Ordinanza n. 26 del 16/05/2025 – Interventi di taglio piante pericolanti o debordanti sulla viabilità pubblica a tutela della pubblica incolumità

Con ordinanza n. 26 del 16 maggio 2025 si ordina a tutti i proprietari, affittuari o conduttori di terreni, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici situati nelle aree urbane sia nelle zone rurali di tutto il territorio, di provvedere:
• al taglio delle piante e degli arbusti palesemente pericolanti presenti ad una distanza inferiore di 3,00 (tre) metri dalla sede stradale e 10,00 (dieci) metri dall’abitato;
• a potare o tagliare le siepi e/o i rami di alberi e/o essenze arboree confinanti con qualsiasi tipo di carreggiata stradale la cui traiettoria di caduta insiste sulla stessa, in modo che non rechi ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e non ne compromettano la visibilità;
• a rimuovere siepi e/o i rami di alberi e/o essenze arboree e vegetazione confinante che interferisce con l’illuminazione pubblica e la segnaletica stradale compromettendo la visibilità degli stessi alla distanza e all’angolazione necessaria;
• al taglio delle piante e degli arbusti nei pressi di muri di contenimento delle strade pubbliche e dei sentieri comunali;
• alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione della vegetazione incolta e di quella recisa.

Tali interventi dovranno essere effettuati entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e dovranno, comunque, essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la pubblica incolumità degli utenti della strada.
La mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate entro il termine di cui sopra, comporta l’esecuzione dei lavori, anche in tempi successivi e senza alcun avviso da parte dell’Amministrazione comunale, che si occuperà anche dello smaltimento del materiale tagliato, con addebito delle spese sostenute nei confronti dei trasgressori.
Verrà altresì applicata, sempre che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui all’art. 29 del Codice della Strada (importo da € 173 a € 694).
Si precisa che, comunque, i proprietari/conduttori rimarranno unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi.

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