Regolamento per la disciplina dell’ICI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30/04/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 07/04/2010
SOMMARIO
Capo I – Principi Generali.
Art. 1 – Oggetto e scopo
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Fabbricato
Art. 4 – Area fabbricabile
Art. 5 – Terreno agricolo
Art. 6 – Abitazioni principali
Art. 7 – Nozione dì pertinenza
Capo II – Determinazioni di aliquote, detrazioni ed esenzioni
Art. 8 – Aliquote
Art. 9 – Valore della aree fabbricabili
Art. 10 – Detrazioni
Art. 11 – Esenzioni
Art. 12 – Agevolazioni per pertinenze delle abitazioni
Capo III – Dichiarazioni, versamenti, rimborsi ed accertamenti
Art. 13 – Dichiarazione
Art. 14 – Versamenti e rimborsi di modesta entità
Art. 15 – Rimborsi per sopravvenuta inedificabilità delle aree
Art. 16 – Versamenti
Art. 17 – Termini di versamento
Art. 18 – Interessi
Art. 19 – Accertamento con adesione
Art. 20 – Attività di controllo
Art. 21 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
Art. 22 – Mancato accatastamento degli immobili
Art. 23 – Riscossione coattiva o a mezzo ruolo degli importi impagati
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 24 – Normativa di rinvio
Art. 25 – Norme abrogate ed efficacia del regolamento
Capo I – Principi Generali.
Art. 1 – Oggetto e scopo
- Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dalle disposizioni vigenti.
- Le norme di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali il Comune di Arvier è soggetto attivo di imposta.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
- La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall’ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell’attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.
- Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
Art. 2 – Definizioni
- Le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo sono stabilite per legge. Ai soli fini di completezza e chiarezza espositiva le medesime definizioni sono richiamate agli articoli 3, 4, 5 e 6 ma non si intendono sostitutive delle definizioni dettate dalla legge.
- Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
- Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
- In caso di procedure espropriative il momento del trasferimento del diritto sul bene, dall’espropriato all’espropriante, è segnato dall’emissione del decreto di espropriazione, inteso quale atto conclusivo del procedimento espropriativo stesso.
Art. 3 – Fabbricato
- 1. Unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita. Si considera parte integrante del fabbricato sia l’area occupata dalla costruzione, sia quella che ne costituisce pertinenza (posti auto, giardini, aree verdi). I fabbricati costruiti abusivamente costituiscono oggetto di tassazione, a prescindere dal fatto che per essi sia stata presentata o meno la relativa istanza di sanatoria edilizia.
- Sono considerate unità immobiliari:
- una porzione di fabbricato, un fabbricato, un insieme di fabbricati o un’area, che, nello stato in cui si trovano, presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
- l’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola da denunciare in catasto autonomamente;
- le costruzioni o porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali;
- i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
- I fabbricati, o porzioni di essi, destinati ad edilizia abitativa, ai fini del riconoscimento della ruralità, devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 3.0006 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero;
- I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
- Deve riconoscersi carattere rurale a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei proprietari o titolari di diritti reali sull’immobile:
- alle costruzioni strumentali alle attività agricole;
- alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.
- Fermo restando i requisiti previsti dal comma 2, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
- Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti indicati nel comma 2, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o comunque, di 20 metri quadrati per ogni ulteriore abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
- Sono definiti “fabbricati inagibili” (fabbricati diroccati ai sensi del PRG) quelle costruzioni che per gravi motivi statici e/o igienico-sanitari non possono essere utilizzati mediante semplici interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro e risanamento conservativo come definiti dal PRG. La sola mancanza di allacciamento ai servizi (energia elettrica, acquedotto e fognatura) non costituisce condizione di inagibilità ai fini ICI. Si intendono comunque inagibili i fabbricati o le unità immobiliari per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
- L’inagibilità può essere accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, dalla Azienda Sanitaria Locale ovvero da tecnici all’uopo incaricati dal soggetto passivo d’imposta secondo le rispettive competenze e con spese a carico del proprietario stesso. La riduzione per inagibilità è concessa dalla data di:
- dichiarazione di inagibilità da parte del Comune per intervento dell’Ufficio Tecnico Comunale o della Azienda Sanitaria Locale;
- deposito presso il Comune della perizia asseverata del tecnico nominato dal soggetto passivo d’imposta che attesta l’inagibilità;
- deposito presso il Comune della dichiarazione sostitutiva, da parte del contribuente, che attesti l’esistenza delle condizioni suddette.
Art. 4 – Area fabbricabile
- Area utilizzabile a scopo edificatorio in base al Piano regolatore generale (PRG) o ai piani urbanistici di dettaglio (PUD).
- Sono soggette all’imposta quali aree fabbricabili:
- le aree interessate, durante il periodo della effettiva utilizzazione edificatoria, per costruzione; per demolizione e ricostruzione; per esecuzione di lavori di recupero edilizio, devono, comunque, essere considerate aree fabbricabili, indipendentemente dal fatto che siano tali o meno in base agli strumenti urbanistici;
- le aree su cui insistono edifici classificabili ruderi ai sensi del PRG.
- Il territorio comunale ricade tra quelli nei quali è prevista l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane. Non sono interessati da tale disposizione i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile come definita al comma 1, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell’utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili.
- Ai fini dell’ ICI, non sono da considerare aree fabbricabili:
- le aree pertinenziali dei fabbricati, ossia quelle che risultano comprese nella scheda catastale del fabbricato;
- le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale le quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali; sono assimilati a coltivatori diretti i pensionati già iscritti negli elenchi sottocitati, i quali continuano a coltivare i fondi con proprio lavoro e/o con quello di famigliari con loro conviventi, dedite alla medesima attività agricola ed iscritti a loro volta negli elenchi sottocitati. La cancellazione dai predetti elenchi produce effetto, ai fini ICI, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli le persone fisiche che posseggono i seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi previsti all’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e assoggettazione al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia,
- reddito lordo complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, così come inteso ai fini anagrafici, derivante dall’attività agricola nella misura di almeno un quarto del totale, esclusi eventuali trattamenti pensionistici.
Art. 5 – Terreno agricolo
- Si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile. Esulano dalla nozione di terreno agricolo:
- i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (per esempio: depositi a cielo aperto che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).
- i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale; appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti “orticelli”) coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
I summenzionati terreni, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI.
Art. 6 – Abitazioni principali
- Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, come rilevato dalle risultanze degli archivi anagrafici.
- Il soggetto passivo di imposta, con autocertificazione, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio.
- Sono inoltre considerate abitazioni principali ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente all’applicazione dell’aliquota ridotta:
- l’unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’A.I.R.E., purché non locata;
- le abitazioni regolarmente assegnate dall’A.R.E.R.;
- le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per poter usufruire delle agevolazioni previste è indispensabile che il soggetto passivo di imposta inoltri al Comune apposita domanda entro il termine di scadenza della rata di saldo.
- L’amministrazione comunale può in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti suddetti.
Art. 7 – Nozione dì pertinenza
- Il concetto di “pertinenza” è configurabile allorquando sussistono congiuntamente:
- l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente con il bene principale;
- l’elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell’unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l’unità immobiliare.
- Ai fini dell’imposta:
- alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale del fabbricato principale, nella rilevante considerazione che il fabbricato principale deve ritenersi comprensivo di tutte le sue pertinenze così da configurare un complesso unitario di beni;
- non é necessario che le pertinenze debbano risultare acquistate o costruite unitamente con l’abitazione principale;
- le pertinenze non devono necessariamente risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare;
- si considerano pertinenze dell’abitazione principale la soffitta e la cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale, nonché il garage o posto auto.
- Ai fini dell’imposta per il pagamento dell’ICI sulle pertinenze con rendita unica ma più soggetti utilizzatori la rendita verrà suddivisa in proporzione ai metri quadri pertinenti al fabbricato principale.
Capo II – Determinazioni di aliquote, detrazioni ed esenzioni.
Art. 8 – Aliquote
- La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalle disposizioni vigenti. Tale competenza è demandata all’organo competente, che nel deliberare dovrà tenere particolarmente conto:
- delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurare l’equilibrio economico – finanziario, motivate nell’atto deliberativo con idonei riferimenti alle variazioni che il gettito del tributo ha subito negli anni precedenti;
- delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;
- delle agevolazioni previste per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
Art. 9 – Valore della aree fabbricabili
- La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.
- Nella determinazione dei valori venali in comune commercio la Giunta Comunale terrà conto dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, di servitù gravanti sull’area, di eventuali limiti posti dal rispetto di distanze minime dai confini delle aree appartenenti ad altro proprietario o da strade, ferrovie, elettrodotti. A tal fine determinerà un valore di riferimento e percentuali forfettarie di riduzione del valore.
Art. 10 – Detrazioni
- La misura delle detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita annualmente dall’organo competente nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, con particolare considerazione:
- delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurare l’equilibrio economico e finanziario, motivate nell’atto deliberativo con idonei riferimenti alle variazioni che il gettito del tributo ha subito negli anni precedenti;
- delle agevolazioni da accordarsi ai contribuenti per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili ai sensi dell’art. 3, comma 8, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
Art. 11 – Esenzioni
- Sono esenti all’imposta:
- gli immobili strumentali alle attività agricole di cui al punto 4) lettere a) e b) del precedente art. 3;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, dalle O.N.L.U.S. solo se destinati esclusivamente a propri compiti istituzionali;
- i fabbricati se posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale e direttamente utilizzati da enti non commerciali soggetti all’imposta sul reddito delle società e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di religione o di culto ovvero dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana;
- gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S., che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- le aree fabbricabili libere poste all’interno delle sottozone di tipo A del PRG, salvo durante il periodo dell’effettiva utilizzazione edificatoria.
- Il regolamento in vigore fino al 31.12.2009, all’articolo 4 comma 4, disciplinava l’applicazione dell’imposta per le aree fabbricabili definite alla lettere e) del precedente comma e per le aree fabbricabili sottoposte a vincoli giuridici (fasce di rispetto; vincoli preordinati all’esproprio; vincolo di inedificabilità assoluta – fasce di tipo A- per rischi naturali), di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C e D, salvo durante il periodo dell’effettiva utilizzazione edificatoria, escludendone l’assoggettamento ad imposta. Tale esclusione deve intendersi fin dall’1.1.2007 quale esenzione dall’imposta.
Art. 12 – Agevolazioni per pertinenze delle abitazioni
- Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario dell’abitazione sia anche proprietario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- L’abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate per ogni altro scopo, compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore. La detrazione di imposta è unica per l’abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione stessa.
Capo III – Dichiarazioni, versamenti, rimborsi ed accertamenti.
Art. 13 – Dichiarazione
- I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediate apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.
- Non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione relativamente alle fattispecie individuate con Provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio per le quali sia operativo il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
- La dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili, anche in relazione alle unità immobiliari regolarmente iscritte a catasto con attribuzione di rendita, e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
Art. 14 – Versamenti e rimborsi di modesta entità
- Non si fa luogo al versamento dell’imposta in autoliquidazione se l’importo dovuto è uguale o inferiore a 3,00 Euro.
- Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 10,00 Euro.
- Non si fa luogo ad accertamento e riscossione delle somme evase per importi uguali o inferiori a 10,00 Euro, salvo che l’omesso versamento, sebbene di somme inferiori al predetto limite, non si ripeta per due o più anni consecutivi.
- L’imposta è comunque dovuta per l’intero ammontare, o interamente rimborsabile, se i relativi importi superano il limite di 10,00 Euro di cui ai commi 1 e 2.
- L’ufficio comunale è autorizzato a compensare versamenti in eccesso con versamenti da effettuare.
Art. 15 – Rimborsi per sopravvenuta inedificabilità delle aree
- Non si procede a rimborso dell’ICI versata in seguito a sopravvenuta inedificabilità delle aree.
Art. 16 – Versamenti
- I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti conseguenti all’autotassazione, versando l’imposta sul conto corrente postale intestato al Comune, Servizio Tributi.
- Nel caso di versamento in autotassazione secondo la procedura del ravvedimento operoso il contribuente dovrà documentare all’ufficio tributi i calcoli effettuati per determinare l’ammontare delle sanzioni e degli interessi risultanti dalla copia del bollettino di versamento.
- I versamenti dell’ICI eseguiti da un comproprietario dell’immobile, sono considerati regolari anche nei confronti degli altri comproprietari a condizione che la somma versata corrisponda all’intera imposta dovuta per l’anno di riferimento.
- Laddove il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun comproprietario proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento, o alla irrogazione di sanzioni, saranno emessi nei confronti di ciascun comproprietario per la sua quota di possesso.
- Nei casi di decesso e limitatamente all’anno in cui si è verificato, il versamento può essere effettuato per l’intera annualità a nome del defunto,. In tal caso nella determinazione dell’imposta anche ai fine delle eventuali detrazioni, rileva la situazione soggettiva del defunto e non di chi effettua il versamento.
- Nel caso di calamità naturali, il Sindaco, con proprio provvedimento può disporre il differimento dei termini per il pagamento dell’ICI e la sua rateizzazione.
Art. 17 – Termini di versamento
- L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un’unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.
- In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all’art. 18, comma 1 L. 388/2000, l’imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l’anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note, anche mediante strumenti telematici, entro il 30 aprile di ogni anno.
- Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell’I.C.I. con le modalità previste dall’art. 18, comma 1 L. 388/2000 non potrà in ogni caso essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.
- I soggetti obbligati eseguono il versamento di quanto dovuto, sia in autotassazione che a seguito di accertamento/liquidazione, tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, fatte salve diverse forme di riscossione, ove previste dal vigente regolamento generale delle entrate, tra cui in particolare il modello F/24, che può essere utilizzato per il versamento dell’I.C.I. soltanto ove tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l’Agenzia delle Entrate.
Art. 18 – Interessi
- Ai sensi dell’art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell’art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell’effettivo versamento.
- Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso del tributo relativo ad annualità precedenti
Art. 19 – Accertamento con adesione
- I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
- Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente secondo quanto previsto dal Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 23.04.1999.
Art. 20 – Attività di controllo
- La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo.
- Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
- Per il potenziamento dell’ufficio tributi in sede di approvazione del bilancio di previsione, può essere stabilita una quota non superiore all’1 per cento dell’imposta che sarà riscossa nell’esercizio, da destinare:
- per il 50%:
- all’acquisizione di materiale informatico ed informativo;
- ad interventi formativi destinati ai dipendenti del medesimo ufficio;
- alla consultazione delle banche dati ed ai collegamenti con i sistemi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta contro l’evasione;
- per il 50%:
- al personale addetto all’ufficio tributi, quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro, attribuito nelle forme previste dai contratti medesimi.
- per il 50%:
Art. 21 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
- Nell’ipotesi di cui all’art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall’Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d’imposta in relazione all’I.C.I. versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.
Art. 22 – Mancato accatastamento degli immobili
- Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del Territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336-337 L. 311/2004 e dell’art. 3 comma 58 L. 662/1996.
- Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si da luogo all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.
Art. 23 – Riscossione coattiva o a mezzo ruolo degli importi impagati
- La riscossione coattiva è disciplinata dalle disposizione dettate dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
- Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 25 – Norme abrogate ed efficacia del regolamento
- Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.