Avviso pubblico di co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017), per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di attività nell’ambito dell’intervento WP04 Social Innovation LAB (aggiornata la sezione FAQ)

Pubblicazione dell’Avviso di pubblico di co-progettazione finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di attività nell’ambito dell’intervento WP04 SOCIAL INNOVATION LAB, a valere sul PNRR, Missione 1, Componente 3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi – Linea A”, a titolarità del Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del Progetto ‘Agile Arvier – La cultura del cambiamento’ (CUP F87B22000380001), ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.LGS. n. 117 del 217)


SCADENZA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
ORE 12.00 DEL 18 GIUGNO 2025


Si informa che, con Determina dirigenziale n. 80, del 16 maggio 2025, è stato approvato l’avvio del procedimento di co-progettazione, ai sensi dell’Art. 55, c.3 del D.LGS. n. 117/2017, in relazione all’intervento WP04 SOCIAL INNOVATION LAB del Progetto pilota ‘Agile Arvier – La cultura del cambiamento’ finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 ‘Attrattività dei borghi – Linea A’, a titolarità del Ministero della Cultura (CUP F87B22000380001) (CLP REGIS 2.1_ARVIER_EDUCATIONLAB) e, contestualmente, approvato l’Avviso pubblico di co-progettazione per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di attività nell’ambito dell’intervento WP04 SOCIAL INNOVATION LAB e i relativi moduli.

Di seguito, si rendono disponibili tutti i documenti necessari per presentare l’istanza di partecipazione da parte dei soggetti interessati.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento – Dott. Gianluca Tripodi – Dirigente della Struttura temporanea di Progetto PNRR Agile Arvier (tel. 0165/929001 – email: info@comune.arvier.ao.it).

Allegati:


Nella sezione presente sezione si renderanno disponibili le domande pervenute da potenziali beneficiari e connesse risposte elaborate dal Responsabile del Procedimento
FAQ

Con la presente siamo a domandarvi chiarimenti in merito al Bando in oggetto.
Leggiamo quanto segue al paragrafo:
Erogazione del trasferimento
(…)
l’erogazione della restante parte del budget previsionale dei progetti selezionati avverrà a fronte di comprovato avanzamento delle attività previste e su richiesta di rimborso in itinere, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, corredato da idonei giustificativi di spesa (cosa intendete? Spese sostenute o meno? È sufficiente presentare, ad esempio,
fatture anche se non ancora pagate?) per consentire la verifica e la coerenza con i preventivi di spesa.
Chiediamo quindi: è necessario che i giustificativi di spesa siano effettivamente pagati?
Come potete immaginare questo elemento farà la sostanziale differenza, considerato il valore del progetto e quindi l’impossibilità per un’ETS come la nostra di anticipare così grandi somme.
Infine, considerate le generiche indicazioni in merito a rendicontazioni e spese ammissibili, esiste un regolamento?

Risposta del Responsabile Unico del Procedimento

  • Sui flussi finanziari

L’art. 6 dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico stabilisce che il trasferimento agli ETS selezionati avverrà secondo la seguente progressione:

  • anticipo pari al 30% del contributo assegnato verrà erogato previa comunicazione formale dell’effettivo avvio delle attività da parte dell’ETS o dell’ATS;
  • erogazione della restante parte del budget previsionale dei progetti selezionati avverrà a fronte di comprovato avanzamento delle attività previste e su richiesta di rimborso in itinere, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, corredato da idonei giustificativi di spesa per consentire la verifica e la coerenza con i preventivi di spesa.
  • il saldo finale sarà riconosciuto, a seguito della presentazione, da parte del soggetto o dell’ATS, di una relazione illustrativa dell’attività svolta e della rendicontazione finanziaria, corredata da idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta, in riferimento all’intero ammontare del trasferimento per la realizzazione del progetto.

Le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione procedente costituiscono, ad eccezione dell’anticipazione pari al 30%, esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti alle attività svolte dagli ETS partner.

Si precisa che detta anticipazione, tenuto conto che i beneficiari hanno personalità giuridica di diritto privato, è sempre e comunque subordinata alla presentazione di apposita garanzia fidejussoria o assicurativa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma del progetto approvato.

In caso di accertato inadempimento del beneficiario o interruzione dei lavori per cause a lui imputabili, l’Amministrazione può escutere la garanzia per recuperare l’anticipazione e gli interessi maturati.

  • Sul concetto di spesa sostenuta

Il §5.8 del Manuale dei Soggetti attuatori (vs 1.1  – Ottobre 2024), allegato al SIGECO del Ministero della Cultura, stabilisce che in base alle disposizioni riportate nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) rivolta a tutte le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, per le spese ammissibili si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE), in particolare trova applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ammissibilità delle spese a valere sui fondi strutturali e di investimento contenute nel d.P.R.. 5 febbraio 2018, n. 22.

Affinché una spesa possa ritenersi ammissibile occorre in primo luogo che risulti coerente con le finalità del progetto approvato e funzionale rispetto al risultato atteso, nel rispetto di tutti i vincoli stabiliti nel decreto di assegnazione delle risorse, nell’avviso pubblico, nel provvedimento di concessione del contributo ovvero negli ulteriori documenti che regolano il rapporto con il MIC.

Per essere ammissibile ciascuna spesa deve rispettare alcuni principi generali e, con particolare riferimento al principio di ‘effettività della spesa’:

La spesa deve essere stata effettivamente sostenuta e debitamente comprovata da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’intervento della spesa sostenuta. Pertanto, il Soggetto Attuatore, in fase di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, deve allegare al rendiconto di progetto idonea documentazione giustificativa, che varia a seconda della modalità di rendicontazione dei costi; in particolare per a rendicontazione a “costi reali” la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa, ossia documenti giustificativi di spesa (fatture, note di debito, notule, etc.) e di pagamento (mandati quietanzati, bonifici esecutivi, estratti conto, etc.) o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca adeguata garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata.

Più in generale, tutte le spese dovranno:

  • Essere contenute nei limiti dell’importo ammesso a finanziamento;
  • Essere conformi a quanto previsto dagli specifici avvisi e nei documenti che regolano il rapporto tra il MIC e il Soggetto Attuatore che rendiconta;
  • Essere direttamente imputabili, congrue, pertinenti e connesse alle attività previste nel progetto approvato e ammesso a contributo, nel rispetto della normativa comunitaria, inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato;
  • Rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione Europea;
  • Essere sostenute secondo principi di economia e sana gestione finanziaria;
  • Essere documentate con giustificativi conformi agli originali;
  • Essere effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità dei costi del PNRR e/o nel periodo indicato nel dispositivo di concessione del finanziamento;
  • Derivare da atti o obbligazioni giuridicamente vincolanti (quali contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) dai quali risultino chiaramente:
    • l’oggetto della prestazione/fornitura/lavoro,
    • il relativo importo,
    • la pertinenza e connessione al progetto,
    • i termini di consegna,
    • le modalità di pagamento;
  • Essere giustificate da fatture o documenti contabili equivalenti, che:
    • siano “quietanzati” ovvero accompagnati da un documento attestante l’avvenuto pagamento;
    • riportino una quietanza espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito del documento contabile;
    • indichino chiaramente il riferimento al progetto e il Codice Unico di Progetto (CUP);
  • Essere registrate nella contabilità generale del soggetto che rendiconta;
  • Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento, che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione finanziata;
  • Essere pagate tramite strumenti idonei alla tracciabilità dei pagamenti, quali bonifici bancari o postali, accompagnati da evidenza della quietanza sul conto corrente;
  • Essere effettuate da un conto corrente dedicato, intestato al Soggetto che sostiene la spesa;
  • Essere al netto dell’IVA, ad eccezione dei casi in cui l’IVA rappresenti un costo non recuperabile per il Soggetto Beneficiario. In tali casi:
    • l’IVA deve essere rendicontata separatamente rispetto alla spesa cui si riferisce;
    • deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti la non recuperabilità dell’IVA.
    • Sul concetto di spesa ammissibile

    In relazione alle tipologie di spese ammissibili, oltre al d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 si potrà altresì fare riferimento, per quanto applicabile, alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”.

    • Sulle spese non ammissibili

    Sono in ogni caso spese non ammissibili:

    • le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
    • le spese relative a lavori in economia (intesi come ad esempio come lavori privati/pubblici realizzati senza ricorso a imprese ma direttamente in economia dal proprietario dell’immobile. Se i materiali vengono acquistati autonomamente ma comunque posti in opera da impresa appaltatrice deve ritenersi che l’intervento non configuri lavori in economia e che sia ammissibile);
    • le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR, in particolare la Circolare MEF n.4 del 18/01/2022 (in adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, definisce le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali si possono imputare nel quadro economico dei progetti i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti);
    • le spese conseguenti ad auto-fatturazione;
    • le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del MiC.

    Come riportato nella Circolare MEF del 18/01/2022 n. 4 “PNRR – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”, non sono inoltre ammissibili a valere sul PNRR costi legati ad attività di assistenza tecnica.