Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE E DELL’AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Approvato con deliberazione C.C. n. 16  del 30/03/2009

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Principi generali dell’attività contrattuale

TITOLO II – FUNZIONI E COMPETENZE
CAPO I – GLI ORGANI
Art. 3 – Competenze del Consiglio comunale
Art. 4 – Competenze della Giunta comunale
Art. 5 – Ufficiale rogante
Art. 6 – Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico

CAPO II – FASE PRECONTRATTUALE
Art. 7 – Approvazione del progetto
Art. 8 – Determinazione a contrarre
Art. 9 – Nomina delle commissioni di gara
Art. 10 – Funzionamento delle commissioni di gara
Art. 11 – Commissione di gara
Art. 12 – Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 13 – Verbale di gara
Art. 14 – Sedute di gara
Art. 15 – Tornate di gara

TITOLO III – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I -NORME GENERALI
Art. 16 – I procedimenti di gara
Art. 17 – Fasi delle procedure di affidamento

CAPO II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 18 – La procedura aperta
Art. 19 – La procedura ristretta
Art. 20 – Ulteriori metodi di selezione degli operatori economici e norma di chiusura

CAPO III – ATTIVITA’CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
Art. 21 – Indagini di mercato

TITOLO IV – ESECUZIONE IN ECONOMIA
Art. 22 – Principi generali

CAPO I – LAVORI PUBBLICI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
Art. 23 – Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia
Art. 24 – Modalità di esecuzione e procedure di affidamento

CAPO II -ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 25 – Limiti di applicazione dell’acquisizione in economia di beni e servizi
Art. 26 – Tipologie di beni e forniture
Art. 27 – Acquisizione di servizi in economia
Art. 28 – Altre spese in economia
Art. 29 – Acquisizione di beni e di servizi mediante buoni d’ordine
Art. 30 – Scelta del contraente
Art. 31 – Scelta del contraente per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
Art. 32 – Modalità di esecuzione in economia
Art. 33 – Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario
Art. 34 – Criteri di affidamento e mezzi di tutela
Art. 35 – Deposito cauzionale e verifica della prestazione
Art. 36 – Pagamenti

CAPO III – NORME COMUNI
Art. 37 – Individuazione delle ditte fornitrici
Art. 38 – Motivi di esclusione

TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI
Art. 39 – Concessione di servizi di pubblico interesse
Art. 40 – Servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali
Art. 41 – Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali
Art. 42 – Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro

TITOLO VI – IL CONTRATTO
CAPO I – I CONTRATTI IN GENERALE
Art. 43 – Forma del contratto
Art. 44 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
Art. 45 – Repertorio dei contratti
Art. 46 – Originali e copie del contratto
Art. 47 – Spese contrattuali

CAPO II – ALTRI CONTRATTI
Art. 48 – Alienazione di beni mobili
Art. 49 – Affitto e locazione di beni immobili
Art. 50 – Comodato d’uso
Art. 51 – Acquisto di beni immobili
Art. 52 – Acquisto di beni immobili in corso di costruzione
Art. 53 – Contratti di permuta
Art. 54 – Beni immobili alienabili
Art. 55 – Alienazioni immobiliari
Art. 56 – Esperimento della gara
Art. 57 – Ripetizione della gara
Art. 58 – Sponsorizzazioni

CAPO III – I BENI DEL COMUNE
Art. 59 – Beni del Comune
Art. 60 – Concessione di beni a terzi

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61 – Norme transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina:
a) l’attività contrattuale del Comune, sia derivante dall’espletamento di procedure di tipo pubblicistico, quali affidamento di lavori, forniture e servizi, concessioni di beni, sia derivante dagli istituti contrattualistici di tipo privatistico quali acquisti, locazioni, comodati, ecc.;
b) le forniture, i servizi e i lavori in economia.

Art. 2 – Principi generali dell’attività contrattuale
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. Il Comune, al fine di garantire il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
4. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune procede, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali e ambientali di pubblica utilità.

TITOLO II – FUNZIONI E COMPETENZE
CAPO I – GLI ORGANI
Art. 3 – Competenze del consiglio comunale
1. Compete al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
2. La relazione previsionale e programmatica ha valore di programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche.
3. Nel caso di cooperazione fra enti locali per la realizzazione di cicli di lavori pubblici di cui alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici il Consiglio comunale approva la relativa convenzione.

Art. 4 – Competenze della Giunta comunale
1. La Giunta comunale adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del segretario e dei responsabili di servizio.
2. La Giunta comunale adotta, fra l’altro, i seguenti atti deliberativi:
a) approvazione di varianti in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, con esclusione degli interventi non considerati varianti in quanto finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio o finalizzati al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità nell’esclusivo interesse del comune, così come disposto dal comma 2 dell’art. 32 della l.r. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni o abrogazioni e dall’art. 132, comma3, del dlgs 163/2006 (perizie, tali da comportare aumento di spesa o variante ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di lavori pubblici);
3. La Giunta comunale svolge attività di controllo sull’attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 5 – Ufficiale rogante
1. Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal segretario comunale. La competenza alla stipulazione è attribuita, di norma, al responsabile del servizio.
2. L’ufficiale rogante può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
3. L’ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell’attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
4. L’ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
5. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 6 – Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico
1. Per ogni singolo intervento previsto dal programma delle opere pubbliche l’amministrazione individua all’interno della propria struttura comunale il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il Coordinatore del Ciclo è un tecnico abilitato all’esercizio della professione o un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale.
3. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne l’amministrazione può nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante, individuato preferibilmente nella Comunità Montana di appartenenza o in altro ente locale in essa ricompreso o infine nell’amministrazione regionale. E’ consentito il ricorso a un professionista esterno:
a) qualora sussista l’urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro;
b) quando esperiti questi tentativi l’ente non riesca a reperire un coordinatore dipendente da altra stazione appaltante.
4. Spetta al segretario comunale la nomina del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico. Qualora detto incarico venga attribuito al segretario comunale, alla nomina dello stesso a coordinatore del ciclo provvederà la Giunta Comunale con propria deliberazione.
5. Il coordinatore del ciclo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.
6. Nel caso di affidamento all’esterno di appalti pubblici di lavori, il coordinatore assicura la tutela degli interessi dell’ente in relazione all’uso delle proprie risorse, agli obiettivi funzionali stabiliti dall’ente, ai tempi di completamento e di utilizzo dell’opera o di parti funzionali della stessa, garantendo il livello qualitativo di realizzazione del lavoro.

CAPO II – FASE PRECONTRATTUALE
Art. 7 – Approvazione del progetto
1. L’accesso alle fasi del procedimento negoziale presuppone l’adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e della determinazione a contrarre da parte del responsabile del servizio.
2. E’ condizione e presupposto che l’intervento risulti compreso nella relazione previsionale e programmatica deliberata dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

Art. 8 – Determinazione a contrarre
1. L’avvio delle procedure di affidamento dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio. Essa e i relativi allegati individuano i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai concorrenti per l’ammissione alla gara, qualora rimessi alla discrezionalità dell’ente appaltante, e la forma del contratto da stipulare.
2. In particolare la determinazione a contrarre deve avere i seguenti contenuti:
a) la volontà ed il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base;
d) il finanziamento della spesa.
3. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dal responsabile del servizio.
4. Non può farsi luogo a contratti se la relativa spesa non risulti finanziata nelle forme previste dalle norme vigenti.
5. La responsabilità delle procedure connesse all’attività negoziale è affidata al responsabile del servizio. Qualora l’oggetto del contratto interessi più servizi, aree o progetti, il segretario comunale individua con idoneo atto organizzativo il responsabile competente.

Art. 9 – Nomina delle commissioni di gara
1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del responsabile del servizio per l’espletamento delle gare relative alle procedure aperte e ristrette, per gli appalti–concorso e per le concessioni.
2. La scelta dei componenti deve tener conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto, così come previsto dalla normativa e dall’art. 51 c.p.c..

Art. 10 – Funzionamento delle commissioni di gara
1. I lavori delle commissioni di gara devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori.
2. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell’ambito delle loro competenze, limitatamente alla fase di gara.

Art. 11 – Commissione di gara
1. Le commissioni di gara in tutte le procedure, ad eccezione di quanto indicato all’articolo seguente, sono monocratiche e composte dal Responsabile del Servizio o dal Coordinatore del Ciclo. Esse operano alla presenza di due testimoni, scelti dallo stesso funzionario tra dipendenti competenti in materia o, in caso di carenza, tra soggetti scelti nei modi di cui all’art. 6 e procedono nello svolgimento della gara.
2. L’attività della commissione di gara deve essere verbalizzata mediante apposito documento sottoscritto dai soggetti intervenuti quali testimoni.

Art. 12 – Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice.
2. La commissione, nominata dal Responsabile del servizio della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta dal Responsabile del servizio o dal Coordinatore del ciclo.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 codice di procedura civile.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i dipendenti della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari e tecnici di altre amministrazioni pubbliche, o in caso di accertata carenza tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
12. Le sedute della commissione non sono pubbliche nella fase di valutazione delle offerte.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici

Art. 13 – Verbale di gara
1. Le operazioni di gara sono registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Nel verbale sono registrate tutte le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara. In particolare il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere:
a) l’oggetto e il valore dell’appalto;
b) i nomi degli offerenti e, nel caso di accordo quadro, dialogo competitivo e sistema dinamico di acquisizione i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte;
e) la dichiarazione espressa in sede di gara di ricorso al subappalto;
f) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della relativa offerta;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
3. In caso di sedute pubbliche, si dà indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa (e il titolo per il quale partecipa). Le contestazioni eventualmente sollevate devono essere annotate nello stesso verbale. Il verbale è eventualmente integrato dalle relazioni tecniche e dalle relative motivazioni.
4. Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Art. 14 – Sedute di gara
1. Le sedute delle commissioni di gara si tengono, nei giorni e negli orari fissati dalla stazione appaltante.
2. Le sedute si svolgono a porte chiuse al pubblico:
a) nel caso di commissioni per il concorso di idee e di progettazione;
b) nelle gare in cui si utilizza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella fase di valutazione delle offerte tecniche;
c) in tutti gli altri casi in cui l’offerta consista anche nella presentazione di un progetto;
d) per l’esame e la valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte e per l’eventuale verifica delle anomalie delle stesse;
e) nell’ambito della fase di prequalifica, al termine della validazione della documentazione, per la valutazione discrezionale della documentazione ai fini dell’ammissione alla fase di presentazione delle offerte.

Art. 15 – Tornate di gara
1. Nel caso che l’Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all’offerta relativa alla prima delle gare alle quali l’impresa concorre, secondo l’ordine stabilito nell’avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

TITOLO III – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 16 – I procedimenti di gara
1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e della Regione e sono costituite dai seguenti procedimenti:
a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall’amministrazione aggiudicatrice;
c) procedure negoziate in cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

Art. 17 – Fasi delle procedure di affidamento
1. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso, la commissione di gara provvede, nel verbale di gara, all’aggiudicazione provvisoria.
2. L’aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l’aggiudicatario; il soggetto appaltante è vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal responsabile del servizio.
3. L’approvazione del verbale di gara è effettuata in sede di aggiudicazione definitiva.
4. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.
5. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché dell’appalto-concorso, nella procedura negoziata e nella concessione di lavori pubblici, l’aggiudicazione definitiva avviene sempre con provvedimento del responsabile del servizio.

CAPO II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 18 – La procedura aperta
1. La procedura aperta, costituisce il procedimento con il quale il Comune rende pubblicamente noti l’oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed aggiudica l’appalto in base al metodo prescelto.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
a. determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio che approva le clausole essenziali e le condizioni del contratto nonché gli atti relativi all’appalto (bando, avviso,ecc.);
b. pubblicazione del bando;
c. esperimento della gara;
d. aggiudicazione dell’appalto.

Art. 19 – La procedura ristretta
1. La procedura ristretta (licitazione privata) è una gara a partecipazione limitata;
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
a) determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio che approva le clausole essenziali e le condizioni del contratto nonché gli atti relativi all’appalto (bando, avviso,ecc.);
b) pubblicazione del bando di gara;
c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
d) determinazione del responsabile del servizio di approvazione dell’elenco ditte da invitare;
e) invio dell’invito ai richiedenti ammessi alla gara;
f) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
g) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione delle offerte, proclamazione dell’esito della licitazione;
h) aggiudicazione dell’appalto.

Art. 20 – Ulteriori metodi di selezione degli operatori economici e norma di chiusura
1. Il comune nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici utilizza la procedura ritenuta più idonea previa adeguata motivazione delle scelte adottate, da indicare nella determinazione a contrarre.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, vigono i principi e le norme previste dall’attuale normativa in materia di contratti pubblici.

CAPO III – ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
Art. 21 – Indagini di mercato
1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata, alle spese in economia, il responsabile del servizio competente può svolgere un’indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l’esistenza di potenziali contraenti, l’eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. L’indagine di mercato, qualora facoltativa, può essere svolta anche telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di mercato, o acquisendo informazioni da altri enti locali per prodotti analoghi, da cataloghi cartacei o telematici, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.
3. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle camere di commercio, da altre amministrazioni pubbliche od associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
4. In casi di particolare rilevanza o complessità l’indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l’amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.
5. Il responsabile del servizio competente dà atto con determinazione dell’indagine svolta, qualora non sia facoltativa.

TITOLO IV – L’ESECUZIONE IN ECONOMIA
Art. 22 – Principi generali
1. Le procedure in economia costituiscono un sistema alternativo all’affidamento dei lavori e all’acquisizione di beni, servizi e forniture rispetto alle procedure di gara ad evidenza pubblica.
2. Nell’ambito degli obiettivi programmati, il responsabile del servizio può ricorrere alle procedure in economia. Con esse, l’amministrazione opera direttamente attraverso un responsabile di servizio, il quale agisce nell’interesse dell’amministrazione, ma sotto la sua personale responsabilità, assumendo tutti i rischi derivanti dalla procedura stessa.
3. Ogni responsabile di servizio si fa garante nei confronti dell’amministrazione dell’esecuzione dei lavori e dell’acquisizione dei beni, servizi o forniture, e del loro affidamento a persone di fiducia.
4. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
5. I responsabili dei servizi, con proprio provvedimento, assumono l’impegno dei fondi necessari per far fronte alle spese derivanti da lavori, forniture e servizi disciplinati dal presente titolo.

CAPO I – LAVORI PUBBLICI ESEGUIBILI IN ECONOMIA
Art. 23 – Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia
1. L’amministrazione può provvedere all’esecuzione di lavori in economia per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa.
2. Sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 3 di importo non superiore a € 300.000 (trecentomila).
3. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;
b) interventi di messa in sicurezza;
c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;
e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;
4. Si può procedere a esecuzione in economia, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nel comma 3, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell’appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di risoluzione o recesso, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell’appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l’esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.

Art. 24 – Modalità di esecuzione e procedure di affidamento
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta, se di importo non superiore a € 50.000,00;
b) mediante cottimo fiduciario;
c) mediante convenzione, se di importo non superiore a € 100.000,00;
d) mediante lettera d’ordine, se di importo non superiore a € 20.000,00;
e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d’ordine.
2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, l’amministrazione nomina un coordinatore del ciclo ai sensi dell’articolo 6 ed un direttore dei lavori.
3. Quando si procede in amministrazione diretta, l’amministrazione organizza ed esegue i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all’uopo assunto, acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.
4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d’ordine.
5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:
a) la descrizione dei lavori;
b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;
e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d’ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.
6. La convenzione deve indicare:
a) la descrizione dei lavori;
b) i corrispettivi della prestazione;
c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;
e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.
7. La lettera d’ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell’esecutore.
8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l’affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.
9. E’ ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.
10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l’esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l’esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all’eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l’immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.
11. Qualora la spesa prevista per l’esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d’opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell’intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell’importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.
12. L’affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 25, comma 7 della legge regionale 12/1996 e successive modificazioni.
13. L’esecuzione di lavori in economia di importo superiore a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, è disposta dal responsabile del servizio, sulla base dei relativi atti tecnici, con propria determinazione, motivata in relazione ai presupposti di cui all’articolo 23, comma 1.

CAPO II – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 25 – Limiti di applicazione dell’acquisizione in economia di beni e servizi
1. L’acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita limitatamente alle tipologie di beni e di servizi elencati negli articoli 26, 27, 28 per importi di spesa non superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia.
2. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e di servizi al fine di eludere l’osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 1.
3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei limiti di spesa, si ha riguardo all’importo complessivo riferito all’intero periodo di durata contrattuale.

Art. 26 – Tipologie di beni e forniture
1. L’acquisizione in economia di beni è consentita nei seguenti casi:
a) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall’amministrazione per fini istituzionali, nonché per i castelli;
b) acquisto e riparazione di apparecchiature ed utensili, acquisto di medicinali e di materiale vario occorrente per il funzionamento dei servizi;
c) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant’altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica comunale, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, telefax, macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;
d) acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione;
e) acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione agli uffici;
f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, rilegatura libri, consultazione di archivi e banche dati on line, occorrenti per gli uffici comunali;
g) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di video proiezione e di registrazione audio-video;
h) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio; i) acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;
j) acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;
k) acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l’abbigliamento antinfortunistico e tecnico;
l) acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;
m) acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali adibiti a sede di servizi e uffici comunali, scuole, strutture adibite ad esposizioni e castelli;
n) acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per gli automezzi;
o) acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera n);
p) acquisto di attrezzature e generi alimentari occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione dall’amministrazione;
q) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze ed in genere spese di rappresentanza;
r) acquisto di strumentazione ed armamenti per il personale della polizia municipale;
s) acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
t) acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature;
u) acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;
v) installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d’ufficio, comprese quelle informatiche
z) acquisto o noleggio di materiale o attrezzature per attività culturali, sanitarie, assistenziali e sportive;
aa) acquisto fiori, semenze e diserbanti;
bb) acquisto di beni ed apparecchiature da destinare ad associazioni presenti sul territorio;
cc) acquisto di materiale per la gestione del servizio di sgombero neve;
dd) spese varie non previste nelle lettere precedenti, sino all’importo di euro 50.000,00, al netto degli oneri fiscali.

Art.27 – Acquisizione di servizi in economia
1. L’acquisizione in economia di servizi è consentita nei seguenti casi:
a) servizio di installazione, manutenzione e riparazione di materiali ed attrezzature d’ufficio, comprese quelle informatiche;
b) servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine operatrici;
c) servizio di pulizia e sgombero di neve o valanghe; lavori straordinari di sgombero neve su strade in manutenzione comunale;
d) servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet dell’Amministrazione;
e) servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonché servizi connessi con l’attività editoriale dell’Amministrazione, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
f) servizi bancari e assicurativi e servizi di brokeraggio;
g) valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;
h) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;
i) analisi e prove in sito e di laboratorio;
j) servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;
k) servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;
l) servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
m) servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;
n) servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, documenti cartacei e pergamenacei, sigilli e materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;
o) progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in genere, l’attività dell’Amministrazione;
p) servizi di rilevazione dati e indagini di mercato;
q) pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d’appalto e a concorsi pubblici per l’assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;
r) servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall’Amministrazione;
s) beni e servizi necessari all’allestimento e all’organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre, gite, visite a scopo culturale ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall’Amministrazione;
t) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
u) servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;
v) affitto di locali a breve termine e di attrezzature per l’organizzazione di corsi di formazione, per l’espletamento di concorsi e per l’organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;
w) servizi per lo svolgimento di attività connesse all’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
x) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
y) rappresentanza e ospitalità;
z) riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
aa) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili comunali;
bb) servizio di manutenzione di aree verdi, sentieri, centrali termiche, impianti di illuminazione pubblica;
cc) beni e servizi necessari alla gestione e alla cura della fauna selvatica;
bb) servizi di mensa scolastica, assistenza ed accompagnamento scuolabus;
cc) servizi di consulenza;
dd) servizi legali;
ee) spese varie non previste nelle lettere precedenti, sino all’importo di euro 50.000,00, al netto degli oneri fiscali;
ff) incarichi per servizi attinenti a:
• ingegneria e architettura, anche integrata;
• urbanistica e paesaggistica;
• consulenza scientifica e tecnica;
• sperimentazione tecnica e analisi

Art. 28 – Altre spese in economia
1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di importo di cui all’articolo 25 è altresì consentito nei seguenti casi:
a) esecuzione in danno: acquisizione di beni e di servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) acquisizione di beni e di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
c) acquisizione di beni e di servizi per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo.
d) Interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 29 – Acquisizione di beni e di servizi mediante buoni d’ordine
1. Per l’acquisizione di lavori, forniture e di servizi di ammontare non superiore a 5.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, l’ordinazione fatta a terzi è disposta anche attraverso buoni d’ordine sottoscritti dal responsabile del servizio che provvede all’acquisto dai quali risulti:
a) l’impegno;
b) l’imputazione di spesa al bilancio;
c) la disponibilità finanziaria;
d) l’oggetto della spesa;
e) la ditta interessata.
2. Il buono d’ordine è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell’ordinazione e copia dello stesso è allegato alle fatture.

Art. 30 – Scelta del contraente
1. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il responsabile del servizio può richiedere un solo preventivo, fatto salvo gli acquisti in pronta consegna di importo non superiore a 5.000,00 euro al netto degli oneri fiscali.
2. Il ricorso ad un singolo contraente è altresì consentito, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) quando, a seguito della richiesta dei preventivi precedente l’esperimento della trattativa, non sia stata presentata alcuna offerta;
b) per la nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 20.000 euro e fino alla soglia comunitaria, al netto degli oneri fiscali, il responsabile del servizio richiede almeno cinque preventivi, se le condizioni di mercato lo consentono.

Art. 31 – Scelta del contraente per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
1. L’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza assicurando la non ripetitività dell’affidamento.
2. Per l’affidamento di servizi di ingegneria o architettura di importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, è consentito l’affidamento diretto.
3. Per l’affidamento di servizi di ingegneria o architettura di importo superiore a 20.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, si procede mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.

Art. 32 – Modalità di esecuzione in economia
1. Le provviste ed i servizi in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta s’intendono le forniture ed i servizi, anche caratterizzati da ripetitività, di modesta entità necessari a consentire il raggiungimento dell’economicità e dell’efficienza nella gestione dei servizi.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese esterne all’ente locale con valutazione a corpo o a misura.
5. Le forniture e somministrazioni dei beni e servizi sono eseguite sotto la diretta responsabilità del responsabile del servizio.
6. La richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l’amministrazione all’aggiudicazione delle provviste e servizi.

Art. 33 – Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario
1. Nella procedura mediante cottimo fiduciario il responsabile del servizio richiede i necessari preventivi a persone ed imprese idonee, secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.
2. La lettera d’invito deve fare riferimento ad un capitolato d’oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici, si può procedere indicando le condizioni direttamente nella lettera d’invito.
3. Nel capitolato d’oneri e nella lettera d’invito sono, di norma, indicati:
a) l’oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualità e le modalità di esecuzione;
e) l’eventuale prezzo di riferimento;
f) le modalità di pagamento;
g) le modalità di scelta del contraente;
h) l’informazione circa l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e alle penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l’Amministrazione, di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle condizioni concordate;
i) la durata del rapporto contrattuale;
j) le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempienza, se ritenute necessarie;
k) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
4. In relazione all’importo o alla natura del contratto, il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata oppure da apposita lettera o altro idoneo documento (determinazione, buono d’ordine) con la quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi, sottoscritta per accettazione dal contraente individuato.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il responsabile del servizio si può avvalere, oltre che delle clausole penali eventualmente previste nella lettera di invito, di tutti gli altri strumenti a tutela del creditore previsti dal diritto privato, quali la risoluzione contrattuale e il risarcimento danni, oppure dell’adempimento ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile.

Art. 34 – Criteri di affidamento e mezzi di tutela
1. L’affidamento delle forniture di beni o di servizi può essere effettuato sulla base del prezzo più basso o, per particolari beni e servizi, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avuto riguardo, in tale ultimo caso, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle modalità e ai tempi di esecuzione e ad ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione dell’offerta.
2. Qualora il contraente non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.

Art. 35 – Deposito cauzionale e verifica della prestazione
1. A garanzia della corretta esecuzione della fornitura o del servizio, in relazione all’importo e alla natura del contratto, può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del servizio.
2. Entro venti giorni dall’acquisizione i beni ed i servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione qualora non sia diversamente disposto dai capitolati d’oneri.
3. In caso di frazionamento della fornitura, è possibile attestare la regolare esecuzione separatamente per ciascun lotto funzionalmente autonomo.

Art. 36 – Pagamenti
1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, fatte salve diverse disposizione contenute nei documenti di affidamento della fornitura o del servizio.
2. Le spese in economia sono pagate mediante emissione di mandati di pagamento in base alle note e fatture di spesa vistate e liquidate dal responsabile del servizio.

CAPO III – NORME COMUNI
Art. 37 – Individuazione delle ditte fornitrici
1. L’amministrazione può provvedere all’adozione di un elenco delle ditte fornitrici di beni o erogatrici di servizi, o, in alternativa, può individuare di volta in volta le ditte a cui inviare le richieste di preventivo, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 4.
2. In caso di adozione di elenco, allo stesso possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 4.
3. I responsabili dei servizi, ove lo ritengano opportuno, possono richiedere la presentazione di preventivi per valutare la convenienza delle offerte fatte dalle ditte autorizzate ai sensi del comma 1.

Art. 38 – Motivi di esclusione
1. L’Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, può astenersi dall’invitare a gare informali, o richiedere preventivi, per un periodo di tre anni, l’appaltatore che dopo l’aggiudicazione:
a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall’Amministrazione;
b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;
c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
d) sia incorso nell’applicazione di penali;
e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l’esito finale del contratto;
f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all’appalto.
h) per gli altri motivi indicati dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI
Art. 39 – Concessione di servizi di pubblico interesse
1. Salvo quanto previsto dalla normativa per l’affidamento dei servizi pubblici locali, l’amministrazione può affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto di ottenere i proventi dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.
2. Per l’affidamento della concessione si utilizzano le procedure previste nel presente regolamento e nella normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita’.

Art. 40 – Servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali
1. L’affidamento dei servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali per gli importi sopra soglia comunitaria avviene nel rispetto della vigente normativa di settore.

Art. 41 – Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali

1. L’amministrazione può stipulare, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 27/1998, convenzioni con le cooperative che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1 legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali).

Art. 42 – Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art.8 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 -Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta- e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) può stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte da almeno tre mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 6 della legge regionale 16/2005 per la gestione di attività di interesse pubblico, per la realizzazione di specifiche attività, per la gestione o la cogestione di progetti o programmi.
2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni l’amministrazione tiene conto prioritariamente:
a) dell’esperienza specifica maturata nell’attività oggetto di convenzione;
b) dell’esistenza di un’organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all’aggiornamento dei volontari;
d) dell’offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale la convenzione è stipulata.
4. L’amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, delle organizzazioni di cui al comma 1 per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora siano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l’amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. L’amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, può concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime secondo le modalità stabilite nella convenzione e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1.
6. L’amministrazione può altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1.

TITOLO VI – IL CONTRATTO
CAPO I – I CONTRATTI IN GENERALE
Art. 43 – Forma del contratto
1. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Negli altri casi la stipulazione può aver luogo a mezzo di scrittura privata , anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte.
2. I contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
3. I contratti preceduti da procedura negoziata, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal rappresentante dell’Amministrazione;
b) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato, al disciplinare o al provvedimento di aggiudicazione;
c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche per via telematica secondo la normativa vigente, quando sono conclusi con ditte commerciali.
4. I documenti allegati al contratto, dichiarati parte integrante del medesimo, possono anche essere non materialmente acclusi allo stesso sempreché il contraente ne dichiari la piena conoscenza e assuma l’impegno a rispettarne i contenuti e le prescrizioni.

Art. 44 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
1. Il responsabile del servizio che ha proposto e sottoscritto il contratto medesimo è di norma responsabile anche della corretta esecuzione dello stesso.
2. Il responsabile dell’esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all’assunzione di tutti gli accorgimenti a tale scopo occorrenti, ivi compreso l’assenso a sospensioni e proroghe, nell’ambito dei poteri ad esso spettanti.
3. Qualora durante l’esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi, ovvero occorra recare modifiche all’oggetto della prestazione del terzo, e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell’Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le segnalazioni del caso e ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 45 – Repertorio dei contratti
1. A cura e sotto la responsabilità del Segretario, è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.
2. I responsabili del servizio che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Segretario, in originale corredato dei relativi allegati.

Art. 46 – Originale e copie del contratto
1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell’Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
2. Per i contratti redatti in forma pubblico – amministrativa il Segretario cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, ai responsabili del servizio interessati all’esecuzione dei contratti stessi.

Art. 47 – Spese contrattuali
1. Il contraente è tenuto, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto, a versare alla tesoreria dell’amministrazione o alla cassa economale l’importo relativo alle spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono relative ai bolli, ai diritti di segreteria, all’imposta di registro e ad altri eventuali oneri.
3. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, iscritti nel repertorio del Comune, sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria, in conformità alla normativa vigente. La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere presentata dal contraente entro e non oltre la data di stipulazione del contratto.
4. Tutti i contratti sono assoggettati all’imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge.
5. Qualora il deposito delle spese contrattuali sia effettuato presso la cassa economale, l’economo comunale è responsabile della gestione e della rendicontazione di tale deposito.
6. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.
7. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell’Amministrazione in dipendenza dell’effettivo interesse alla stipulazione.

CAPO II – ALTRI CONTRATTI
Art. 48 – Alienazione di beni mobili
1. L’amministrazione può procedere all’alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali. Per i beni mobili demaniali e per i beni indicati agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 42/2004 l’eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.
2. Per i beni mobili è consentita l’alienazione anche a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzati, possono essere alienati, al miglior offerente, o ceduti, a condizioni di favore o in uso gratuito, ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell’attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva. Ove ciò non sia possibile o conveniente per l’amministrazione potranno essere distrutti.
4. Il materiale dichiarato fuori uso è eliminato dagli inventari.

Art. 49 – Affitto e locazione di beni immobili
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente possono formare oggetto di contratto di locazione nel rispetto della normativa vigente in materia di locazione di beni immobiliari.

Art.50 – Comodato d’uso
1. Il Comune può concedere in comodato d’uso (ai sensi della normativa vigente in materia di comodato) beni mobili ed immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ovvero ad altri soggetti con provvedimento debitamente motivato.

Art.51 – Acquisto di beni immobili
1. L’ente locale, fatte salve le procedure espropriative, può acquistare sul mercato beni immobili di suo interesse e per le finalità istituzionali che gli sono propri.
2. L’acquisto di beni immobili dev’essere necessariamente previsto in apposito atto dell’organo comunale competente in materia.
3. All’acquisto di beni immobili l’ente locale può procedere a trattativa privata in tutti i casi in cui la specificità del bene non consenta l’espletamento di una procedura di gara. In questa ipotesi l’amministrazione deve motivare nel relativo provvedimento le ragioni che hanno portato all’individuazione di quel particolare bene in luogo di un altro.
4. La proposta di vendita deve contenere l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
5. Ai fini della pattuizione del corrispettivo, deve essere redatta apposita perizia di stima da parte dell’ufficio comunale competente, oppure da un tecnico esterno incaricato.
6. Se l’amministrazione partecipa ad un’asta per l’acquisto di immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l’importo dell’offerta, nell’ambito del prezzo massimo fissato nell’atto di determinazione a contrarre.
7. L’acquisto di beni immobili di proprietà regionale resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Art. 52 – Acquisto di immobili in corso di costruzione
1. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di esecuzione.
2. L’ente locale, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

Art. 53 – Contratti di permuta
1. L’amministrazione può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili dell’ente locale con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per il Comune, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente ufficio comunale o da un tecnico esterno, salvo conguaglio in denaro.

Art.54 – Beni immobili alienabili
1. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente locale e quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di beni culturali.
2. Per i beni demaniali l’eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.
3. L’alienazione di beni immobili comunali deve essere necessariamente prevista in modo esplicito in un atto dell’organo comunale competente.

Art. 55 – Alienazioni immobiliari
1. Alla vendita degli immobili di proprietà comunale si procede secondo la normativa vigente in materia.
2. Nel caso di vendita immobiliare, il Comune procede all’indizione di una gara per pubblico incanto previa redazione di apposita perizia di stima, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la natura del bene da valutare.
3. L’avviso d’asta è pubblicato all’albo pretorio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara. Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità su quotidiani di interesse nazionale e locale, nonché ogni altra forma ritenuta opportuna dall’Amministrazione. L’avviso deve almeno indicare:
a) l’Autorità che presiede all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora e le modalità di svolgimento della gara;
b) il bene oggetto d’asta;
c) il prezzo posto a base di gara;
d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
e) gli uffici comunali presso i quali far pervenire l’offerta;
f) il responsabile del procedimento.
4. Per ragioni di opportunità il Comune può procedere alla vendita anche tramite trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
5. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
a) quando sia stata indetta una gara ad evidenza pubblica per la vendita di un immobile senza risultato;
b) quando l’alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
c) quando il bene è destinato a servizio pubblico;
d) quando viste le caratteristiche del bene medesimo, l’acquisto possa interessare unicamente determinati soggetti.
6. L’asta pubblica è effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete al rialzo anche se, in casi appositamente motivati, può essere effettuata con offerte pubbliche e/o pubblico banditore.

Art.56 – Esperimento della gara
1. Chiunque abbia interesse è ammesso a partecipare alla gara ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete.
2. Qualora non diversamente indicato nell’avviso, l’asta è considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Qualora si abbiano due o più offerte dello stesso importo, è facoltà dell’amministrazione definire l’aggiudicatario tramite sorteggio.
3. L’aggiudicazione è sospensivamente condizionata al versamento alla tesoreria comunale, entro 10 giorni dalla gara, di una cauzione pari all’10% del prezzo di aggiudicazione. In caso di inadempimento dell’aggiudicatario provvisorio, trascorso il termine di cui sopra, si può procedere ad aggiudicare il bene al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore.
4. L’aggiudicazione non tiene luogo del contratto.

Art.57 – Ripetizione della gara
1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento di asta o di trattativa privata dia esito negativo, può ripetersi la procedura di vendita mediante asta pubblica con il ribasso di 1/5 sul prezzo inizialmente fissato.

Art. 58 – Sponsorizzazioni
1. L’amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione anche in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche, di valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni culturali l’Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell’Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
5. Per gli interventi di sponsorizzazione sportiva e per i contratti di sponsorizzazione di lavori relativi a beni culturali si rinvia alla normativa regionale vigente.

CAPO III – I BENI DEL COMUNE
Art. 59 – Beni del Comune
1. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel codice civile e in relazione all’uso cui sono destinati.
2. Agli adempimenti necessari per l’amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.

Art. 60 – Concessione di beni a terzi
1. I beni demaniali o la loro gestione possono essere oggetto di concessione a terzi stabilendo l’uso cui debbono essere destinati.
2. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all’uso attribuito loro dall’organo comunale competente.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61 – Norme transitorie
1. Per quanto espressamente non previsto nel presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari regionali e nazionali in materia di contratti pubblici e enti locali.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della delibera di approvazione. Sono abrogati il regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale e per l’amministrazione dei beni approvato con deliberazione del consiglio n° 20 del 30/08/2006 (successivamente modificato con deliberazioni consiglio comunale n° 34 del 15/10/2007 e n° 11 del 14/03/2008) nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.