Regolamento per la determinazione e applicazione dell’IRSEE
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE REGIONALE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I. R. S. E. E.), AI FINI DELL’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E AI SERVIZI ALLA PERSONA AGEVOLATI.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe
Art. 5 – Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione I.S.E.E.
Art. 6 – Documentazione ai fini determinazione I.R.S.E.E.
Art. 7 – Determinazione della situazione economica
Art. 8 – Controlli
Art. 9 – Norme finali
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento è strumento di disciplina per l’applicazione della vigente normativa nazionale in materia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come combinata con le disposizioni regionali istitutive dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.).
2. L’I.RS.E.E. valuta, in maniera standardizzata ed uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali o a servizi agevolati alla persona.
Art. 2 – Finalità
1. L’obiettivo principale dell’I.R.S.E.E. è di testare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l’utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione o servizio erogati.
2. L’efficacia dell’intervento è legata al sistema dei controlli, come disciplinato all’Art. 8 del presente regolamento.
Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Ai fini dell’applicazione del regolamento vengono individuati i seguenti servizi e prestazioni:
a) in ambito locale:
– telesoccorso/telecontrollo;
– soggiorni climatici;
– centri estivi;
– refezione scolastica;
– trasporto scolastico;
– contributi straordinari a nuclei famigliari disagiati;
b) in attuazione di direttive regionali:
– assistenza tutelare e domiciliare;
– asilo nido;
– assegno “post-natale”;
– contributi a persone disabili;
– voucher alle famiglie per il servizio di tata famigliare.
c) in attuazione di normativa nazionale in materia di erogazione di assegno ai nuclei famigliari
con almeno tre figli minori e di assegno di maternità (I.S.E.E.).
2. Il presente regolamento si applica, inoltre, ad eventuali altri servizi di nuova istituzione, ad opera dello Stato o della Regione, per l’accesso ai quali la determinazione rispettivamente dell’I.S.E.E. e dell’I.R.S.E.E. costituisca requisito indispensabile.
Art. 4 – Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe.
1. La Giunta/Il Consiglio determina annualmente per ciascun servizio la/e tariffa/e da porre a carico dell’utenza.
2. La Giunta/Il Consiglio può stabilire più fasce o percentuali di I.R.S.E.E. in base alle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate, ovvero individuare un valore I.R.S.E.E., oltre il quale la tariffa unica deve essere versata.
3. E’ fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in questo caso l’accesso alle prestazioni o servizi avviene senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o esenzione.
Art. 5 -Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione ISEE
1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) è redatta secondo il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001 e successive modificazioni.
2. Sono autorizzati a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e rilasciare l’attestazione della presentazione, i Centri Assistenza Fiscale (C.A.F.), presenti con propria struttura sul territorio regionale.
3. Effettuata l’attestazione dell’avvenuta presentazione, il C.A.F., ai sensi di legge, trasmette, entro i successivi 10 giorni, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’INPS che, una volta ricevuti i dati, effettuerà il calcolo dell’ISE e dell’ISEE e renderà disponibili detti indicatori.
4. La certificazione ISEE rilasciata dall’INPS ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione, fatte salve le scadenze deliberate dalle diverse direttive della Regione, e potrà essere esibita da qualsiasi componente il nucleo familiare che richiede prestazioni sociali agevolate.
Art. 6 – Documentazione ai fini determinazione I.R.S.E.E.
1. Le domande volte ad ottenere l’erogazione delle prestazioni e servizi di cui all’Art. 3 comma 1 lettere a) e b) devono essere corredate dai seguenti documenti:
– La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) resa ai sensi dell’Art. 5;
– dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni, agli assegni, erogate direttamente a favore dell’utente del servizio o del beneficiario della prestazione, come stabilito dalle diverse direttive emanate dalla Regione.
Art. 7 – Determinazione della situazione economica
1. Ai fini della determinazione della situazione economica, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi, anche se non conviventi e anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo i casi di cui all’art. 1-bis del D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 e s.m. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Per gli ulteriori casi particolari si rinvia a quanto disposto nell’Art. 1-bis del D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 e s.m.
2. La valutazione della situazione economica del richiedente o del nucleo familiare è determinata dall’indicatore economico della situazione equivalente di cui al d.lgs. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, dalle rendite, dalle provvidenze, dalle pensioni, dagli assegni, erogate direttamente a favore dell’utente del servizio o del beneficiario della prestazione, come stabilito dalle diverse direttive emanate dalla Regione.
3. La dichiarazione sostitutiva unica è resa ai sensi dell’Art. 5 comma 1, seguendo le istruzioni di cui all’Art. 4 comma 6 del d.lgs. 109/1998 come modificato dal d.lgs. 130/2000, e ha validità 1 anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da direttive emanate dalla Regione.
4. Entro il periodo di validità della dichiarazione, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E./I.R.S.E.E; in tal caso gli effetti decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa, fatte salve diverse disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione.
5. Qualora la D.S.U., in corso di validità, non faccia riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire – entro il 31 agosto dell’anno di validità della stessa – una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente; in tal caso gli effetti decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa, fatte salve diverse disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione.
Art. 8 – Controlli
1. Il responsabile del procedimento attiva i controlli formali:
a) a campione, su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive, con cadenza periodica;
b) su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei dati contenuti.
2. Nell’ambito dell’attività di controllo il responsabile del procedimento verifica, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.dlgs 109/1998, la veridicità della situazione familiare dichiarata, mediante accesso alle informazioni contenute nei registri comunali di anagrafe e di stato civile e ai dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze (sistema SIATEL, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ufficio dell’Agenzia del Territorio, altri Pubblici Registri), dell’INAIL, dell’INPS, degli uffici dell’Amministrazione regionale e degli altri uffici pubblici certificanti.
3. Il responsabile del procedimento, qualora rilevi d’ufficio irregolarità od omissioni, al solo fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, ne dà notizia all’interessato che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione.
Art. 9 – Norme finali
1. Le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento dallo Stato e dalla Regione, trovano immediata applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni e ai servizi erogati a livello locale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia.