Esenzione imposta di soggiorno a seguito eventi calamitosi 29-30 giugno 2024

In riferimento alle richieste pervenute da parte degli albergatori che stanno attualmente ospitando le persone evacuate a seguito dei drammatici eventi del 29-30 giugno, per ricordare che l’art. 4, comma 5, della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 “Disciplina dell’imposta di soggiorno” stabilisce che “Sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

[…]

d) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d’Aosta;

e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;

i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;

[…]”

Pertanto, per le casistiche sopra riportate, l’imposta di soggiorno non è dovuta.