Regolamento per l’uso del Gonfalone e dello Stemma
REGOLAMENTO PER L’USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25/2/2005,
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30/8/2006
INDICE
art. 1 – Oggetto
art. 2 – Il gonfalone
art. 3 – Custodia del gonfalone
art. 4 – Uso del gonfalone
art. 5 – Utilizzo del gonfalone nell’ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all’Ente
art. 6 – Modalità per la concessione e l’invio del gonfalone
art. 7 – Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone
art. 8 – Lo stemma
art. 9 – Riproduzione dello stemma
- Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell’art57 dello Statuto del Comune e in osservanza all’art. 16, comma 3, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni, disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma comunali.
- Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 04/02/1993 e così descritto: “Drappo partito di bianco e di rosso, ricammente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recantela denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.
Art. 3 – Custodia del gonfalone
- Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale.
- Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
- Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
- La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.
Art. 5 – Utilizzo del gonfalone nell’ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all’ente
- L’Amministrazione comunale può disporre l’uso e l’esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- L’invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell’iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- Analogamente, l’Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.
Art. 6 – Modalità per la concessione e l’invio del gonfalone
- La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all’Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
Art. 7 – Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone
- Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia municipale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
- La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
- Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d’onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d’onore a fianco del gonfalone del Comune.
- Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d’onore alla destra del tavolo di presidenza.
- Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d’onore è riservato a queste ultime.
- Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 04/02/1993 e così descritto: “di azzurro, al leone d’argento, linguato di rosso, attraversato dalla fascia d’oro, caricata da tre rose di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.”.
Art. 9 – Riproduzione dello stemma
- Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
– sulla carta e sugli atti d’ufficio;
– sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
– sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
– sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
– sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
– sugli automezzi comunali;
– sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
– sul sito internet del Comune;
– su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma. - L’uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l’opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
- Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
- Qualora si ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l’autorizzazione all’uso.