attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni, secondo le indicazioni fornite dal costruttore o dalla normativa vigente, e comunque con cadenza almeno biennale.
4. IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI
a) ABBIGLIAMENTO: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
b) IGIENE DELLE MANI DEGLI OPERATORI:
1) le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale;
2) durante il lavoro non devono essere portati anelli, né bracciali e orologi;
3) eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette con cerotti;
4) il lavaggio delle mani è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni;
5) le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido o in alternativa con soluzioni disinfettanti appositamente studiate, almeno nelle seguenti occasioni:
– prima del contatto con ogni cliente;
– prima e dopo avere usato il servizio igienico, avere fumato, mangiato, bevuto, o dopo essersi toccato naso, bocca o aver usato un fazzoletto;
– dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico del cliente o proprio.
6) le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
7) si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
8) si raccomanda l’uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.
5. REQUISITI IGIENICI DELLA STRUMENTAZIONE
Sul titolare dell’autorizzazione ricade l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.
Nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso cosi come non vi deve essere presenza di fiamme libere durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili.
I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l’impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall’uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.
In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
Tutti i prodotti cosmetici per l’uso professionale devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente.
I prodotti cosmetici venduti al cliente, per la continuità del trattamento, devono essere in confezione integra regolarmente etichettata.

Art. 17 – Orari e tariffe
1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono nella libera determinazione degli operatori. È fatto obbligo di renderli noti al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno del locale di esercizio dell’attività.
2. Dopo l’orario di chiusura, è concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso. L’inosservanza delle norme, come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell’articolo 20 del presente Regolamento.
3. Il titolare dell’esercizio deve esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile all’attenzione della clientela e deve esporre una copia della SCIA nel locale dell’attività.
4. Qualora tali attività vengano svolte, in forma continuativa, in ospedali, caserme, case di cura o ricoveri per anziani, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 18 – Controlli
1. La vigilanza e il controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività compete al Comune; sono di competenza dell’Azienda sanitaria regionale USL della Valle d’Aosta la vigilanza e il controllo in materia di igiene e sanità e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Gli agenti di polizia locale, della forza pubblica e degli altri corpi ed istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell’esercente, in cui si svolgono tali attività.

Art. 19 – Provvedimenti conformativi ed interdittivi
1. Nei casi in cui l’attività di cui al presente Regolamento sia esercitata senza i previsti titoli abilitativi lo Sportello unico competente dispone la cessazione dell’attività.
2. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL o da altri organi preposti carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell’attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL notifica all’interessato e allo Sportello unico competente l’esito del sopralluogo, assegnando un termine congruo per l’adozione delle misure correttive eventualmente necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell’esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso dello Sportello unico competente, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario. Decorso il termine assegnato, l’inottemperanza, accertata dall’Azienda USL, è causa di decadenza del titolo abilitativo.
3. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l’utente, la stessa Azienda USL chiede allo Sportello unico competente la sospensione dell’attività intimando all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite ed alle normative di riferimento, in un termine non superiore a 180 giorni.
4. Qualora lo Sportello unico competente per territorio, nell’esercizio delle funzioni di controllo, accerti l’assenza o il venir meno dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività o qualora l’attività stessa sia svolta in contrasto con il presente Regolamento e dalle normative di rango superiore per lo svolgimento delle attività, diversi da quelli di cui ai commi precedenti del presente articolo, dispone la sospensione immediata dell’attività fino a un massimo di sessanta giorni, previa diffida all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle normative vigenti, in un termine non superiore a 90 giorni.
5. Decorso tale termine l’inottemperanza è causa di decadenza del titolo abilitativo e lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell’esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales.
6. Con riferimento alle carenze non sanabili, lo Sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell’esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdotaines des entreprises et des activités libérales.
7. Nessun indennizzo è dovuto nel caso di sospensione dell’autorizzazione.
8. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 3 nel termine indicato dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della legge regionale 63/1993 e del presente Regolamento.

Art. 20 – Sanzioni
1. Le violazioni non contemplate dall’articolo 12 della legge regionale 63/1993 sono punite secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nell’Allegato A.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 689/1981 e s.m.i.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all’Allegato A, lo Sportello unico competente per territorio deve disporre la chiusura temporanea dell’esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta giorni.
4. Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell’attività, lo Sportello unico competente per territorio dispone l’immeditata cessazione dell’attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

Art. 21 – Provvedimenti d’urgenza
1. Indipendentemente dall’applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 20, nei casi di urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, trova applicazione l’articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” e s.m.i.

Art. 22 – Applicabilità
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le nuove attività.
2. Le attività in essere alla data di entrata del presente Regolamento possono continuare la loro attività con l’obbligo di adeguamento alle norme di cui all’articolo 16.
3. Tutti gli interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, riguardanti attività di estetista in essere, devono essere realizzati – limitatamente alla tipologia dell’intervento stesso – in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 23 – Norme transitorie
1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento o aventi causa alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono continuare la loro attività.
2. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a nuove attività in essere al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, per i quali non sia già conclusa l’istruttoria.
3. Le eventuali stufe a secco utilizzate dagli esercizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere sostituite entro 5 anni con un apparecchio di cui all’articolo 16, punto 3, lettera a) del presente Regolamento.

Art. 24 – Disposizioni in materia di accesso e trattamento dati sensibili
1. La legittimazione all’accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
2. E’ consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
3. E’ garantito in ogni caso all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 25 – Abrogazione norme e entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e, a partire da tale data, sono abrogate le precedenti disposizioni comunali con esso contrastanti.

ALLEGATO A
Genere della violazione Min Max
Svolgimento dell’attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati € 80,00 € 500,00
Svolgimento dell’attività in locali non adibiti a uso esclusivo da quelli in cui sono esercitate altre attività € 80,00 € 500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio dell’attività, anche se svolta presso il domicilio dell’esercente € 80,00 € 500,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell’azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale € 1.000,00 € 5.000,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività € 1.000,00 € 5.000,00
Mancata ottemperanza all’ordine a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della denuncia di inizio attività € 80,00 € 500,00
Riattivazione dell’attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell’attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi € 70,00 € 500,00
Inottemperanza all’obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, ecc. € 70,00 € 150,00
Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi € 70,00 € 150,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività nei casi previsti € 100,00 € 600,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività € 1.000,00 € 5.000,00