Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 23/06/2011

TITOLO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.  1 – Oggetto e scopo dell’accertamento con adesione
Art.  2 – Ambito di applicazione
Art.  3 – Attivazione del procedimento
Art.  4 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
Art.  5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art.  6 – Invito a comparire per definire l’accertamento
Art.  7 – Atto di accertamento con adesione
Art.  8 – Perfezionamento della definizione
Art.  9 – Effetti della definizione
Art. 10 – Riduzione della sanzione

TITOLO II
AUTOTUTELA
Art. 11 – Oggetto e scopo dell’autotutela
Art. 12 – Richiesta del contribuente
Art. 13 – Annullamento dell’atto amministrativo
Art. 14 – Rinuncia all’imposizione
Art. 15 – Revoca dell’atto amministrativo.
Art. 16 – Criteri di priorità
Art. 17 – Conclusione del procedimento di riesame
Art. 18 – Autotutela in pendenza di giudizio
TITOLO III
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 19 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

TITOLO IV
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Art. 20 – Oggetto e scopo dell’interpello
Art. 21 – Modalità applicative dell’interpello
 
TITOLO V
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art. 22 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale
TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 23 – Norme abrogate
Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie
Art. 25 – Entrata in vigore


TITOLO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Oggetto e scopo dell’accertamento con adesione

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
L’accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio l’ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo–benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
Resta in ogni caso fermo il potere–dovere dell’ufficio di rimuovere nell’esercizio dell’autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 – Attivazione del procedimento

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

  • a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
  • su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio

L’ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
La lettera–invito dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
  • gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
  • i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno ed il luogo dell’incontro per definire l’accertamento con adesione.

In caso di più contribuenti, l’ufficio deve inviare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire.

Art. 6 – Invito a comparire per definire l’accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.
Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 – Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla redazione dell’atto stesso.
Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all’ufficio la prova dell’avvenuto pagamento.
L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate.

Art. 9 – Effetti della definizione

Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 – Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo di quelle indicate nell’avviso di accertamento.
Nell’avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione, ove il contribuente non provveda ad aderire all’avviso di accertamento notificato dal Comune nel termine per la proposizione del ricorso.
Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall’ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

 
TITOLO II
AUTOTUTELA

Art. 11 – Oggetto e scopo dell’autotutela

Nell’ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

Art. 12 – Richiesta del contribuente

Le richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all’ufficio del Comune che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell’ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza provvederà a trasmetterla all’ufficio competente.

Art. 13 – Annullamento dell’atto amministrativo

L’atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

  • errore di persone;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell’imposta o della tassa;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 14 – Rinuncia all’imposizione

Il Comune può rinunciare all’imposizione qualora durante l’attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell’articolo precedente.
Se, durante l’esplicazione dell’attività di accertamento, l’ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest’ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell’inizio di un’attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all’imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 15 – Revoca dell’atto amministrativo.

Se l’atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all’art. 13 del presente regolamento, il responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

  • i costi amministrativi connessi all’accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano similari o superiori all’importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti;
  • se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell’ente.

Art. 16 – Criteri di priorità

Nell’esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 17 – Conclusione del procedimento di riesame

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l’emissione dell’atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 18 – Autotutela in pendenza di giudizio

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:

  1. grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione;
  2. valore della lite;
  3. costo della difesa;
  4. costo della soccombenza;
  5. possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
  6. costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l’eventuale desistenza dal contenzioso.
Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell’accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione, per i soli motivi sui quali non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
Nell’ipotesi in cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

 
TITOLO III
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 19 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
Con la legge di stabilità (Finanziaria 2011) dal 1° febbraio 2011 entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso, pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 20 lettera a) si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 le seguenti disposizioni:
La sanzione è ridotta:
– ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, ovvero, in caso di sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
– ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di un anno dalla data della sua commissione, per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione e dall’errore;
– ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre l’anno ma prima che la violazione venga constatata dall’Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Le percentuali di riduzione della sanzione riportate nel presente articolo devono intendersi automaticamente adeguabili, ove previste per legge, in caso di successive modifiche all’art. 1 commi da 18 a 22 della Legge 220/2010 (Legge finanziaria 2011).
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
In ogni caso, la regolarizzazione degli errori e delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall’Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

TITOLO IV
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 20 – Oggetto e scopo dell’interpello

Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell’istituto dell’interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all’art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
L’istituto dell’interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell’Amministrazione comunale.

Art. 21 – Modalità applicative dell’interpello

Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all’Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
L’amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
La risposta di cui al comma precedente è vincolante per l’amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell’amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.
Il mutamento di parere causato dall’evoluzione dell’interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l’esercizio dell’ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.
Qualora l’amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall’ufficio all’interessato, si intende che essa concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
La presentazione dell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall’amministrazione comunale la risposta di cui al comma 3 del presente articolo.

 
TITOLO V
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 22 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiama la disposizione di cui all’art. 48 D.Lgs. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario), come sostituito dall’art. 14 D.Lgs. 218/1997.
«Art. 48. Conciliazione giudiziale.
Ciascuna delle parti con l’istanza prevista dall’articolo 33 D.Lgs. 546/1992, può proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio anche dalla commissione.
Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38bis D.P.R. 633/1972. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l’articolo 5 D.P.R. 592/1994. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro
Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
L’ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito. Se l’istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell’intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate».

 
TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 23 – Norme abrogate

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 25 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.