Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi

REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 21/11/2013

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INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 – Istituzione del tributo sui servizi
Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa
Art. 4 – Soggetto attivo del tributo
Art. 5 – Soggetto passivo del tributo
Art. 6 – Decorrenza del tributo sui servizi
Art. 7 – Esclusioni e agevolazioni
Art. 8 – Riscossione del tributo sui servizi
Art. 9 – Minimi riscuotibili
Art. 10 – Sgravio o rimborso del tributo
Art. 11 – Funzionario responsabile
Art. 12 – Normativa di rinvio
Art. 13 – Efficacia del regolamento

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Arvier, del Tributo sui servizi di cui all’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione del tributo sui servizi

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale su rifiuti, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
  2. L’applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
  3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa

  1. 1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione standard applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Art. 4 – Soggetto attivo del tributo

  1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti.
  2. Il gettito introitato a seguito dell’applicazione della maggiorazione nella misura standard di 0,30 euro per metro quadrato è riservato esclusivamente allo Stato, sulla base di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, lett. c) D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013 ed è assicurato al bilancio statale con le procedure previste dall’art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42

Art. 5 – Soggetto passivo del tributo

  1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.
  3. L’importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, ove applicato.

Art. 6 – Decorrenza del tributo sui servizi

  1. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.

Art. 7 – Esclusioni e agevolazioni

  1. Le esclusioni, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi, ad eccezione delle riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino la riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti ovvero l’avvio autonomo allo smaltimento dei ifiuti.
  2. Ai sensi dell’art. 14, commi 17 e 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le riduzioni del tributo sui rifiuti legate al compostaggio domestico ed all’avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore.

Art. 8 – Riscossione del tributo sui servizi

  1. La riscossione del tributo sui servizi è effettuata direttamente dal Comune, nell’ambito dell’atto emesso ai fini della riscossione del tributo sui rifiuti.
  2. Sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la riscossione della maggiorazione sui servizi avviene mediante versamento in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo sui rifiuti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 14 maggio 2013.

Art. 9 – Minimi riscuotibili

  1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all’applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.
  2. Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l’importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l’importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti.

Art. 10 – Sgravio o rimborso del tributo

  1. Lo sgravio o il rimborso del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall’Ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
  2. Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo, ovvero a titolo di tributo sui rifiuti, per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell’Ufficio comunale.
  3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.

Art. 11 – Funzionario responsabile

  1. Tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al funzionario responsabile del tributo sui rifiuti.

Art. 12 – Normativa di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
  2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13 – Efficacia del Regolamento

  1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.