Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2012

INDICE

Art. 01 – Oggetto
Art. 02 – Soggetto passivo
Art. 03 – Strutture ricettive
Art. 04 – Soggetti preposti agli adempimenti tributari
Art. 05 – Misura dell’imposta
Art. 06 – Destinazione delle risorse
Art. 07 – Esenzioni
Art. 08 – Dichiarazioni e versamenti
Art. 09 – Controllo e accertamento dell’imposta
Art. 10 – Sanzioni amministrative
Art. 11 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
Art. 12 – Rimborsi
Art. 13 – Contenzioso
Art. 14 – Efficacia del regolamento

Art. 1 – Oggetto

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.), il presente atto definisce le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno, per l’anno 2012.

Art. 2 – Soggetto passivo

  1. Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 situate sul territorio comunale.

Art. 3 – Strutture ricettive

  1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34) e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1) e si distinguono in:

a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi;
b) case per ferie;
c) ostelli per la gioventù;
d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
f) esercizi di affittacamere;
g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner);
h) case e appartamenti per vacanze;
i) campeggi;
j) villaggi turistici;
k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
m) attività agrituristiche.

Art. 4 – Soggetti preposti agli adempimenti tributari

  1. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all’articolo 2 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 3.

Art. 5 – Misura dell’imposta

  1. L’imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato.
  2. La determinazione dell’imposta deve essere effettuata, per tutte le strutture ricettive, fatta eccezione per quelle di cui al successivo comma 3, nel modo seguente:

a) deve essere individuato il prezzo medio, comprensivo di IVA, per persona e per notte di soggiorno;
b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comunicati dalla struttura ricettiva alle strutture regionali competenti ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:

b1) al prezzo della camera doppia, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;

c) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:

c1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
c2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
c3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;

d) devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:

d1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;

d2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;

d3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;

d4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;

d5) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 200,00;

d6) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.

Art. 6 – Destinazione delle risorse

  1. Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell’ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:

a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l’Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
c) progetti di mobilità turistica interna;
d) investimenti per migliorare l’immagine e la qualità dell’accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l’arredo urbano e le luminarie;
e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 – Club di prodotto – (Riforma dell’organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).

Art. 7 – Esenzioni

  1. Sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
b) i ragazzi di età inferiore agli anni dieci, qualora beneficino di tariffe gratuite;
c) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d’Aosta;
d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi.

Art. 8 – Dichiarazioni e versamenti

  1. I gestori delle strutture ricettive presentano, entro il 1° ottobre 2012 per i soggiorni fino al mese di agosto 2012 ed entro il 31 gennaio 2013 per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, una dichiarazione redatta sulla falsariga del modello allegato al presente atto, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all’art. 7 e l’imposta totale incassata.
  2. L’imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune.

Art. 9 – Controllo e accertamento dell’imposta

  1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).
  2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e
documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico,
con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10 – Sanzioni amministrative

  1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell’imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
  2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 d.lgs. 471/1997.
  3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 8, comma 1, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell’articolo 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della l. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 11 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

  1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
  2. Rimane comunque ferma, nei casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattivadell’imposta e dei relativi accessori venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all’Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.

Art. 12 – Rimborsi

  1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
  2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultinocompensabili, può essere richiesto il rimborso, ai sensi e nei termini dettati dall’art. 1, comma 164 l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).
  3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente regolamento delle entrate.
  4. Non si procede al rimborso d’ufficio dell’imposta per importi pari o inferiori a euro 10.

Art. 13 – Contenzioso

  1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 14 – Efficacia del regolamento

  1. Il presente regolamento ha efficacia, in deroga all’art. 3, comma 1 l. 212/2000, dal 1° gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001.