Linee guida abbruciamenti residui agricoli
IN SINTESI
L’abbruciamento rappresenta sempre una fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, che può disturbare i vicini e avere effetti sulla salute e sull’ambiente. E’ quindi fortemente consigliato in tutti i casi in cui è possibile gestire i residui agricoli attraverso il compostaggio o il conferimento nei centri di raccolta. Se non vi è altra possibilità l’abbruciamento dei residui agricoli è consentito nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali.
Quando è possibile bruciare residui vegetali: (devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni)
- solo sul luogo di produzione;
- solo su fondo agricolo (terreni agricoli);
- solo se il sottoprodotti vengono utilizzati sul luogo di produzione come ammendanti/concimanti del terreno. Cioè le ceneri rimanenti devono essere sparse sul terreno di produzione;
- in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri (vuoto per pieno) per ogni ettaro di terreno;
- a distanza superiore ai 50 m da boschi, da incolti o terreni con vegetazione secca;
- in mancanza di regolamenti comunali/regionali, ad una distanza superiore ai 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- non arrechi molestia ai vicini;
- purché non sia un pericolo per la salute umana.
Quando è vietata ogni attività di abbruciamento dei materiali vegetali: (é sufficiente una sola di queste condizioni affinché sia VIETATO)
- eseguita fuori dal luogo di produzione;
- su giardini di pertinenza dell’abitazione (es. potatura siepi, fogliame…), o con destinazione diversa da quella agricola;
- per una finalità diversa dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti;
- in quantità giornaliera superiore a 3 metri steri (vuoto per pieno) per ogni ettaro di terreno;
- a distanza inferiore ai 50m da boschi, da incolti o terreni con vegetazione secca;
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione;
- in mancanza di regolamenti comunali/regionali, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- se disturba il vicinato oltre il normale limite di tollerabilità;
- se esistono prescrizioni per superamenti dei limiti della qualità dell’aria;
- se esistono ordinanze per elevato rischio incendio (siccità o forte caldo o vento).