Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti

REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 21/11/2013

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INDICE

Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 – Istituzione del tributo
Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti
Art. 4 – Servizio di igiene urbana

Titolo II – Soggetto attivo e passivo del tributo
Art. 5 – Soggetto attivo del tributo
Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

Titolo III – Determinazione e articolazione del tributo
Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti
Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 10 – Numero di occupanti
Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 12 – Tributo ambientale

Titolo IV – Esclusioni, agevolazioni e riduzioni
Art. 13 – Esclusione dal tributo
Art. 14 – Rifiuti speciali
Art. 15 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Art. 16 – Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 17 – Riduzione per compostaggio domestico
Art. 18 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

Titolo V – Dichiarazione, riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni e contenzioso
Art. 19 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Art. 20 – Modalità di determinazione della superficie imponibile
Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento
Art. 22 – Riscossione del tributo
Art. 23 – Minimi riscuotibili
Art. 24 – Sgravio o rimborso del tributo
Art. 25 – Funzionario responsabile
Art. 26 – Mezzi di controllo
Art. 27 – Sanzioni
Art. 28 – Contenzioso

Titolo VI – Disposizioni finali
Art. 29 – Normativa di rinvio
Art. 30 – Norme abrogate
Art. 31 – Efficacia del regolamento

 

  

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di ARVIER, del tributo sui rifiuti di cui all’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento di subATO per la gestione dei rifiuti della Comunità Montana Grand Paradis (di seguito, in breve “Regolamento di gestione”) e le determinazioni dell’Autorità d’ambito (Regione).

Art. 2 – Istituzione del tributo

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito, in sostituzione della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993, il tributo comunale sui rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dalla Comunità Grand Paradis,, ai sensi della vigente normativa ambientale.
  2. Ai fini dell’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all’apposito elenco riportato nell’ambito del Regolamento di gestione.
  3. L’applicazione del tributo sui rifiuti è disciplinata dall’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
  4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti

  1. Il tributo sui rifiuti è dovuto per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione. A tal fine, si considerano imponibili tutti i locali comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
  3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comportano esonero o riduzione del tributo.
  4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana

  1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione del tributo.
  2. Il tributo è applicato anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell’ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
  3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
  4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato e la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 2 Km, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%
  5. Nelle zone dove l’accessibilità è stagionalmente limitata da un apposito provvedimento amministrativo, il tributo è dovuto per il solo periodo nel quale è consentito l’accesso.
  6. Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, la parte variabile del tributo è commisurata al solo periodo di apertura, essendo onere del contribuente comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione della suddetta agevolazione nei termini previsti dal presente Regolamento.

TITOLO II – SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

  1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

  1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
  2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
  3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
  4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
  5. Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
  6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO
Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

  1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  2. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
  3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
  4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante.

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

  1. Ai sensi dell’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 14, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
  2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
  3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
  4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
  5. Le tariffe sono determinate annualmente dall’organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dall’Autorità di subATO, come previsto dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della l.r. 31/2007.
  6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all’atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l’anno in corso, fatta salva l’introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l’intero anno.
  7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
  8. Ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l’anno successivo.
  9. Nell’ipotesi in cui il Comune oppure il subATO non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
  10. Qualora, nel corso dell’anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dall’Autorità di subATO e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l’Autorità di subATO dell’esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d’anno, successivamente all’approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

  1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
  2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
  3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
  4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 10 – Numero di occupanti

  1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
  2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
  3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
  4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno.
  5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
    • gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
    • i soggetti iscritti all’A.I.R.E.
  6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così determinato:
    • per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe comunale;
    • per le utenze dei non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a 3
  7. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d’ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione, e avrà efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell’immobile non vi abbia acquisito la residenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull’immobile, in quanto soggetto passivo d’imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

  1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
  2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
  3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
  4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 12 – Tributo ambientale

  1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta” non si applica in Valle d’Aosta il tributo ambientale disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992.

TITOLO IV – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 – Esclusione dal tributo

  1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
    • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
    • soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,80, nel quale non sia possibile la permanenza;
    • balconi e terrazze scoperti.
  2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
  3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività sportiva.
  4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
    • unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
    • fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
  5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
  6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 14 – Rifiuti speciali

  1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
  2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.
  3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
  4. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
  5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000.
  6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 15 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

  1. Con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le percentuali di riduzione, limitate alla quota variabile, del tributo sui rifiuti dovuto dalle utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative, ovvero vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese da parte del produttore, producendo un risparmio di spesa per il Comune a livello di costi di conferimento in discarica.
  2. Le percentuali di riduzione possono essere applicate in modo progressivo e solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione, previsti per legge e dal Regolamento di gestione.

Art. 16 – Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

  1. Il titolare dell’attività che provvede al recupero di cui all’art. 17 del presente Regolamento, deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
    • indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
    • indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
    • periodo di avvio a recupero.
  2. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l’intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
  3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
  4. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
  5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
    • autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
    • copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
    • documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
    • copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 17 – Riduzione per compostaggio domestico

  1. Ai sensi dell’art. 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come integrato dall’art. 5, comma 1, lett. d) D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 25% della parte variabile, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007.
  2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
  3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
  4. Il Comune o l’Autorità di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

Art. 18 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

  1. Previa formale e motivata diffida dell’utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell’Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell’ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al responsabile del servizio gestione rifiuti del subATO, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l’avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all’utente del servizio.
  3. I contribuenti non possono invece rivendicare l’applicazione di riduzioni tariffarie in caso l’interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
  4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l’emergenza deve essere riconosciuta dall’autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 19 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

  1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione.
  2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
  3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine di 90 giorni successivi all’intervenuta modifica.
  4. La denuncia deve essere presentata:
    • per le utenze domestiche:
      1. nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
      2. nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
    • per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
  5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
  6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
  7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
  8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
  9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
    • PER LE UTENZE DOMESTICHE:
      1. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
      2. il numero di codice fiscale;
      3. l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
      4. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
      5. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
      6. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
      7. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
      8. l’eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
      9. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
    • PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
      1. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
      2. il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
      3. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
      4. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
      5. l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
      6. l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
      7. l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
      8. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
      9. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
      10. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
      11. l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
      12. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
      13. l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.
  10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 20 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

  1. In attesa dell’attuazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
  2. Ai sensi dell’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ai fini dell’attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
  3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell’immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall’imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l’Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d’ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all’Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d’imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
  4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l’accertamento d’ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o del tributo sui rifiuti, per i quali il soggetto passivo d’imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l’effettiva superficie imponibile dell’immobile, una volta esperita la procedura di cui all’art. 14, comma 37 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento

  1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
  2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
  3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
  4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
  5. Nell’eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
  6. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l’Imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

Art. 22 – Riscossione del tributo

  1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto e delle relative maggiorazioni, ove dovute. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Decreto 14 maggio 2013.
  2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
  3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
  4. L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
  5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 23 – Minimi riscuotibili

  1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 3,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l’importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
  2. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 24 – Sgravio o rimborso del tributo

  1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
  2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
  3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.

Art. 25 – Funzionario responsabile

  1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 26 – Mezzi di controllo

  1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
  2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ., fatta salva l’applicazione d’ufficio della previsione contenuta nell’art. 1, comma 340 L. 311/2004.
  3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 27 – Sanzioni

  1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni tributarie.
  2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
      • omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
      • omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
      • infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
      • mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 28 – Contenzioso

  1. Avverso l’avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Normativa di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
  2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30 – Norme abrogate

  1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 31 – Efficacia del Regolamento

  1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.